Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9095/2026
Fideiussione - Pluralità di debitori principali obbligati in solido - Fideiussione prestata solo per alcuni - Regresso - Disciplina.
In tema di fideiussione, ove vi sia una pluralità di debitori principali obbligati in solido, ma la garanzia sia stata prestata solo per alcuni di essi, l'azione di regresso del fideiussore può essere esercitata, per l'intero, solo nei confronti del condebitore garantito, al quale spetta, poi, il regresso verso gli altri condebitori, ex art. 1299 c.c.
Rv. 677570-01Rassegna di marzo 2026, p. 252Art. 1950 c.c. · Art. 1951 c.c. · Art. 1291 c.c. · Art. 1299 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza