Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 11 — Disposizioni transitorie

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Non si procede per i reati previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1990 al 2 dicembre 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 407/1993

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 1993

    È irragionevole e ridonda in violazione del diritto di difesa la disposizione transitoria dell'art. 11, primo comma, della legge n. 386 del 1990, che per i reati di emissione di assegni a vuoto commessi prima dell'entrata in vigore della legge, quando cioè il processo penale (tranne casi del tutto marginali) è già in corso, prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori, - che rende l'azione penale improseguibile - debba essere fornita, in deroga al principio del diritto alla prova quale recepito dall'art. 190 cod. proc. pen., con le stesse forme documentali richieste, dall'art. 8 stessa legge, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. La ragione che giustifica, in tale ipotesi, il limite della prova documentale, l'esigenza, cioè, di conseguire un effetto deflattivo dei processi penali evitando l'inizio stesso del processo penale e la formazione del fascicolo processuale, non ricorre infatti per la norma transitoria, ne' è dato rinvenirne altre, non potendo neppure ipotizzarsi, una maggiore affidabilità della prova documentale rispetto alla prova testimoniale. Pertanto - restando assorbita la censura di violazione del principio di eguaglianza - l'art. 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.

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  • Ordinanza n. 370/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    La mancata estensione, nell'art. 11 della legge n. 386 del 1990, della improcedibilità ivi prevista, riguardo al reato di emissione di assegno senza provvista, in caso di pagamento dell'assegno e degli accessori, alla ipotesi della remissione del debito, non comporta violazione del principio di eguaglianza. Se infatti si considera che, come la Corte costituzionale - con orientamento del tutto conforme alla giurisprudenza della Cassazione - ha affermato, il bene giuridico tutelato nella specie dalla norma penale è costituito dall'affidamento che la collettività fa nell'assegno come mezzo solutorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie; che la successiva remissione del debito può valere solo a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non elide l'intervenuta lesione della fede pubblica, e che, inoltre, la funzione disincentivante dell'impiego dell'assegno come strumento di credito, non compromessa dall'eccezionale ipotesi di improcedibilità finché questa opera come effetto del pagamento del capitale e degli accessori, sarebbe invece del tutto frustrata se anche la mera remissione del debito sortisse il medesimo effetto di paralisi dell'azione penale, la disciplina differenziata delle due situazioni poste a confronto risulta pienamente giustificata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386). - Sulla legittimità costituzionale della condizione, richiesta ai fini della improcedibilità dell'azione penale per il reato di emissione di assegno senza provvista, del pagamento non solo del capitale, ma anche degli interessi e delle spese, v. S. n. 203/1993. red.: S.P.

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  • Ordinanza n. 13/1993

    Questione infondata
    19 gennaio 1993

    L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilità dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (più severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilità non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varrà la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione più favorevole al reo. Ne' è possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe più applicabile, poiché il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono perciò le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art11 · fonte su Normattiva