Modifiche al sistema penale

Art. 23 — Giudizio di opposizione

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Il pretore, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.6 Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione.7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 534 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1990, n.49)con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n.534 ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente."

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte."

Testo in vigore dal 5 marzo 1992 al 28 dicembre 1995

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31009/2025

    26 novembre 2025
    • SANZIONI AMMINISTRATIVE
    • APPLICAZIONE

    Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.

    Art. 23 · Art. 348 c.p.c. · Art. 436 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31016/2025

    26 novembre 2025

    SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione - Sanatoria - Condizioni - Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali - Inapplicabilità - Rimessione in termini - Esclusione. 61 <!-- pag. 62 --> L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

    Art. 23 · Art. 156 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24407/2025

    2 settembre 2025
    • PROVA CIVILE
    • DOCUMENTALE (PROVA)

    (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).

    Art. 23 · Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 221 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 507/1995

    Ha colpito questo articolo
    18 dicembre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma (principio di ragionevolezza) e 24, secondo comma (diritto di difesa) Cost., l'art. 23, quinto comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23, in quanto - tenuto presente che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa tende, attraverso l'impugnazione dell'atto (ordinanza-ingiunzione), all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria e che in esso l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio - la preclusione all'esame del merito, determinata dall'omesso adempimento dell'onere di preventivo deposito dei documenti, atti a dimostrare la legittimità della pretesa, si risolve, al pari di quella operante nonostante la sussistenza della prova documentale della illegittimità dell'atto (già dichiarata costituzionalmente illegittima), in motivo di intrinseca irragionevolezza, postoché le due situazioni, in ragione della loro speculare equivalenza nell'ambito del giudizio, esplicano il medesimo effetto, ostativo o non ostativo per ambedue, rispetto alla convalida 'de planò del provvedimento opposto. - S. n. 534/1990. red.: Di Palma

    Art. 23 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 534/1990

    Ha colpito questo articolo
    5 dicembre 1990

    In seguito alla nuova norma introdotta, in senso più garantistico, dall'art. 464 del codice di procedura penale (il quale, a differenza dell'art. 510 del codice previgente, stabilisce, riguardo alla opposizione a decreto penale, che in ogni caso, indipendentemente dalla condotta processuale del l'opponente, il giudice revochi il decreto), date le indiscutibili affinità e il parallelismo, sul piano processuale - sia sotto il regime dell'abrogato codice di procedura penale che sotto il regime di quello vigente - fra il giudizio di opposizione a decreto penale e il giudizio di opposizione all'ingiunzione, relativo agli illeciti amministrativi depenalizzati, come disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta più giustificata, in quest'ultimo, la limitazione del diritto di difesa cui da' luogo l'art. 23 della legge suddetta, col prevedere che la mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, comporti la convalida del provvedimento opposto anche quando la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. L'art. 23 della legge n. 689 del 1981 va pertanto dichiarato illegittimo, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a ingiunzione, nella vigenza del codice di procedura penale del 1930: O. n. 111/1989. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto penale sotto il regime del codice del 1930 e, rispettivamente, nel procedimento per convalida di sfratto (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.): S. nn. 46/1957 e 89/1972.

    Art. 23 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 143/2011

    Questione inammissibile
    20 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevedono l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso ai sensi del citato art. 23 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento o ordinanze ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009. Premesso che il giudizio a quo non ha ad oggetto la verifica della suddetta obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, il rimettente non indica in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - che, secondo gli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. n. 115 del 2002, determina l'attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 131 del 1986 - possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (21)

Se ne mostrano 13 su 21, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art23 · fonte su Normattiva