Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

Art. 1 — COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112

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La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio e' pertanto riservato allo Stato. L'indipendenza, l'obiettivita' e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo. Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara' emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita' per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per lo adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 5 agosto 1976

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 202/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1976

    Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale di una legge che si affermi conforme sul piano teorico al dettato costituzionale, sotto il profilo della violazione del dettato stesso nell'attuazione pratica.

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

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  • Ordinanza n. 37/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Questione concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime. - S. n. 202/1976.

    Art. 136 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 2 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 38/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Questione concernente norme gia dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non consentono l'istallazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiotelevisiva e radiofonica via etere di portata non eccedente l'ambito locale. - S. n. 202/1976

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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