Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Reati e pene - Coltivazione non autorizzata di piante di cannabis - Condotta penalmente rilevante - Mancata inclusione tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente - Asserita disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi detiene per uso personale sostanza stupefacente - Asserita violazione del principio di necessaria offensività del reato - Insussistenza - Valutazione legislativa non irragionevole di pericolosità della condotta per la salute pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis . Non sussiste disparità di trattamento tra il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente "raccolto" e il coltivatore "in atto" poichè, diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo , rispondono entrambi penalmente: infatti la disponibilità del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l'ultima fase della coltivazione stessa, ossia la "raccolta" del coltivato (o può essere, comunque, considerata un post factum non punibile, in quanto ordinario sviluppo della condotta penalmente rilevante). Non è ravvisabile, poi, la violazione del principio della necessaria offensività del reato in quanto la condotta è idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. La condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti, infatti, presentando l'attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica - la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui - oltre che per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico. Resta, pertanto, nella discrezionalità del legislatore prevedere un trattamento sanzionatorio più rigoroso per la condotta, dotata di maggiore pericolosità, di coltivazione di stupefacenti rispetto a quella di sola detenzione in quanto la prima non solo ha la capacità di accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante, ma anche perché, a differenza delle altre condotte "produttive", non richiede neppure la disponibilità di "materie prime" soggette a rigido controllo, ma normalmente solo dei semi. Quanto alla offensività in concreto, infine, spetta al giudice comune la verifica della idoneità a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto, facendo leva sulla figura del reato impossibile di cui all'art. 49 cod. pen., oppure, secondo altra prospettiva, tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio. Sul principio di riserva di legge enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. che preclude, in materia penale, unicamente le sentenze additive in malam partem e non anche quelle in bonam partem , v., ex plurimis , la sentenza n. 57/2009 nonché le ordinanze nn. 285/2012 e 437/2006. Sulla possibilità di scrutinare nel merito questioni di costituzionalità sollevate nei confronti degli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, v. la sentenza n. 360/1995, nonché le ordinanze nn. 414/1996 e 150/1996. Sul contrasto della diffusione della droga tra la popolazione al fine di salvaguardare le giovani generazioni, la salute pubblica, nonchè la sicurezza e l'ordine pubblico, negativamente incisi dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza e dal prosperare intorno a tale fenomeno della criminalità organizzata, v. la sentenza n. 333/1991. Sul disvalore attribuito alla attività di assunzione di sostanze stupefacenti, anche se sanzionata in via solo amministrativa e non anche penale, v. la sentenza n. 296/1996. Sull'insussistenza, nel vigore della legge n. 685 del 1975, del contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) del mancato assoggettamento della coltivazione alla medesima disciplina stabilita per la detenzione di modiche quantità di stupefacente per uso personale, v. le citate ordinanze nn. 136/1987, 308/1985, 260/1984, 258/1984, 189/1983, 91/1983 e 231/1982. Sull'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, quale risultante all'esito del referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993, v. le sentenze nn 296/1996 e 360/1995, nonché le ordinanze nn. 414/1996 e 150/1996. Sul principio di offensività in astratto e in concreto, rispettivamente come precetto rivolto al legislatore e come canone interpretativo-applicativo per il giudice comune, v. le sentenze nn. 225/2008, 265/2005, 519/2000 e 263/2000. Sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere forme di tutela anticipata di beni giuridici, anche attraverso il ricorso al modello del reato di pericolo presunto, v. le sentenze nn. 225/2008, 133/1992, 333/1991 e 62/1986. Sull'utilizzo della figura del reato impossibile di cui all'art. 49 cod. pen., nel caso di mancanza dell'offensività in concreto del reato, v. la citata sentenza n. 360/1995.
