Art. 81Coniuge superstite

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La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo. La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita' purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali. La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni. 5 La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare. Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una volta tanto. In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma. La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze. Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

5

La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n.139 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979, n.338) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, del comma 3 dell'art. 81, "in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni", introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975".

Testo vigente dal 13 dicembre 1979 al 26 luglio 1984 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art81 · fonte su Normattiva