Art. 2 — Pensione di vecchiaia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1990 al 2 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di eta', dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.3 La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento. Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' ridotta come segue:
- a)all'1,50 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
- b)all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
- c)all'1 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni. Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto all'albo professionale ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da corrispondersi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbrazio-2 marzo 1990, n.99 (in G.U. 1a s.s. 7/3/1990, n.10) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6."
Testo in vigore dal 8 marzo 1990 al 2 novembre 1990
