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Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica fognatura. ((La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature e' definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento)). I comuni o i consorzi ((...)) di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1979, n.650
2La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980."
Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 18 maggio 1995
