Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Litisconsorzio

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

30 massime, da pronunce dal 3 aprile 2025 al 14 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

30 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9572/2026

    In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte; ne consegue che, pur in presenza di identità delle questioni, permane l'autonomia dei diversi rapporti processuali e delle singole causae petendi, e pertanto l'impugnazione della sentenza riferita ad alcuni soltanto dei rapporti processuali così cumulati non preclude la formazione del giudicato con riguardo agli altri.

    Classificata anche sotto: Comunione dei diritti reali

    Rv. 678890-01Rassegna di marzo 2026, p. 163Art. 1127 c.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 332 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7675/2026

    Necessario › Comunione e condominio

    Azione di rivendica proposta da uno dei comproprietari - Eccezione di proprietà esclusiva del bene da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario degli altri comproprietari - Esclusione - Fondamento.

    Qualora un comproprietario agisca in rivendica, non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari se il convenuto eccepisce la proprietà esclusiva del bene, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale, perché, essendo l'eccezione volta soltanto al rigetto dell'avversa domanda, l'eventuale accertamento incidentale sulla proprietà non è suscettibile di passare in giudicato.

    Rv. 677621-01Rassegna di marzo 2026, p. 146Art. 948 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 36 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6313/2026

    Necessario

    Haereditatis petitio - Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di tutti i coeredi - Esclusione - Limiti - Proposizione sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento - Litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi o testamentari - Sussistenza - Fondamento.

    Sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi, qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi e, ove venga in rilievo anche l'accertamento della validità di altro testamento, di tutti gli eredi testamentari ivi indicati, in quanto la pronuncia incide sul rapporto unitario dedotto in giudizio relativo allo status di erede.

    Classificata anche sotto: Successioni "mortis causa" › Disposizioni generali

    Rv. 677473-01Rassegna di marzo 2026, p. 129Art. 533 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6313/2026

    Necessario

    Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità.

    Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c..

    Rv. 677473-02Rassegna di marzo 2026, p. 129Art. 102 c.p.c. · Art. 354 c.p.c. · Art. 383 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4523/2026

    Necessario

    Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Matrimonio

    Rv. 677790-01Rassegna di febbraio 2026, p. 89Art. 2901 c.c. · Art. 167 c.c. · Art. 189 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4367/2026

    Necessario

    Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento · Proprietà

    Rv. 677460-01Rassegna di febbraio 2026, p. 63Art. 950 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3566/2026

    Necessario

    Giudizio di cassazione - Violazione della disciplina del litisconsorzio necessario - Rilevabilità d'ufficio - Questioni pregiudiziali attinenti alla potestas iudicandi e all'inammissibilità dei motivi di ricorso - Ordine di trattazione - Conseguenze.

    Nel giudizio di cassazione, il vizio derivante dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio e - salva l'ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili all'art. 161, comma 2, c.p.c. - va esaminato dopo le questioni pregiudiziali di rito attinenti al difetto di potestas iudicandi ma prima di quella relativa all'inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c., di modo che, in quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del contraddittorio per la pretermissione di litisconsorti necessari impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

    Classificata anche sotto: Provvedimenti del giudice civile › Sentenza

    Rv. 678087-01Rassegna di febbraio 2026, p. 129Art. 102 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 375 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33947/2025

    Necessario

    Scissione societaria - Litisconsorzio necessario tra le società coobbligate - Esclusione - Intervento o chiamata in causa delle stesse - Ammissibilità - Fondamento.

    In caso di scissione societaria, non sussiste litisconsorzio necessario, nel processo tributario, tra le società coobbligate ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., potendo, peraltro, le stesse intervenire o essere chiamate in giudizio dalla società beneficiaria richiesta del pagamento integrale dell'obbligazione tributaria, quali parti del rapporto sostanziale controverso.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 677334-01Rassegna di dicembre 2025, p. 200Art. 173 t.u.i.r. · Art. 15 Sanzioni tributarie · Art. 17 Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali · Art. 2506-quater c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32869/2025

    In caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.

    Classificata anche sotto: Locazione

    Rv. 676758-01Rassegna di dicembre 2025, p. 108Art. 102 c.p.c. · Art. 36 Legge sull’equo canone · Art. 103 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32595/2025

    Necessario

    Litisconsorzio necessario processuale - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Omissione - Conseguenze.

    Nel processo tributario, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti in caso di litisconsorzio processuale - che comporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 677111-01Rassegna di dicembre 2025, p. 180Art. 102 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 332 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 102 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Sentenza n. 58/2020Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 354 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 354 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, r…

  • Ordinanza n. 449/2007Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 354 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con l'art. 46 del codice di procedura civile) e dell'art. 46 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 dell…

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Ordinanza n. 305/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma e 24 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Ordinanza n. 405/1996Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 383 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 383, 669-ter, quater e quinquies del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dic…

  • Sentenza n. 81/1996Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.…

  • Sentenza n. 285/1995Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 353/1987Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia