Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Fallimento

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

211 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

Pagina 3 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 101ª alla 150ª delle 211 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30032/2025

    Effetti › Per il fallito › Atti successivi alla dichiarazione

    Espropriazione presso terzi a carico del debitore poi fallito - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento eseguito dal debitor debitoris - Legittimazione passiva - Beneficiario dell'atto solutorio - Fondamento.

    In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio.

    Rv. 677044-01Rassegna di novembre 2025, p. 25Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29918/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. l. n. 3 del 2012 - Rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. - Applicabilità anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. n. 3 del 2012 - Sussistenza - Reclamo ex art. 739 c.p.c. - Onere della parte - Fondamento.

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessa legge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.

    Rv. 676385-01Rassegna di novembre 2025, p. 25Art. 739 c.p.c. · Art. 10 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-octies Disposizioni in materia di usura e di estorsioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29782/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Cognizione circoscritta alle questioni prospettate - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

    In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Appello

    Rv. 677115-01Rassegna di novembre 2025, p. 24Art. 339 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 352 c.p.c. · Art. 329 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29599/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Creditori privilegiati

    Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Credito per la restituzione di finanziamenti pubblici - Natura e oggetto della garanzia - Conseguenze - Art. 61 l.fall. - Applicabilità - Esclusione.

    In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall.

    Rv. 676381-01Rassegna di novembre 2025, p. 22Art. 1203 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29601/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Privilegio del credito per interessi - Misura legale del tasso di interesse - Riferimento al tasso stabilito dalla legge speciale del credito - Esclusione - Riferimento al tasso generale ex art. 1284 c.c. - Applicabilità - Fondamento.

    In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale - cui rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 54 della l.fall. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi - è riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è, infatti, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare (che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza) ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

    Rv. 676382-01Rassegna di novembre 2025, p. 23Art. 1284 c.c. · Art. 2749 c.c. · Art. 54 fallimento · Art. 2855 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29423/2025

    Effetti › Per il fallito › Atti successivi alla dichiarazione

    Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento.

    I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.

    Rv. 675993-01Rassegna di novembre 2025, p. 19Art. 100 c.p.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29432/2025

    Effetti › Per il fallito › Atti successivi alla dichiarazione

    Azione ex art. 44 l. fall. - Proposizione - Previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28 del 2010 - Necessità - Esclusione - Ragioni.

    La proposizione dell'azione volta a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., degli atti di disposizione compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, non vertendo sulla qualificazione e sull'attribuzione di diritti reali e avendo, invece, natura personale, essendo finalizzata a perseguire il solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale posto in essere dal debitore.

    Rv. 676869-01Rassegna di novembre 2025, p. 20Art. 5 mediazioneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29245/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Credito erariale oggetto di cartella di pagamento impugnata - Ammissione al passivo con riserva - Rigetto della domanda in primo grado - Interesse della curatela all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

    Nel caso in cui l'ammissione con riserva al passivo fallimentare sia avvenuta per la pendenza di un giudizio tributario avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa a un credito erariale, sussiste l'interesse della curatela a ricorrere avverso il rigetto in primo grado della domanda, in quanto l'accoglimento del gravame determinerebbe, per effetto del disposto di cui all'art. 113-bis l.fall., l'esclusione di detto credito dal passivo, a nulla rilevando che lo stesso possa esservi insinuato a prescindere dall'emissione della cartella esattoriale e, in generale, da un atto esecutivo, sulla base della sola esistenza dell'obbligazione (la quale - salvo contestazione nel merito - può essere provata dall'esibizione del ruolo).

    Rv. 677021-01Rassegna di novembre 2025, p. 115Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29050/2025

    Effetti › Per il fallito › Atti successivi alla dichiarazione

    Emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza - Inefficacia ex art. 44 l . fall. - Inidoneità a estinguere il rapporto tra il fallito e i terzi - Sussistenza - Pagamenti eseguiti dalla banca - Ripetibilità ex art. 2033 c.c. - Sussistenza.

    L'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.

    Rv. 676092-01Rassegna di novembre 2025, p. 18Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28918/2025

    Liquidazione dell'attivo

    Vendita competitiva ex art. 107 l. fall. - Prelazione legale ex art. 38 della l. n. 392 del 1978 - Compatibilità - Sussistenza - Condizioni per il riconoscimento - Fondamento.

    In materia di vendita competitiva ai sensi dell'art. 107 l.fall., la stipula da parte del curatore di un contratto di locazione, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori degli artt. 560, comma 2, c.p.c. e 107, comma 2, l.fall., non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392 del 1978, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa di una clausola di prelazione convenzionale in favore dello stesso conduttore, tanto ricavandosi dalla natura straordinaria di tale atto, che necessita della previa autorizzazione degli organi della procedura, secondo lo schema delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104-bis, comma 5, l.fall., che è espressione di un principio di carattere generale applicabile alla gestione di tutti i beni suscettibili di vendita coattiva e immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.

    Classificata anche sotto: Locazione

    Rv. 675989-01Rassegna di novembre 2025, p. 15Art. 107 fallimento · Art. 104-bis fallimento · Art. 560 c.p.c. · Art. 38 Legge sull’equo canoneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28578/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Cancellazione della società dal registro delle imprese pendente il giudizio di appello - Riassunzione nei confronti dell’ex socio quale successore - Soggetto tenuto a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado - Condizioni - Fattispecie.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 676551-01Rassegna di ottobre 2025, p. 38Art. 2495 c.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 67 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Poteri › Rappresentanza giudiziale

    Liquidazione controllata - Liquidatore - Ricorso avverso la decisione del giudice in tema di ammissione di un credito - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Nell'ambito della liquidazione controllata, il liquidatore che propone ricorso avverso le decisioni in tema di ammissione di un credito allo stato passivo, ovvero resiste all'impugnazione del creditore, non necessita dell'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, al pari di quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, in forza dell'art. 128, comma 2 CCII, esulando tale situazione dai casi previsti per le azioni del liquidatore dall'art. 274 CCII.

    Rv. 675984-01Rassegna di ottobre 2025, p. 33Art. 274 c.c.i.i. · Art. 128 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Liquidazione controllata - Formazione dello stato passivo regolato dall'artt. 273, comma 4, vigente ante e post-riforma ex d.lgs. n. 136 del 2024 - Entrata in vigore immediata - Termine per il reclamo (opposizione/impugnazione) avverso la decisione del liquidatore regolato dal testo post-riforma - Conseguenze in caso di mancato rispetto del termine novellato - Remissione in termini fondata sulla sopravvenienza normativa - Esclusione - Fondamento.

    In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Termini processuali

    Rv. 675984-02Rassegna di ottobre 2025, p. 34Art. 133 c.c.i.i. · Art. 273 c.c.i.i. · Art. 153 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28016/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Privilegio generale mobiliare ex art. 2752, comma 1, c.c. - Sanzioni ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

    In tema di privilegi, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. riguarda anche il credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo ed a patto che si tratti di sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 676222-01Rassegna di ottobre 2025, p. 28Art. 2752 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28022/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Pagamento eseguito dopo il fallimento - Dal committente ex art. 4, comma 2, dpr n. 207/2010 in favore dell'INPS - Inefficacia ex art. 44 l.fall. - Fondamento.

    Il pagamento diretto del debito risultante dal certificato di regolarità contributiva (DURC), eseguito in favore dell'INPS dal committente, dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, ratione temporis vigente, è inefficace ex art. 44 l.fall., trattandosi del pagamento di un credito dell'ente previdenziale assoggettato a concorso, che viene eseguito dal terzo in luogo del debitore insolvente e che, pertanto, lede la par condicio creditorum.

    Rv. 676861-01Rassegna di ottobre 2025, p. 29Art. 4 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28025/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Comunicazione e pubblicazione

    Inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l.fall. - Amministrazione straordinaria - Effetti dell'apertura della procedura concorsuale - Decorrenza.

    In tema di amministrazione straordinaria, ai pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato a tale procedura, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv. con l. n. 39 del 2004, si applica l'art. 44, comma 1 l. fall., computando gli effetti dell'inopponibilità dei pagamenti sin dall'ora zero (c.d. zero hour rule) del giorno della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, in quanto è da tale data che si determinano nei confronti dei terzi gli effetti dello spossessamento del solvens.

