Art. 29 — Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983. Leggi il testo vigente →
Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,gli avvocati,i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuita' la professione o il praticantato a norma dell' articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319,possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti della iscrizione,se gia' iscritti,risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952. La domanda deve essere accompagnata,a pena di inammissibilita',dalla comunicazione prevista dall' articolo 17,relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione. Per gli anni anteriori al 1974,la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile.ad essa deve seguire entro sei mesi il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall' articolo 18,primo comma,per ogni anno di anzianita',del contributo minimo vigente all'atto della entrata in vigore della presente legge,nonche' delle maggiori somme dovute in base alle disposizioni del tempo. L'omesso o ritardato pagamento comporta decadenza della domanda. Per conseguire la pensione,gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319,dall' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963,n.289 e dall' articolo 2 della legge 8 gennaio 1952,n.6,per i rispettivi periodi di efficacia,nonche' la anzianita' occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.
Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983
