Con la impugnativa - così come formulata nel caso dai giudici remittenti - dell'art. 11, primo e secondo comma, l. 15 dicembre 1990, n. 386, nella parte in cui non prevede che il termine di 90 giorni entro il quale è offerta all'imputato del reato di emissione di assegni a vuoto la possibilità di pagare l'assegno e rendere così improcedibile l'azione penale, decorra, per il fallito, dal momento della chiusura del fallimento, in sostanza si censura più in generale lo stato di indisponibilità del proprio patrimonio in cui versa il fallito, status che, tuttavia, spiega effetti riflessi nella sfera penale anche sotto altri molteplici aspetti (negandogli la possibilità di avvalersi di benefici come quelli previsti dagli artt. 62, n. 6, 641 e 162 cod. pen.), rispetto ai quali un meccanismo processuale analogo alla dilatazione del termine prospettata nel caso in questione non è configurabile. E poiché, per altro verso, è ipotizzabile un intervento del legislatore a monte, in ordine alla stessa disciplina fallimentare, che attui un diverso bilanciamento tra esigenza della par condicio creditorum e tutela del fallito, la soluzione additiva proposta dai giudici remittenti si presenta non la unica costituzionalmente obbligata ma una delle possibili, la scelta fra le quali è riservata al legislatore. Alla dichiarazione di inammissibilità della questione - che ne consegue - non è di ostacolo la sentenza n. 149 del 1971, con la quale il poi modificato art. 136, primo comma, cod. pen., nella parte in cui ammetteva, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prima della chiusura della procedura fallimentare, fu riconosciuto incostituzionale, ma non in quanto effetto dello stato di insolvenza in cui versa il fallito, bensì per la illegittima equiparazione a tale stato di quello di insolvibilità, presupposto della conversione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, l. 15 dicembre 1990, n. 386, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 11 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari