Art. 8 — Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa
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L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto piu' vicino a quello in cui e' compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso e' competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto piu' vicino. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari al terzo di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta.
Testo in vigore dal 15 aprile 1988 al 22 dicembre 1998
