Art. 36 — Entrate ordinarie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1973 al 22 marzo 1980. Leggi il testo vigente →
Per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone delle seguenti entrate ordinarie:
- 1)le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1 gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente;
- 2)il contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato pari al 9 per cento dell'80 per cento del totale delle competenze di cui al precedente punto;
- 3)una somma annua a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per concorso alle spese di amministrazione, pari all'1 per cento delle ritenute cui sono assoggettati gli iscritti e del contributo di cui al precedente punto;
- 4)l'importo delle multe inflitte al personale per mancanze disciplinari;
- 5)utili derivanti dall'esercizio del credito a favore degli iscritti;
- 6)interessi, canoni ed altri proventi derivanti dal patrimonio dell'ente;
- 7)sovvenzioni od assegnazioni di fondi eventualmente disposte da altri enti, nonche' lasciti e donazioni fatti dagli iscritti o da terzi a favore dell'OPAFS salvo che per disposizione degli oblatori siano da portarsi in incremento del patrimonio;
- 8)rette e contributi per l'ammissione degli iscritti o loro familiari negli istituti di educazione e di istruzione, nei soggiorni di vacanza e nelle case di riposo. Sono altresi' devoluti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'OPAFS nei limiti del gettito annuo al 31 dicembre 1972:
- 1)i canoni per le concessioni delle rivendite di tabacchi, libri e giornali;
- 2)i proventi della pubblicita' negli impianti ferroviari e nei treni esercitata per concessione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alle condizioni da essa stabilite.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 22 marzo 1980
