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Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sara' definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4 della presente legge. I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979
