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Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione e' concessa:
- a)al padre che abbia l'eta' di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilita' temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'art. 60;
- b)alla madre vedova;
- c)ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione. Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore eta' e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. La misura della pensione e' quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26. Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione e' concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961