'REFERENDUM ' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - CANAPA INDIANA - ESONERO DAL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OBBLIGHI PER LO STATO ITALIANO DERIVANTI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI VIENNA DEL 1988 E DI NEW YORK DEL 1961 - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), in particolare, degli artt. 26, primo comma, limitatamente all'inciso <<di piante di canapa indiana>>, 75, primo e secondo comma, limitatamente all'inciso <<II e>>, 79 primo comma, limitatamente all'inciso <<II e>>, 38, primo e quarto comma, 50 nono comma, e 54, primo e secondo comma, limitatamente al termine <<II>> - richiesta mirante a rendere lecite, e quindi, prive di sanzione, le attivita' preliminari e connesse all'uso personale della canapa indiana e dei suoi derivati, quali l'hashish e la marijuana - in quanto l'eventuale esito positivo del 'referendum', lasciando prive di qualsiasi sanzione o misura amministrativa le condotte previste dalle norme che si intende abrogare, verrebbe a porsi in irrimediabile contrasto con le disposizioni di due Convenzioni internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna il 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328, e Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e relativo Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, entrambi ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412). L'abrogazione di dette norme esporrebbe lo Stato italiano a responsabilita' nei confronti delle altre Parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale, responsabilita' che la Costituzione ha voluto riservare alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consultazione popolare alla quale si rivolge il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione. - Su precedenti analoghe richieste di referendum in materia di sostanze stupefacenti, v. S. nn. 30/1981 (inammissibilita') e 28/1993 (ammissibilita'). red.: R. Foglia
sentenza 27/1997massima n. 23123 Riguarda ancheart. 54 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 79 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 38 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 50 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 26 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE DI (PIANTE DA CUI SI ESTRAGGONO) SOSTANZE STUPEFACENTI, DESTINATE AD USO PERSONALE - MANCATA DEPENALIZZAZIONE, COME NELL'IPOTESI DI ACQUISTO, IMPORTAZIONE E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DESTINATE AD USO PERSONALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' stata gia' dichiarata non fondata. - S. n. 360/1995. red.: A.M. Marini
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA CUI SI ESTRAGGONO SOSTANZE STUPEFACENTI DESTINATE AD USO PERSONALE - LAMENTATA MANCATA DEPENALIZZAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE IPOTESI DI ACQUISTO, IMPORTAZIONE E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI DESTINATE AD USO PERSONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, 73, 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171 in quanto gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 360 del 1995. - S. n. 360/1995; O. n. 150/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 28 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE - PER USO PERSONALE - MANCATA ASSIMILAZIONE ALLA IMPORTAZIONE, DETENZIONE O ACQUISTO - PUNIBILITA' SOLTANTO CON SANZIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di piante da cui si estraggano sostanze stupefacenti - oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione - sia punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento rispetto alla condotta, non piu' penalmente perseguibile, di chi illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti per farne uso personale. La condotta in questione, infatti, non e' comparabile con quelle allegate come 'tertia comparationis', perche' la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale sono condotte collegate immediatamente e direttamente con l'uso stesso, e cio' rende non irragionevole una disciplina meno rigorosa, mentre la coltivazione e' esterna a questa area contigua al consumo, mancando un nesso di immediatezza con l'uso personale, il che giustifica una disciplina di maggior rigore, rientrando nella discrezionalita' del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo delle sostanze stupefacenti e' certo e determinato e consente, insieme ad altri elementi, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, mentre per la coltivazione non e' prevedibile, con sufficiente grado di certezza, la quantita' di sostanza stupefacente alla fine ricavabile dalle piante coltivate, sicche' anche la correlata valutazione della destinazione della sostanza ad uso personale, piuttosto che a spaccio, e' maggiormente ipotetica e meno affidabile. Da cio' consegue una maggiore pericolosita' della condotta, anche perche' l'attivita' produttiva e' destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialita' diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili. red.: A. Franco
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - RIFERIMENTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI STUPEFACENTE, SIA AL CRITERIO DELLA DOSE ABITUALMENTE ASSUNTA CHE A QUELLO DELLA DOSE NECESSARIA ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI - LAMENTATA INCERTEZZA SULLA FATTISPECIE CRIMINOSA IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA' - MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO- LEGGE CONTENENTE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto il decreto-legge, contenente le disposizioni impugnate, non e' stato convertito in legge nei termini prescritti. - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale vertenti su norme di decreti-legge non convertiti, v. 'ex plurimis' O. n. 503/1993. red.: A.P. rev.: S.P.
sentenza 74/1994massima n. 20630 Riguarda ancheart. 4 d.l. 3/1993art. 2 d.l. 3/1993art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - COLTIVAZIONE O FABBRICAZIONE PER USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE - PERMANENTE PUNIBILITA' ANCHE DOPO LA SOPRAVVENUTA DEPENALIZZAZIONE, A SEGUITO DI ABROGAZIONE REFERENDARIA, DELL'IMPORTAZIONE, ACQUISTO E DETENZIONE, PER USO UNIVOCAMENTE PROPRIO, DI DETTE SOSTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DI RAGIONEVOLEZZA - MANCATA VERIFICA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA', GIA' PERALTRO RICONOSCIUTA IN GIURISPRUDENZA E IN DOTTRINA, DI UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLE NORME IMPUGNATE - INAMMISSILITA' DELLA QUESTIONE.
Come gia' puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quo', della previa verifica della possibilita' di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilita' della questione sollevata. Percio', nella specie, non puo' darsi ingresso alla questione di legittimita' costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non piu' penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorita' rimettente non si e' infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto piu' in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali gia' risultano orientati in tal senso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimita' costituzionale, da parte del giudice 'a quo', della possibilita' di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 72 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 28 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - USO DI DROGHE - SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE - MISURE PER LA CURA ED IL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di reeferendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), e' diretta alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, ed esprime, quindi, un quesito chiaro univoco ed omogeneo non sussistendo contraddizione alcuna fra il permanere della sanzione, sia pure di carattere amministrativo, per la detenzione di stupefacenti per uso personale, e l'abrogazione del divieto che ha per oggetto l'uso personale di tali sostanze, quale comportamento considerato di per se stesso. Ne' la richiesta di abrogazione di altre disposizioni, concernenti la segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze da parte dei medici che visitano o assistono i soggetti che fanno uso di droghe, puo' essere considerata del tutto eterogenea rispetto alla principale richiesta referendaria, essendo volta, nel suo complesso, ad eliminare taluni limiti ed oneri incidenti sull'attivita' del medico che assiste le persone che fanno uso di stupefacenti. La seddetta richiesta deve pertanto essere dichiarata ammissibile. - Sulla punibilita' della detenzione di stupefacenti finalizzata al consumo v. S. n. 333/1992.
sentenza 28/1993massima n. 19086 Riguarda ancheart. 120 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 76 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 2 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 80 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.e altri 2
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - USO DI DROGHE - SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE - MISURE PER LA CURA ED IL RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di referendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9/10/1990 n. 309), mirante alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, e' diversa da quella gia' a suo tempo dichiarata inammissibile ed avente ad oggetto la esclusione delle droghe leggere dalle tabelle delle sostenze stupefacenti, e non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75 Cost.; ne' puo' considerarsi in contrasto con le Convenzioni di New York del 1961 e di Vienna del 1988 dal momento che la prima, si limita a stabilire che deve essere vietata la detenzione di stupefacenti senza pero' nulla specificare in ordine alla natura delle sanzioni da applicare, e la seconda lascia espressamente agli Stati contraenti la possibilita' di prevedere misure diverse dalla sanzione penale per le infrazioni di minore gravita'. La suddetta richiesta deve pertanto esser dichiarata ammissibile. - Sulla irrogazione della sanzione criminale quale 'estrema ratio' di tutela dei beni giuridici v. sent. nn. 291/1992, 282/1990, 487 e 409/1989, 364/1988 e 189/1987; sulla inammissibilita' di diversa richiesta referendaria in materia di stupefacenti v. sent. n. 30/1981.
sentenza 28/1993massima n. 19087 Riguarda ancheart. 2 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 120 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 121 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 80 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.e altri 2
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA INFERIORE ALLA D.M.G. - OBBLIGATORIA SOTTOPOSIZIONE DEL SOGGETTO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO SOCIO RIABILITATIVO - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - CONFIGURABILITA' DELLA IPOTESI ATTENUATA - CONDIZIONI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A 'QUIBUS'.
Restituzione degli atti ai giudici remittenti affinche' provvedano al riesame della rilevanza delle questioni alla stregua delle modificazioni apportate al quadro normativo per effetto del referendum popolare indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993.
Riguarda ancheart. 16 legge 162/1990art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DISCRIMINE FRA DETENZIONE LECITA O ILLECITA CORRELATO AD UNA MISURA RIGIDAMENTE PREDETERMINATA INVECE CHE AL CONCRETO FABBISOGNO PERSONALE DEL SOGGETTO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER L'AGENTE DI PERCEPIRE L'ANTIGIURIDICITA' DELLA PROPRIA CONDOTTA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La coscienza della antigiuridicita' della condotta, attenendo al precetto normativo e non gia' al giudizio di disvalore ad esso sotteso che e' espressione della scelta di politica criminale effettuata dal legislatore, si risolve, nella conoscibilita' del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche in relazione a reati sforniti di disvalore sociale deve ritenersi che l'agente versi in rimproverabile ignoranza della legge penale quando la mancata previsione della illiceita' derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della vigente normativa che siano alla base di ogni civile convivenza; deve percio' escludersi che il discrimine fra detenzione di stupefacenti lecita o illecita, correlato ad una misura normativamente predeterminata invece che al fabbisogno personale del soggetto, sia in contrasto con i principi della personalita' della responsabilita' penale e con quello della funzione rieducativa della pena in conseguenza del fatto che il soggetto agente non sarebbe in condizione di percepire l'antigiuridicita' della propria condotta. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma Cost.). - Sull'ignoranza della legge penale v. S. n. 364/1988.
Riguarda ancheart. 71 legge 685/1975art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72-quater legge 685/1975art. 72 legge 685/1975art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - DISCRIMINE FRA DETENZIONE LECITA O ILLECITA CORRELATA AD UNA MISURA FISSA RIGIDAMENTE PREDETERMINATA - IMPOSSIBILITA' PER L'AGENTE DI PERCEPIRE L'ANTIGIURIDICITA' DELLA CONDOTTA IN CONSEGUENZA DELLA VARIABILITA' DELLA QUANTITA' DI PRINCIPIO ATTIVO PRESENTE NELLE SINGOLE DOSI "DA STRADA" - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E CON QUELLO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia' affermato, l'eventuale errore dell'agente nell'apprezzamento della quantita' di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente detenuta non e' privo di rilevanza perche', al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo, e' necessario che egli sia consapevole di detenere (per uso personale) una quantita' totale di sostanza stupefacente tale che contenga il relativo principio attivo in misura superiore a quella tabellata nel decreto ministeriale; non puo' farsi discendere, quindi, un constrasto con i principi della funzione rieducativa della pena e della personalita' della responsabilita' penale, dal fatto che il soggetto agente si troverebbe nella impossibilita' di conoscere la quantita' di principio attivo contenuta nella sostanza stupefacente detenuta, data la loro variabilita' nelle singole dosi "da strada". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dalla l. 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, commi primo e terzo, Cost.). - Sulla necessita' della cosapevolezza da parte del'agente di detenere quantita' di stupefacente in misura superiore alla d.m.g. v. S. n. 333/1991.
Riguarda ancheart. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 71 legge 685/1975art. 72 legge 685/1975art. 72-quater legge 685/1975
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - SOTTOPOSIZIONE DI TALE CONDOTTA A PENA - CONSEGUENTE PREVISIONE, NEL CASO, DI UNA PRESUNZIONE DI SPACCIO - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata sul rilievo che le incriminazioni di pericolo presunto non sono di per se' incompatibili con il dettato costituzionale ove, come nel caso, non siano irrazionali o arbitrarie. - Sulla medesima questione v. S. n. 333/1991.
