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[1]La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i salariati degli Enti contemplati dal precedente articolo 1 che percepiscano un salario annuo non minore di lire trecento, anche se corrisposto da due o piu' di detti Enti, e che siano stati assunti per la prima volta in posti stabiliti per legge o per organico, rispettivamente dalle date in appresso indicate:
- a)dal 1° gennaio 1916 in poi per i salariati dei Comuni e dei Consorzi di Comuni; delle Provincie e dei Consorzi di Provincie; delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei Monti di credito su pegno anche dopo l'assegnazione alla prima categoria, salvo quanto e' disposto dai successivi articoli da 14 a 17; delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi dal 1° gennaio 1919 i salariati delle Aziende medesime che esercitano pubblici servizi di trasporto;
- b)dal 1° luglio 1924-II in poi per i salariati degli Enti sopraindicati compresi nei territori gia' soggetti all'ex Impero austro-ungarico, salvo quanto e' disposto alla successiva lettera c);
- c)dal 22 aprile 1925-II in poi per i salariati deg Enti sopraindicati compresi nel territorio del gia' Stato libero di Fiume;
- d)dal 1° gennaio 1933-X1 in poi per i salariati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali, salvo quanto e' disposto dall'articolo 9;
- e)dalla data di costituzione dell'Ente consorziale Per i salariati dei Consorzi fra Comuni e Provincie, eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati;
- f)dalla entrata in vigore del presente Ordinamento per i salariati di quegli Istituti a favore dei ciechi e dei sordomuti, gia' Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o gia' dipendenti da dette istituzioni, che siano stati dichiarati istituti di istruzione;
- g)dal 1° gennaio 1939-XVII per il personale permanente, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con il R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960;
- h)dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per i salariati degli altri Enti cui per legge o per decret reale si estendano le disposizioni sulla Cassa di Previdenza.
[2]Dalle date rispettivamente sopraindicate e' altresi' obbligatoria l'iscrizione per salariati con nomina regolare e con salario annuo non inferiore a lire trecento, assunti dalle date stesse in poi presso gli Enti di cui alle lettere a), - esclusi le Itituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e i Monti di credito su pegno - b) e c), purche' adibiti a servizi di carattere permanente e con mansioni costituenti la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia a tempo determinato e anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche.
[3]Dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento l'iscrizione obbligatoria e' estesa anche ai salariati con salario annuo non minore di lire trecento, che vengano comunque assunti presso uno qualsiasi degli Enti di cui al primo comma del presente articolo e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche. Dall'obbligo dell'iscrizione sono pero' esclusi i salariati che anteriormente alla data predetta abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa.
Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 20 maggio 1943
