Art. 16 — Indennità di licenziamento - Disciplina
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1968 al 25 novembre 1993. Leggi il testo vigente →
Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente articolo 1, non e' dovuta la indennita' per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione. Il diritto alla predetta indennita' se spettante in base alle vigenti disposizioni e' conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennita' e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 18 marzo 1968 al 25 novembre 1993
