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Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione e' concessa:
- a)al padre che abbia l'eta' di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilita' temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'art. 60;
- b)alla madre vedova;
- c)ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione. Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. ((Se il militare ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna)). La misura della pensione e' quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26. Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione e' concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 3 aprile 1969
