Corte di cassazione · Massimario

Comunità europea

Voce 048 della classificazione del Massimario

26 massime, da pronunce dal 13 gennaio 2025 al 27 aprile 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Comunità economica europea9 massime
  • Direttive9 massime
  • Giudice nazionale4 massime
  • Corte di giustizia1 massima
  • In genere3 massime

Massime della Corte di cassazione

26 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11412/2026

    Direttive

    Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Durata dei corsi inferiore a quella unionale - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

    In tema di danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento non è precluso in relazione alla frequenza di corsi per i quali era prevista una durata inferiore a quella unionale, in quanto lo Stato è tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione medica alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla loro durata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva negato il diritto al risarcimento del danno nei confronti di medici che avevano conseguito la specializzazione seguendo corsi di durata inferiore a quella quadriennale indicata dalle direttive CEE).

    Rv. 678670-01Rassegna di marzo 2026, p. 277Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8788/2026

    Comunità economica europea

    Aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo - Reg.

    UE/1408/2013 - Non operatività del sistema informativo centralizzato nazionale - Dichiarazione in forma di autocertificazione sul non percepimento di importi eccedenti il tetto massimo - Presentazione in un momento antecedente la concessione dell’aiuto - Necessità - Fondamento - Conseguenze. In tema di aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo, ai sensi del Reg. UE/1408/2013, fino alla data di piena operatività del sistema informativo centralizzato nazionale, la dichiarazione dell'impresa richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli aiuti percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, finalizzata alla verifica di non superamento del tetto massimo previsto, pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o di procedibilità della domanda, integra un adempimento che, quale strumento di controllo dell'ente e forma di collaborazione dell'impresa, deve risultare acquisito dall'autorità concedente prima della concessione dell'aiuto di Stato e, dunque, al momento deliberativo dell'aiuto medesimo, con la conseguenza che, in assenza di detta dichiarazione, non sorge in capo all'impresa il diritto all'erogazione delle somme richieste a titolo di indennizzo, risultando illegittimo, per violazione del diritto eurounitario, il loro pagamento, restando irrilevante sia una normativa regionale che, in contrasto con quella eurounitaria, non contempli tale dichiarazione, sia l'eventuale affidamento del richiedente sul punto.

    Rv. 677385-01Rassegna di marzo 2026, p. 248Art. 52 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea · Art. 14 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8471/2026

    Direttive

    Medici formati nel corso di formazione specifica in medicina generale regolato dal d.lgs. n. 256 del 1991 - Distinzione rispetto ai medici specializzati nei corsi di specializzazione disciplinati dal d.lgs. n. 257 del 1991 - Estensione ai primi della disciplina interna di attuazione delle direttive europee, emanata in relazione ai secondi -Esclusione - Fondamento.

    Ai medici titolari di formazione specifica in medicina generale, regolata dal d.lgs. n. 256 del 1991, non è estensibile la disciplina interna, attuativa delle direttive europee, emanata in relazione ai medici specializzati nei corsi di specializzazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, ciò in ragione sia della diversità della disciplina contenuta nel citato d.lgs. n. 256 del 1991 - adottato in adempimento di uno specifico obbligo comunitario diverso da quello contenuto nelle direttive relative ai medici specializzandi -, che della peculiarità della posizione dei medici di medicina generale, non assimilabile a quella dei medici specializzati, confermata dalla differente strutturazione del relativo corso, oltre che dal fatto che il d.lgs. n. 368 del 1999 ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale e quella degli altri corsi di specializzazione rispettivamente nel quarto e nel quinto Titolo, così rendendo evidente la non estensibilità della disciplina prevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica

    Rv. 677994-01Rassegna di marzo 2026, p. 239Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5004/2026

    Direttive

    Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Familiari della vittima - Diritto all’indennizzo - Nozione unionale e nazionale - Corte di giustizia, sentenza del 2 maggio 2025, causa C-640/24 - Ordinamento nazionale - Danno dei congiunti come danno diretto.

