Art. 19 statuto dei lavoratoriCostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1970 al 13 agosto 1995. Leggi il testo vigente →

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:

  • a)delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  • b)delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva. Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Testo vigente dal 27 maggio 1970 al 13 agosto 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19 · fonte su Normattiva