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[1]Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennita' di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni. L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto art. 9 non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

  • a)pensioni di vecchiaia ai pensionati di eta non inferiore ai 65 anni e pensioni di invalidita'............................. L. 60.000 3
  • b)pensioni di vecchiaia ai pensionati di eta inferiore ai 65 anni............... " 42.000 3
  • c)pensioni ai superstiti............. " 42.000 3

[2]Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'. I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato. Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito. Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sara' integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 aprile 1952, n. 218

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1958

La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'art. 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata, rispettivamente, a, lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni: a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attivita' non agricole; b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o piu' figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, sub 2, della legge sopraindicata; c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti."

Testo in vigore dal 1 marzo 1958 al 26 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/1989

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1989

    Manifesta inammissibilità - anche a prescindere dall'omessa motivazione sulla sua rilevanza - della questione concernente l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tutte le sue residue applicazioni, fatto salvo il limite temporale segnato dal 1 ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983) e conseguentemente della questione concernente gli artt. 10, quinto comma, legge n. 218 del 1952 - modificato dell'art. 8, legge n. 1338 del 1962 - e 9, ultimo comma, stessa legge, n. 1338 del 1962, denunziati sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto di integrazione al minimo, il cui riferimento risulta perciò meramente strumentale rispetto alla censura formulata nei confronti del predetto art. 2. - S. n. 314/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 10 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 34/1981

    Illegittimità dichiarata
    26 febbraio 1981

    La normativa impugnata non comporta affatto l'esclusione per i titolari di pensioni estere (nella specie, dell'AVS svizzera) dell'integrazione al minimo di pensione diretta a carico dell'INPS, qualora per effetto del cumulo si superi il minimo garantito. Il disposto divieto di integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, riguarda, infatti, l'ipotesi del cumulo di una pensione diretta INPS con le varie forme di previdenza disposte dall'ordinamento italiano, nelle quali non puo` farsi rientrare, secondo i corretti criteri di interpretazione giuridica, una forma previdenziale a carico di un sistema estero, salvo quanto eventualmente disposto nei regolamenti comunitari europei. Scopo della norma impugnata, invero, e` di limitare l'onere del sistema previdenziale italiano, pur assicurando in ogni caso il minimo a tutti i pensionati, non gia` di impedire all'assicurato che tale minimo fruisca o possa fruire, di godere di altra forma di previdenza a carico di un sistema previdenziale straniero. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 10 l. 4 aprile 1952, n. 218 (modificato dagli artt. 2, comma 2, lett. a) e 8 l. 12 agosto 1962, n. 1338), dell'art. 23 l 30 aprile 1969, n. 153, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 1 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 marzo 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 aprile 1952, n. 218

    La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'art. 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata, rispettivamente, a, lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni: a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attivita' non agricole; b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o piu' figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, sub 2, della legge sopraindicata; c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti."

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art10 · fonte del testo