Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Cosa giudicata civile

Limiti del giudicato

Sottovoce della voce 062 nella classificazione del Massimario

15 massime, da pronunce dal 15 luglio 2025 al 6 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

15 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8522/2026

    Soggettivi (limiti rispetto a terzi)

    Giudicato - Opponibilità - Condizioni - Identità soggettiva - Società fusa per incorporazione - Estensione.

    In tema di efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza resa nei confronti della società incorporante, all'esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata, che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società, fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata e proseguito dalla incorporante.

    Rv. 678241-01Rassegna di marzo 2026, p. 383Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8331/2026

    Soggettivi (limiti rispetto a terzi)

    Giudicato - Efficacia - Ambito soggettivo - Efficacia ultra partes - Limiti - Fattispecie.

    L'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma il giudicato - quale affermazione obiettiva di verità - può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, purché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un sinistro stradale che aveva coinvolto una autovettura e un motociclo, dando origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario dell'autovettura e l'altro dal conducente del motociclo - ha escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo).

    Rv. 677786-01Rassegna di marzo 2026, p. 237Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6702/2026

    Oggettivi

    Decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro - Efficacia di giudicato - Ambito oggettivo - Opposizione - Erronea qualificazione della domanda riconvenzionale alla stregua di eccezione - Onere di impugnazione da parte del debitore - Sussistenza - Fattispecie.

    Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).

    Classificata anche sotto: Procedimenti sommari › D'ingiunzione

    Rv. 678331-01Rassegna di marzo 2026, p. 221Art. 2909 c.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 650 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6485/2026

    Oggettivi

    Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Domanda connessa a quella già proposta in precedente giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    L'ambito di operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è correlato all'oggetto del processo, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non invece a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione, la quale tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale avanzata, in un secondo giudizio, in relazione al contegno tenuto dalla controparte dopo la stipula di una lettera di intenti fosse preclusa dal giudicato intervenuto su analoga domanda, precedentemente proposta, con riferimento al comportamento tenuto dalla stessa parte nella fase delle trattative antecedenti al raggiungimento del suddetto accordo).

    Rv. 678239-01Rassegna di marzo 2026, p. 217Art. 1337 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 40 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5448/2026

    Oggettivi › Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")

    Sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria o della simulazione - Efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del credito - Esclusione - Ragioni.

    La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o di simulazione non ha efficacia di giudicato, neanche implicito, in ordine all'esistenza del credito legittimante l'azione, dal momento che quest'ultimo non integra un fatto costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, di modo che il relativo accertamento, non cadendo su una questione pregiudiziale in senso tecnico, non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione.

    Rv. 678229-01Rassegna di marzo 2026, p. 201Art. 1414 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2663/2026

    Oggettivi › Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")

    Sentenza di rilascio di immobile - Giudicato implicito sul diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).

    Rv. 677353-01Rassegna di febbraio 2026, p. 46Art. 324 c.p.c. · Art. 1803 c.c. · Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33854/2025

    Oggettivi

    Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento.

    In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 677189-01Rassegna di dicembre 2025, p. 123Art. 2043 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 88 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33880/2025

    Oggettivi

    Convalida di sfratto per finita locazione - Giudicato - Estensione - Limiti - Successiva domanda di restituzione delle somme ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Fondamento.

    L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.

    Classificata anche sotto: Procedimenti sommari

    Rv. 677198-01Rassegna di dicembre 2025, p. 125Art. 2033 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 657 c.p.c. · Art. 664 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33233/2025

    Oggettivi

    Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Oggetto del giudizio - Limiti del giudicato.

    Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Opposizioni

    Rv. 677176-01Rassegna di dicembre 2025, p. 109Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 31654/2025

    Soggettivi (limiti rispetto a terzi)

    In tema di limiti soggettivi del giudicato, in base al principio generale di cui all'art. 1306 c.c., gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis, di modo che la sentenza può essere opposta a coloro che sono rimasti estranei al processo se ad essi favorevole, postulando l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo la chiara manifestazione dell'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.

    Rv. 677346-01Rassegna di dicembre 2025, p. 167Art. 2909 c.c. · Art. 1306 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 353/1987Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia