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Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica fognatura. ((La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualita' dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)). ((Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.)) I comuni o i consorzi di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1979, n.650

2

La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980."

Testo in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 235/1995

    Ha colpito questo articolo
    13 giugno 1995

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995. Il Presidente e redattor…

    Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 397/1995

    Altra decisione
    26 luglio 1995

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 398/1995

    Altra decisione
    26 luglio 1995

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 117 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art14 · fonte su Normattiva