    In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - che impone agli Stati membri di riconoscere un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti - la nozione di "vittima del reato" include anche i familiari dell'ucciso, in virtù sia dell'elaborazione a livello unionale e, in particolare, dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 2 maggio 2025, in causa C-640/24, sia della configurazione, nel diritto vivente nazionale, del danno patito dai congiunti quale danno diretto e non riflesso, rilevando l'illecito come fatto plurioffensivo.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica

    Rv. 678340-01Rassegna di marzo 2026, p. 193Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5004/2026

    Direttive

    Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criterio.

    La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica · Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 678340-02Rassegna di marzo 2026, p. 194Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 12 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 1218 c.c. e altri 4Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2995/2026

    Comunità economica europea › Regole di concorrenza

    Ai sensi dell'art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, l'obbligo della cessione gratuita di energia o della sua monetizzazione non ha natura impositiva o tributaria, ma costituisce una componente del corrispettivo della concessione, avente funzioni solidaristiche e perequative legate all'utilizzo in concessione di un bene sottratto alla collettività e, pertanto, applicabile a tutte le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, senza che possa configurare un trattamento arbitrario o eccessivo rispetto ad altri operatori del settore.

    Classificata anche sotto: Acque

    Rv. 676979-03Rassegna di febbraio 2026, p. 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2960/2026

    Direttive

    Danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Liquidazione - Parametro di riferimento - Ammontare dell'indennizzo dovuto in caso di tempestiva trasposizione - Allegazione e prova del maggior danno - Ammissibilità.

    Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica · Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 677750-01Rassegna di febbraio 2026, p. 74Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1058/2026

    Direttive

    Giocattoli ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 54 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/48/CE - Stelle filanti - Appartenenza alla categoria - Sussistenza - Criteri di qualificazione - Conseguenze.

    Le stelle filanti appartengono alla categoria dei giocattoli, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 54 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, in quanto - essendo ragionevolmente prevedibile che siano utilizzate a scopo di gioco da bambini al di sotto dei 14 anni - rientrano tra i prodotti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 55 del 2011: ne consegue l'obbligatorietà per esse della marcatura CE, in applicazione del regime di sicurezza previsto dal Regolamento CE n. 765 del 2008.

    Rv. 677444-01Rassegna di gennaio 2026, p. 49Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1058/2026

    Giudice nazionale › Rimessione degli atti

    Comunità europea – Giudice nazionale – Rimessione degli atti – In genere rinvio pregiudiziale - Giudice di ultima istanza - Obbligo - Limiti - Mancato rinvio - Obbligo di motivazione - Inosservanza - Conseguenze.

    In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere la questione di interpretazione di una norma dell'Unione europea alla Corte di giustizia quando tale questione non sia rilevante ai fini della decisione o quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cd. "acte clair"), oppure allorché la disposizione di cui trattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte (cd. "acte éclairé") ed egli si attenga a tale interpretazione.

    Rv. 677444-02Rassegna di gennaio 2026, p. 49Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 34948/2025

    Comunità economica europea › Istituzioni › Commissione

    Accertamento con adesione - Recupero aiuti di Stato - Attività impositiva - Esclusione - Conseguenze - Superamento del giudicato - Configurabilità.

    La procedura di accertamento con adesione non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell'aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale, ma attività imposta dal diritto UE allo Stato membro; ne consegue che l'esigenza di dare immediata esecuzione all'ordine di recupero adottato dalla Commissione europea consente di derogare al giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento in ragione della immodificabilità della pretesa impositiva prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile · Tributi (in generale) › Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972)

    Rv. 677341-01Rassegna di dicembre 2025, p. 218Art. 2909 c.c. · Art. 2 Accertamento con adesione · Art. 324 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 132/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presid…

  • Ordinanza n. 58/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.t…

  • Ordinanza n. 182/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Ordinanza n. 356/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI…

  • Sentenza n. 233/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Ordinanza n. 293/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 184/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così…

  • Sentenza n. 87/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MI…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia