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Per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone delle seguenti entrate ordinarie:

  • 1)le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1 gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente;
  • 2)il contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato pari al 9 per cento dell'80 per cento del totale delle competenze di cui al precedente punto;
  • 3)una somma annua a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per concorso alle spese di amministrazione, pari all'1 per cento delle ritenute cui sono assoggettati gli iscritti e del contributo di cui al precedente punto;
  • 4)l'importo delle multe inflitte al personale per mancanze disciplinari;
  • 5)utili derivanti dall'esercizio del credito a favore degli iscritti;
  • 6)interessi, canoni ed altri proventi derivanti dal patrimonio dell'ente;
  • 7)sovvenzioni od assegnazioni di fondi eventualmente disposte da altri enti, nonche' lasciti e donazioni fatti dagli iscritti o da terzi a favore dell'OPAFS salvo che per disposizione degli oblatori siano da portarsi in incremento del patrimonio;
  • 8)rette e contributi per l'ammissione degli iscritti o loro familiari negli istituti di educazione e di istruzione, nei soggiorni di vacanza e nelle case di riposo. Sono altresi' devoluti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'OPAFS nei limiti del gettito annuo al 31 dicembre 1972:
  • 1)i canoni per le concessioni delle rivendite di tabacchi, libri e giornali;
  • 2)i proventi della pubblicita' negli impianti ferroviari e nei treni esercitata per concessione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alle condizioni da essa stabilite.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 22 marzo 1980

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 363/1989

    Altra decisione
    27 giugno 1989

    Vanno restituiti gli atti al giudice "a quo" affinché riesamini, alla stregua della sopravvenuta normativa che regola la tassazione I.R.PE.F. delle indennità di fine rapporto (art. 4, comma 3 - ter. d.l. 14 marzo 1988 n. 70, aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988 n. 154), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 16, e 36 della L. 14 dicembre 1973 n. 829, nella parte in cui non escludono dalla base imponibile dell'indennità di fine rapporto corrisposta dall'O.P.A.F.S. una parte della somma versata a titolo di contribuzione dal lavoratore dipendente. (Questione sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).

    Art. 53 cost. · Art. 14 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato · Art. 15 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato · Art. 16 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art36 · fonte su Normattiva