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((Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attivita' economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

  • a)un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attivita' economica del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;
  • b)un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto;
  • c)un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte. Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte. La corresponsione del contributo e' effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, e' concesso il contributo nella misura del 100 per cento)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 13 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art12 · fonte su Normattiva