15 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8522/2026
Soggettivi (limiti rispetto a terzi)
Giudicato - Opponibilità - Condizioni - Identità soggettiva - Società fusa per incorporazione - Estensione.
In tema di efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza resa nei confronti della società incorporante, all'esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata, che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società, fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata e proseguito dalla incorporante.
L'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma il giudicato - quale affermazione obiettiva di verità - può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, purché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un sinistro stradale che aveva coinvolto una autovettura e un motociclo, dando origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario dell'autovettura e l'altro dal conducente del motociclo - ha escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo).
Decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro - Efficacia di giudicato - Ambito oggettivo - Opposizione - Erronea qualificazione della domanda riconvenzionale alla stregua di eccezione - Onere di impugnazione da parte del debitore - Sussistenza - Fattispecie.
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).
Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Domanda connessa a quella già proposta in precedente giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'ambito di operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è correlato all'oggetto del processo, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non invece a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione, la quale tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale avanzata, in un secondo giudizio, in relazione al contegno tenuto dalla controparte dopo la stipula di una lettera di intenti fosse preclusa dal giudicato intervenuto su analoga domanda, precedentemente proposta, con riferimento al comportamento tenuto dalla stessa parte nella fase delle trattative antecedenti al raggiungimento del suddetto accordo).
Oggettivi › Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")
Sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria o della simulazione - Efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del credito - Esclusione - Ragioni.
La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o di simulazione non ha efficacia di giudicato, neanche implicito, in ordine all'esistenza del credito legittimante l'azione, dal momento che quest'ultimo non integra un fatto costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, di modo che il relativo accertamento, non cadendo su una questione pregiudiziale in senso tecnico, non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione.
Oggettivi › Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")
Sentenza di rilascio di immobile - Giudicato implicito sul diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).
Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento.
In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Convalida di sfratto per finita locazione - Giudicato - Estensione - Limiti - Successiva domanda di restituzione delle somme ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Fondamento.
L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.
Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Oggetto del giudizio - Limiti del giudicato.
Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.
In tema di limiti soggettivi del giudicato, in base al principio generale di cui all'art. 1306 c.c., gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis, di modo che la sentenza può essere opposta a coloro che sono rimasti estranei al processo se ad essi favorevole, postulando l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo la chiara manifestazione dell'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.
Accertamenti non indispensabili ai fini della decisione - Giudicato esterno - Esclusione - Efficacia meramente persuasiva - Sussistenza - Fattispecie.
Gli accertamenti non indispensabili ai fini della decisione non hanno efficacia di giudicato esterno, ma possono assumere effetto persuasivo ai fini della formazione del convincimento del giudice investito di un diverso giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio di nullità di un testamento pubblico per difetto di sottoscrizione, dedotto in ragione dell'inesistenza della causa impeditiva dichiarata dal testatore e attestata dal notaio, aveva ritenuto precluso tale accertamento sul presupposto dell'efficacia vincolante della sentenza di rigetto della querela di falso proposta avverso il medesimo testamento, relativa alla veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale).
Oggettivi › Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")
Danni sopravvenuti - Conseguenti al medesimo fatto e riconosciuti con pronuncia definitiva - Pretesa in autonomo giudizio - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
I danni sopravvenuti conseguenti al medesimo fatto dedotto in un primo giudizio costituiscono incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute in quella sede, sicché se in tale giudizio è intervenuta sentenza definitiva essi non possono essere pretesi con autonoma iniziativa giudiziaria, in quanto coperti dal giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna ad ulteriori interessi passivi del mutuo e spese condominiali relativi all'immobile compravenduto, oggetto di precedente pronuncia di risoluzione e risarcimento dei danni da inadempimento, affermando che il danneggiato avrebbe dovuto coltivare la pretesa nel primo giudizio, in cui il Tribunale - con pronuncia non impugnata - aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dopo l'intervento delle preclusioni istruttorie).
Oggettivi › Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")
Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Situazione di fatto esistente al momento della decisione - Conseguenze - Fatti sopravvenuti alla relativa formazione - Rilevabilità.
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
Obbligazioni solidali - Sentenza di condanna - Mancata impugnazione di uno dei coobbligati - Effetti - Passaggio in giudicato - Inopponibilità della sentenza favorevole agli altri - Fondamento.
In tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.
Oggettivi › Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")
Domanda di condanna in solido dei corresponsabili di un fatto illecito - Giudicato sull’accertamento della concausazione del danno - Esclusione - Domanda di uno dei convenuti - Necessità - Fattispecie.
Quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.
Articoli più citati
Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.
Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.
Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e
619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…
Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo
comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3,
24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta,…
Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha
sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia