Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1957 al 10 giugno 1962. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli, gia' costituiti o che si costituiranno, contemplati dall'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445. Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie. ((Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della, presente legge)). Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1957 al 10 giugno 1962