Riguarda ancheart. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72 legge 685/1975art. 71 legge 685/1975art. 72-quater legge 685/1975art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN QUANTITA' ECCEDENTE LA DOSE MEDIA GIORNALIERA - PREVISIONE DELLO STESSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER COLUI CHE ABBIA DETENUTO PER USO SPACCIO E PER CHI ABBIA DETENUTO PER IL PROPRIO CONSUMO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata sul rilievo che le fattispecie messe a raffronto della detenzione e dello spaccio di stupefacenti aventi ad oggeto quantita' eccedenti la dose media giornaliera non sono affatto entrambe al limite minimo della soglia di punibilita' atteso che lo spaccio, essendo sanzionato anche se relativo a quantita' inferiore alla d.m.g., non rappresenta la condotta di minor disvalore penale destinata all'applicazione del minimo della pena. - S. n. 333/1991.
Riguarda ancheart. 71 legge 685/1975art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72-quater legge 685/1975art. 72 legge 685/1975art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA D.M.G. - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ECCESSIVA AFFLITTIVITA' OVE LA DETENZIONE SIA FINALIZZATA AL CONSUMO PERSONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' QUALE LIMITE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata sul rilievo che non puo' dirsi violato il principio della necessaria offensivita' del reato poiche' l'offensivita' e' da ritenersi implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore, scelta che nel caso non appare ne' arbitraria ne' irrazionale. - S. n. 353/1991.
Riguarda ancheart. 71 legge 685/1975art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72-quater legge 685/1975art. 72 legge 685/1975
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - INDIVIDUAZIONE DELLA DOSE MEDIA GIORNALIERA MEDIANTE RINVIO A PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA') - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata sul rilievo della compatibilita' degli impugnati artt. 73, 75 e 78, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all'obbligo della riserva di legge, essendo sufficientemente determinato dalla norma primaria il precetto penalmente sanzianto mentre, in funzione di mera integrazione dello stesso, e' demandato al Ministro della sanita' l'esercizio di una discrezionalita' puramente tecnica, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione e repressione. - S. n. 333/1991
Riguarda ancheart. 71 legge 685/1975art. 72-quater legge 685/1975art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72 legge 685/1975art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - SANZIONI PENALI - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVA' - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA' - IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Con la introduzione di una piu' rigorosa, rispetto al passato, limitazione della non punibilita' della detenzione di sostanze stupefacenti, attuata, nella nuova legge emanata in materia, mediante la riduzione della quantita' di sostanze la cui detenzione non costituisce reato, si e' ritenuto di combattere piu' efficacemente il mercato della droga, limitando, con il divieto di accumulo, la quantita' di sostanza stupefacente che il soggetto agente puo' detenere giornalmente senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, si' da renderne piu' difficile la pratica. La scelta del legislatore non appare quindi irrazionale o arbitraria, ne' puo' dirsi violato il principio della offensivita', in quanto l'offensivita' deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. Ne', infine, appare arbitrario l'aver previsto una disciplina unitaria per i diversi tipi di droga pesante o leggera, essendo comunque possibile una graduazione della sanzione in relazione al loro rispettivo disvalore penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Riguardo al principio di offensivita': S. n. 62/1986.
Riguarda ancheart. 72 legge 685/1975art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 71 legge 685/1975art. 72-quater legge 685/1975
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN QUANTITA' ECCEDENTE LA DOSE MEDIA GIORNALIERA - PREVISIONE DELLO STESSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER COLUI CHE ABBIA DETENUTO PER USO SPACCIO E PER CHI ABBIA DETENUTO PER IL PROPRIO CONSUMO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SULLE LEGGI DEL 1954 E DEL 1975 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nella vigente disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, la dose media giornaliera opera come discrimine della punibilita' solo per la detenzione per uso personale e non anche per la detenzione finalizzata allo spaccio o per lo spaccio stesso, si' che lo spaccio di una quantita' di droga appena superiore alla dose media giornaliera non puo', a differenza della sua mera detenzione, essere considerata - come mostra di ritenere il giudice a quo - come condotta di minore disvalore penale, salvo il giuoco in concreto della valutazione discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., che non rileva sul piano della considerazione in astratto delle due fattispecie. E' del resto dato acquisito nella giurisprudenza della Corte costituzionale la legittimita' di un trattamento sanzionatorio che riconduca alla medesima fattispecie incriminatrice la detenzione della droga tanto se finalizzata allo spaccio quanto se finalizzata al consumo, ed inoltre, in generale, e' da escludersi, secondo la stessa giurisprudenza, che le eventuali illegittime applicazioni del minimo o del massimo della pena edittale possano ridondare in ragione di illegittimita' della norma incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - In senso analogo, con riferimento alle precedenti leggi del 1954 e del 1975: S. nn. 9/1972, 170/1982 e O. n. 94/1984; - In generale, sulla distinzione fra illegittima applicazione del minimo e del massimo della pena edittale e illegittimita' della norma incriminatrice: O. n. 806/1988.
