Art. 3 — Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità
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L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'eta' pensionabile.
Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 21 aprile 1988
