Corte di cassazione · Massimario

Concorrenza (diritto civile)

Voce 050 della classificazione del Massimario

13 massime, da pronunce dal 10 gennaio 2025 al 17 febbraio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

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Massime della Corte di cassazione

13 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3661/2026

    Sleale › Azione per la repressione della concorrenza

    Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.

    Classificata anche sotto: Competenza civile

    Rv. 677809-01Rassegna di febbraio 2026, p. 83Art. 1419 c.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34049/2025

    Lecita › Limiti › Contrattuali (patto di non concorrenza)

    Fideiussione omnibus stipulata in epoca successiva all'accertamento delle intese anticoncorrenziali - Nullità parziale - Condizioni - Prova - Contenuto.

    Il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 677194-02Rassegna di dicembre 2025, p. 128Art. 1957 c.c. · Art. 2 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 1419 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24934/2025

    Gestore aeroportuale - Servizio di rifornimento di carburante - Addebito di corrispettivi aggiuntivi alle compagnie petrolifere - Illecito antitrust - Conseguenze - Nullità del contratto tra le compagnie e vettore aereo - Esclusione - Azione risarcitoria da parte di quest’ultimo - Ammissibilità.

    L'illecito antitrust, ascrivibile ai gestori dei servizi aeroportuali in relazione alla quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi addebitati alle compagnie petrolifere per il rifornimento di carburante dei velivoli, non determina la nullità delle pattuizioni contrattuali con cui tali compagnie ne abbiano trasferito il costo in capo al vettore aereo, potendo, al più, giustificare un'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo nei confronti dei gestori suddetti.

    Rv. 676435-01Rassegna di settembre 2025, p. 56Art. 1418 c.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21848/2025

    Sleale › Atti di concorrenza

    Atto lesivo del terzo non concorrente dell'imprenditore danneggiato - Responsabilità per l'illecito concorrenziale dell'imprenditore concorrente - Condizioni.

    In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo nei confronti dell'imprenditore danneggiato sia stato posto in essere da un terzo, la mera circostanza che l'imprenditore concorrente si giovi dell'operato del terzo non è sufficiente a far ritenere consumato l'illecito concorrenziale, essendo all'uopo necessario che il concorrente abbia concorso scientemente al compimento dell'atto del terzo per lui vantaggioso, o l'abbia comunque approvato prestandovi consapevole acquiescenza.

    Rv. 675749-01Rassegna di luglio 2025, p. 79Art. 2598 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18851/2025

    Lecita › Limiti › Contrattuali (patto di non concorrenza)

    Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "omnibus" conformato a un modello contrattuale predisposto dall’ABI in epoca anteriore all’ottobre 2002 - Possibilità di qualificazione come contratto "a valle" di un’intesa restrittiva "a monte" ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 - Sussistenza - Condizioni.

    In tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 675464-01Rassegna di luglio 2025, p. 47Art. 1957 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18854/2025

    Lecita › Limiti › Contrattuali (patto di non concorrenza)

    Illecito concorrenziale accertato ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 - Giudicato formatosi sull’assenza di fatti impeditivi al soddisfacimento del credito avente titolo nel contratto "a valle" dell’intesa restrittiva "a monte" - Effetti sulla domanda di risarcimento del danno fondata sull’esecuzione del contratto medesimo.

    In tema di illecito concorrenziale accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudicato sull'assenza di fatti impeditivi al soddisfacimento del credito avente titolo nel contratto "a valle" dell'intesa restrittiva "a monte" osta all'accoglimento della domanda risarcitoria il cui danno si assuma discendere, in via diretta o indiretta, da un'esecuzione del contratto stesso, quando tale esecuzione abbia potuto dispiegarsi in forza delle clausole preposte a dare attuazione a quell'intesa.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 675518-01Rassegna di luglio 2025, p. 49Art. 2043 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 2 Norme per la tutela della concorrenza e del mercatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14098/2025

    Sleale › Atti di concorrenza

    Concorrenza sleale - Assenza di un patto di non concorrenza - Irrilevanza - Art. 2598 n. 1 e 2 c.c. - Clausola generale.

    In tema di concorrenza sleale, l'assenza di un patto di non concorrenza non esime il concorrente dall'assumere comportamenti improntati alla correttezza commerciale nei termini di cui all'art. 2598 c.c., norma che costituisce clausola generale dell'illecito extracontrattuale concorrenziale, all'interno della quale operano anche le fattispecie tipizzate di cui ai nn. 1) e 2), riguardanti atti idonei a danneggiare l'altrui azienda.

    Rv. 674835-01Rassegna di aprile 2025, p. 82Art. 2598 c.c. · Art. 2596 c.c. · Art. 2125 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14098/2025

    Sleale › Atti di concorrenza

    Concorrenza sleale - Appropriazione di tabulati recanti nominativi di clienti e distributori - Da parte di ex dipendenti - Notorietà - Irrilevanza - Superamento della capacità mnemonica del singolo normale individuo - Vantaggio competitivo.

    Costituisce concorrenza sleale la condotta di un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già alle dipendenze del concorrente, si appropria di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, non rilevando la circostanza che essi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di un complesso strutturato di informazioni aziendali comunque riservate, e non divulgabili ove esse superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati, il cui trasferimento è idoneo ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornirgli un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

    Rv. 674835-02Rassegna di aprile 2025, p. 81Art. 2598 c.c. · Art. 2105 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1923/2025

    Concorrenza sleale - Condotta illecita - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione.

    In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.

    Rv. 673551-01Rassegna di gennaio 2025, p. 38Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2598 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1851/2025

    Lecita › Limiti › Contrattuali (patto di non concorrenza)

    Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "a valle" - Nullità parziale - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.

    La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 673553-01Rassegna di gennaio 2025, p. 35Art. 2 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 3 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 99 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 79/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1957 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1957 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000. Il Presidente: M…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia