Corte di cassazione · Massimario

Fidejussione

Voce 085 della classificazione del Massimario

22 massime, da pronunce dal 10 gennaio 2025 al 10 aprile 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Limiti4 massime
  • Estinzione1 massima
  • Per obbligazioni future o condizionali1 massima
  • Rapporto tra creditore e fidejussore1 massima
  • Rapporto tra fidejussore e debitore principale1 massima
  • In genere (nozione, caratteri, distinzioni)14 massime

Massime della Corte di cassazione

22 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9095/2026

    Rapporto tra fidejussore e debitore principale › Regresso contro il debitore principale › Contro più debitori principali

    Fideiussione - Pluralità di debitori principali obbligati in solido - Fideiussione prestata solo per alcuni - Regresso - Disciplina.

    In tema di fideiussione, ove vi sia una pluralità di debitori principali obbligati in solido, ma la garanzia sia stata prestata solo per alcuni di essi, l'azione di regresso del fideiussore può essere esercitata, per l'intero, solo nei confronti del condebitore garantito, al quale spetta, poi, il regresso verso gli altri condebitori, ex art. 1299 c.c.

    Rv. 677570-01Rassegna di marzo 2026, p. 252Art. 1950 c.c. · Art. 1951 c.c. · Art. 1291 c.c. · Art. 1299 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8232/2026

    Istanza di pagamento stragiudiziale - Impedimento della decadenza ex art. 1957, comma 1, c.c. - Idoneità - Successiva proposizione di domanda giudiziale a distanza di anni - Insufficienza - Ragioni.

    In tema di fideiussione, mentre un'istanza di pagamento stragiudiziale, ancorché abbandonata, rappresenta una condotta oggettivamente idonea a evitare la decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., la successiva inerzia del creditore, seguita dalla proposizione di una domanda giudiziale solo a distanza di anni, si pone in contrasto con la ratio della norma, che, richiamando il parametro della diligenza nel coltivare le iniziative volte a far valere il credito, è diretta ad evitare un esercizio abusivo del diritto e un'irragionevole situazione di incertezza per il garante, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono improntare il rapporto obbligatorio anche nell'eventuale fase dell'azione di adempimento.

    Rv. 678282-01Rassegna di marzo 2026, p. 236Art. 1957 c.c. · Art. 1184 c.c. · Art. 1375 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4051/2026

    Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Requisiti (elementi del contratto)

    Rv. 677081-01Rassegna di febbraio 2026, p. 36Art. 2697 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 33 cod. cons.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 292/2026

    Contratto di fideiussione concluso dal de cuius - Clausola di solidarietà debitoria tra i coeredi - Violazione del divieto di patto successorio e interferenza col principio di relatività degli effetti del contratto - Esclusione - Ragioni.

    In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

    Rv. 677568-01Rassegna di gennaio 2026, p. 65Art. 458 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 484 c.c. · Art. 1295 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34049/2025

    Il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.

    Classificata anche sotto: Concorrenza (diritto civile)

    Rv. 677194-02Rassegna di dicembre 2025, p. 128Art. 1957 c.c. · Art. 2 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 1419 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33748/2025

    (Nozione, caratteristiche, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Eccezioni relative all’invalidità del contratto principale - Opponibilità da parte del garante - Esclusione - Limiti - Nullità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze.

    Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa.

    Rv. 676400-01Rassegna di dicembre 2025, p. 43Art. 1283 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33199/2025

    Rapporto tra creditore e fidejussore › Beneficio di escussione › Litisconsorzio › Eccezioni opponibili dal fidejussore

    Fideiussione - Legittimazione sostituiva del fideiussore al proponimento delle azioni spettanti al debitore principale - Configurabilità - Esclusione.

    Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che il fideiussore potesse proporre autonoma domanda per far valere profili di nullità "di protezione" che inficiavano il rapporto principale, in quanto deducibili soltanto dal debitore principale).

    Rv. 676411-01Rassegna di dicembre 2025, p. 37Art. 1939 c.c. · Art. 1945 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31459/2025

    Per obbligazioni future o condizionali

    Locazione - Obbligo di stipulare una fideiussione annuale a garanzia del pagamento del canone - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Esclusione - Fondamento.

    La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.

    Classificata anche sotto: Locazione

    Rv. 677187-01Rassegna di dicembre 2025, p. 90Art. 1346 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1936 c.c. · Art. 1598 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25612/2025

    Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima).

    Classificata anche sotto: Comunità europea

    Rv. 675854-01Rassegna di settembre 2025, p. 86Art. 1936 c.c. · Art. 3 cod. cons.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 79/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1957 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1957 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000. Il Presidente: M…

  • Sentenza n. 128/1990Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1936 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 dello stesso codice, 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. C…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia