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Alle imprese, site nei territori dei Comuni e localita' di cui all'articolo 1, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, sono concessi:

  • a)un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale. Per le imprese artigiane, il contributo e' determinato nella misura massima del 50 per cento;
  • b)un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese ammortizzabili in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario. Per le imprese artigiane, la misura del finanziamento e' del 50 per cento.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art12 · fonte su Normattiva