Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Esecuzione forzata

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Sottovoce della voce 079 nella classificazione del Massimario

17 massime, da pronunce dal 30 aprile 2025 al 12 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

17 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9234/2026

    Presso terzi

    Terzo pignorato - Giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Nella specie, la S.C. ha rilevato ex officio la pretermissione ab origine del terzo pignorato, rinviando la causa al primo giudice nonostante il thema disputandum inerisse unicamente le spese liquidate tra le parti che avevano preso parte al giudizio).

    Rv. 677586-01Rassegna di marzo 2026, p. 253Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8478/2026

    Presso terzi

    In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

    Rv. 677867-01Rassegna di marzo 2026, p. 240Art. 543 c.p.c. · Art. 546 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 496 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7964/2026

    Presso terzi

    In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.

    Rv. 678289-01Rassegna di marzo 2026, p. 235Art. 65 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 549 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4037/2026

    Presso terzi › Accertamento dell'obbligo del terzo

    Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

    Rv. 677755-01Rassegna di febbraio 2026, p. 86Art. 549 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 629 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32376/2025

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo

    Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

    Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).

    Rv. 677181-01Rassegna di dicembre 2025, p. 102Art. 100 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31354/2025

    Presso terzi › Accertamento dell'obbligo del terzo

    Espropriazione presso terzi - Ficta confessio - Ordinanza di assegnazione - Opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato - Contestazione dell’esistenza del credito del debitore esecutato - Inammissibilità.

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo › Mancata e omessa

    Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.

    Rv. 677173-01Rassegna di dicembre 2025, p. 86Art. 487 c.p.c. · Art. 548 c.p.c. · Art. 549 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28984/2025

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo

    Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.

    Rv. 676998-01Rassegna di novembre 2025, p. 96Art. 111 c.p.c. · Art. 511 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29059/2025

    Presso terzi › Dichiarazione del terzo

    Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Erroneità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).

    Rv. 676855-01Rassegna di novembre 2025, p. 67Art. 547 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28770/2025

    Presso terzi

    Quella prevista dall'art. 1676 c.c. è un'azione diretta di cognizione con cui i dipendenti dell'appaltatore fanno valere, nei confronti del committente, un credito ex lege fino alla concorrenza del debito di questi verso l'appaltatore, e non è preclusa dalla procedura esecutiva contestualmente o anteriormente promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il medesimo committente quale terzo pignorato, rilevando quest'ultima unicamente sul piano esecutivo e del concorso nella distribuzione delle somme pignorate presso il terzo, sempre che non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione (che segna il momento a partire dal quale il committente non è più debitore dell'appaltatore).

    Classificata anche sotto: Appalto (contratto di)

    Rv. 676806-01Rassegna di ottobre 2025, p. 133Art. 1676 c.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24670/2025

    Presso terzi

    Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.

    In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento.

    Rv. 676583-02Rassegna di settembre 2025, p. 55Art. 543 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 548 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 102 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Sentenza n. 172/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 548 c.p.c. · Art. 549 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 548 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e come successivamente riformulato dall'ar…

  • Ordinanza n. 64/2017Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 548 c.p.c. · Art. 549 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Robert…

  • Ordinanza n. 497/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 617 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Caltagirone, sezione…

  • Ordinanza n. 305/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma e 24 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Ordinanza n. 186/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 548 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e…

  • Ordinanza n. 160/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 549 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…

  • Sentenza n. 81/1996Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.…

  • Sentenza n. 285/1995Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di…

  • Sentenza n. 38/1970Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 553 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 545, quarto comma, e 553 del codice di procedura civile sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di Pinerolo in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l' 11 marzo 1970.…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia