Il controllo di legittimita' della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
Il controllo di legittimita' della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sospende l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, n…
Art. 40 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 28 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Se ne mostrano 13 su 38, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art28 · fonte del testo