Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Fallimento

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

211 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

Pagina 5 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 201ª alla 211ª delle 211 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Giudizio soggetto alla disciplina precedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Costituzione dell'opponente - Termine - Modalità - Produzione dei documenti giustificativi - Necessità Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, soggetto alla disciplina precedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato e le modalità della sua costituzione, ricavabili in mancanza di una norma espressa dalla disposizione generale dell'art. 165 c.p.c., consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte nel quale deve esserci il ricorso notificato, la procura, nonché i documenti giustificativi del credito offerti in comunicazione.

    (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto applicabile il suesposto principio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa bancaria, non ostandovi il disposto dell'art. 87 TUB, nel testo anteriore alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto corrispondente al previgente art. 98 l.fall. e trattandosi di adempimento facilmente eseguibile dall'opponente e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza).

    Rv. 674504-01Rassegna di aprile 2025, p. 19Art. 98 fallimento · Art. 165 c.p.c. · Art. 87 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8647/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Imprese soggette › Società

    Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.

    In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

    Rv. 674190-01Rassegna di aprile 2025, p. 17Art. 2191 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 2101/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Iniziativa

    Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS - Accertamento dei presupposti di legge - Diritto alla prestazione previdenziale - Cessazione per revoca della sentenza dichiarativa del fallimento - Onere del lavoratore di procedere ad esecuzione individuale - Esclusione - Fondamento.

    In tema di erogazione del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia I.N.P.S. per fallimento del datore di lavoro, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 673671-01Rassegna di gennaio 2025, p. 108Art. 2120 c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1865/2025

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari › Compensazione

    Credito postergato ex art. 2467 c.c. - Utilizzabilità ai fini della compensazione ex art. 56 l. fall. - Esclusione - Fondamento.

    In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.

    Rv. 673552-01Rassegna di gennaio 2025, p. 36Art. 2467 c.c. · Art. 1241 c.c. · Art. 1242 c.c. · Art. 1243 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1441/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Imprese soggette

    Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila - Natura di fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento - Esclusione - Natura di condizione della dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Onere di accertamento a cura del tribunale.

    Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, configurandosi alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare; l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze.

    Rv. 673593-01Rassegna di gennaio 2025, p. 29Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 813/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Contratto di patrocinio tra curatore e professionista - Accordo sul compenso - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Condizioni - Forma scritta ad substantiam - Rispetto - Condizioni.

    Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 673637-01Rassegna di gennaio 2025, p. 22Art. 91 c.p.c. · Art. 13 Legge professionale forenseDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 815/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 673638-01Rassegna di gennaio 2025, p. 23Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 825/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 673650-01Rassegna di gennaio 2025, p. 24Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 675 c.p.c. · Art. 679 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 836/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 673639-01Rassegna di gennaio 2025, p. 23Art. 83 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 64/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento ex art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990 - Privilegio ex art. 2752 c.c. - Sussistenza - Ragioni.

    In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.

    Rv. 673598-01Rassegna di gennaio 2025, p. 13Art. 10 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 2752 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 48/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria sui generis - Attestazione della sussistenza del presupposto del raddoppio del contributo unificato - Necessità.

    Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Condanna alle spese

    Rv. 673554-01Rassegna di gennaio 2025, p. 12Art. 98 fallimento · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia