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Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione e' concessa:

  • a)al padre che abbia l'eta' di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilita' temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'art. 60;
  • b)alla madre vedova;
  • c)ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione. Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. ((Se il militare ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna)). La misura della pensione e' quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'art. 26. Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione e' concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 3 aprile 1969

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 53/1969

    Ha colpito questo articolo
    28 marzo 1969

    Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., gli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta di guerra spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra solo in quanto nubili poiché è innegabile che le obbiettive e ben specificate condizioni cui è subordinato il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali possono concorrere indifferentemente sia nei confronti dei fratelli che delle sorelle, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. In particolare per quanto riguarda il requisito del bisogno economico è evidente che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedono o il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi nella indicata previsione delle citate norme che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato.

    Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 177/1990

    Questione infondata
    4 aprile 1990

    Non può ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei figli naturali l'omessa previsione che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali siano soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra, in quanto, ponendosi la questione solo per un ristretto ambito temporale (giacché il beneficio richiesto è stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656), un trattamento differenziato può essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per sé, "un elemento diversificatore". Tanto più che la questione è stata posta sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziché sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313). - O. n. 441/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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  • Ordinanza n. 281/1986

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l. 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui, in mancanza degli altri chiamati, non prevedono, accanto ai legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di diritto a trattamento privilegiato indiretto di guerra, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.: non essendo sufficiente ad assolvere il precetto di cui all'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, una mera motivazione per relationem in ordine alla non manifesta infondatezza della questione come quella nella specie operata dal giudice a quo (per altro, con riferimento ad altra questione sollevata con propria precedente ordinanza di rinvio, e già dichiarata inammissibile). - S. n. 292/1985; O. nn. 23 e 294/1985; O. n. 12/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961. 2 parole tolte, 31 parole aggiunte.

… di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. Se il militare tolto: od aggiunto: ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del … in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento tolto: e aggiunto: ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannosotolto: , sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitoriaggiunto: . Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna. La misura della pensione e' quella stabilita dalla annessa tabella M quando la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art71 · fonte del testo