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A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Testo in vigore dal 23 giugno 1988 al 1 gennaio 1994

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Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 288/2000

    Altra decisione
    14 luglio 2000

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il presidente e redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000. Il cancelliere: Fruscella

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie · Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 422/1996

    Questione infondata
    27 dicembre 1996

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata. - S. n. 119 del 1991. In materia di corrispondenza tra restribuzione e pensione, v. sent. nn. 311/1995, 449 e 441/1993. red. F. Mangano

    Art. 38 cost. · Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 1 Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie · Art. 1 Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 167/1996

    Questione infondata
    24 maggio 1996

    Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto già dichiarate non fondate o manifestamente infondate. Peraltro, la diversità di condizione tra chi ha potuto percepire l'adeguamento periodico dell'indennità per effetto di sentenze non definitive favorevoli e chi, pur appartenendo alla stessa amministrazione e rivestendo la medesima qualifica, non può ottenere questo beneficio, non è determinata dalla legge interpretativa, ma deriva dalla necessità di rispettare il giudicato che si è formato in ordine a singoli rapporti ed al quale non può essere attribuita una forza che si espande ad ogni altro giudizio, pendente o da instaurare, tale da impedire ogni diversa interpretazione, anche data dal legislatore. - S. n. 15/1995, O. nn. 98/1995, 451/1995, 33/1996. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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