Riguarda ancheart. 72-quater legge 685/1975art. 72 legge 685/1975art. 71 legge 685/1975art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - INDIVIDUAZIONE DELLA DOSE MEDIA GIORNALIERA MEDIANTE RINVIO A PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA') - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il principio di legalita' in materia penale e' soddisfatto sotto il profilo della riserva di legge allorquando la legge determina con sufficiente specificazione il fatto cui e' riferita la sanzione penale. Cio' si verifica nel rinvio operato dall'art. 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto i parametri indicati nella lett. c) del primo comma (secondo cui devono essere fissati i limiti quantitativi di principio attivo per le dosi medie giornaliere, integrati da quelli contemplati nelle lett. a) e b) (di contenuto strettamente scientifico e prevedenti le procedure diagnostiche e medico legali per accertare lo stato di tossicodipendenza e le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore), rappresentano vincoli sufficienti a restringere la discrezionalita' della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica e come tale da ritenersi idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 12 dicembre 1975 n. 685 come modificati dalla l. 26 giugno 1990 n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Sul principio di legalita' in materia penale v. S. nn. 282/1990, 58/1975, 21/1973, 168/1971, 108/1982, 113/1972, 96/1964, 61/1969 e 475/1988 e O. n. 659/1988.
Riguarda ancheart. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72 legge 685/1975art. 72-quater legge 685/1975art. 71 legge 685/1975art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DETENZIONE DI STUPEFACENTI IN MISURA SUPERIORE ALLA DOSE MEDIA GIORNALIERA - - ANELASTICITA' DEL DISCRIMINE TRA ILLECITO PENALE ED AMMINISTRATIVO IDENTIFICATO NELLA DOSE MEDIA GIORNALIERA NORMATIVAMENTE PREDETERMINATA - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NECESSITA' CHE L'ELEMENTO DEL DATO QUANTITATIVO SIA INVESTITO DAL DOLO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI RICONOSCERE IN CASI ESTREMI LA MANCANZA DI IDONEITA' LESIVA E COMUNQUE DI ADEGUARE LA PENA AL CASO CONCRETO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'anelasticita' dell'attuale discrimine fra illecito penale ed illecito amministrativo - identificato nella dose media giornaliera normativamente determinata in misura fissa - pur potendo provocare il verificarsi di situazioni particolarmente delicate nei casi in cui l'eccedenza sia minima, altro non e' che il conseguenziale effetto della scelta legislativa, in se' non viziata da illegittimita' costituzionale (v. massima B), di un limite fisso predeterminato con valenza generale. D'altra parte la nuova disciplina in materia di stupefacenti, da un lato richiede che l'elemento quantitativo sia investito dal dolo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, e dall'altro consente comunque al giudice, sia di apprezzare, alla stregua del generale canone interpretativo di necessaria offensivita' della condotta concreta, se la eccedenza di sostanza stupefacente detenuta sia priva di idoneita' lesiva (collocandola fuori dall'area del penalmente rilevante), che di adeguare la pena al caso concreto grazie ai criteri di quantificazione della pena adottati dal legislatore che permettono, in relazione alle circostanze del caso, di ritenere sussistente l'ipotesi di lieve entita' del fatto ove appare inequivoca la destinazione dello stupefacente al consumo personale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, legge 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 78 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 72-quater legge 685/1975art. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.art. 71 legge 685/1975art. 72 legge 685/1975