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[1]Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennita' di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni. L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto art. 9 non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:
[2]Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'. I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato. Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito. Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sara' integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 1952, n. 218
3con decorrenza dal 1 gennaio 1958
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'art. 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata, rispettivamente, a, lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti condizioni: a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attivita' non agricole; b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o piu' figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, sub 2, della legge sopraindicata; c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti."
Testo in vigore dal 1 marzo 1958 al 26 settembre 1962