    Rv. 676223-01Rassegna di ottobre 2025, p. 29Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27768/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Revocatoria fallimentare - Art. 13 Reg. CE n. 1346 del 2000 e art. 14 l. n. 218 del 1995 - Rapporto di specialità - Esclusione - Complementarietà - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti transfrontalieri, va escluso un rapporto di specialità fra l'art. 13 Reg. CE 1346/2000 e l'art. 14 l. n. 218 del 1995, ponendosi le due disposizioni, piuttosto, in un rapporto di complementarietà, nel senso che la prima deve essere applicata per attribuire l'onere probatorio in ordine al fatto che l'atto revocando è soggetto alla legge nazionale di uno Stato diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo, mentre la seconda (l'art. 14) viene in rilievo una volta acclarata la legge nazionale da applicare secondo le regole eurounitarie, per acquisire la conoscenza della norma straniera che disciplinava l'atto nel momento in cui lo stesso è stato posto in essere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria di pagamenti effettuati per il noleggio di aeromobili, ritenendo che il convenuto non avesse dimostrato che la legge straniera disciplinante tale atto escludeva la sua revocabilità).

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile

    Rv. 675981-01Rassegna di ottobre 2025, p. 24Art. 14 Diritto internazionale privatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27361/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti

    Scioglimento del contratto per fallimento - Efficacia ex nunc - Pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate - Sussistenza - Esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio - Eccezione - Opponibilità.

    Lo scioglimento del rapporto contrattuale (nella specie, avente ad oggetto l'attività di revisione legale di bilanci) per effetto del fallimento di una delle parti ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate, cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento, già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio.

    Rv. 676372-01Rassegna di ottobre 2025, p. 21Art. 1460 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 81 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27214/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    In tema di prova per presunzioni il requisito della gravità richiede che l’inferenza del fatto ignoto da quello noto si basi su un ragionamento probabilistico, mentre quello della precisione che tale inferenza abbia un grado di probabilità tale che dal fatto storico accertato possa desumersi solo il fatto ignoto da provare, e non anche altri fatti diversi. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato l’azione revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una Banca – con cui era stato richiesto di dichiarare inefficaci una serie di rimesse solutorie – ritenendo esclusa la scientia decotionis in ragione sia del comportamento della banca che aveva concesso nuovo credito, sia di un’operazione di rifinanziamento per ripianare le perdite compiuta dai soci dieci anni prima il dissesto, affermando che il primo elemento era privo del requisito della precisione, potendo la decisione della banca spiegarsi anche in base all’aspettativa di rientro dall’esposizione debitoria, ed il secondo privo di quello della gravità).

    In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decotionis, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità").

    Classificata anche sotto: Prova civile › Poteri (o obblighi) del giudice

    Rv. 676958-01Rassegna di ottobre 2025, p. 18Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27219/2025

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari › Compensazione

    Il collegamento tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione previsto all'interno del contratto di conto corrente comporta che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente inapplicabilità della compensazione in senso stretto ex artt. 1241 c.c. e 56 l.fall., ed applicabilità, invece, della c.d. "compensazione impropria", ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale.

    Classificata anche sotto: Contratti bancari

    Rv. 676408-01Rassegna di ottobre 2025, p. 18Art. 1241 c.c. · Art. 1852 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26726/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Contratto pattiziamente assoggettato alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale - Eccezione di applicabilità dell’esenzione da revocatoria ex artt. 13 e 4, par. 2, lett. m), Reg. (CE) n. 1346 del 2000 - Termine per la proposizione - Individuazione.

    In tema di azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, l'eccezione con la quale il convenuto invoca l'applicazione di questa legge al fine sostenere l'esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) del Reg. CE n. 1346/2000, deve essere proposta entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la "causa petendi", rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull'applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell'esenzione, tale disciplina.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile

    Rv. 675947-01Rassegna di ottobre 2025, p. 15Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26733/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Giudizio di opposizione allo stato passivo e giudizio ordinario sul medesimo rapporto sostanziale da cui origina il credito - Contemporanea pendenza - Ammissione con riserva del credito concorsuale - Esclusione - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo - Esclusione - Improcedibilità del giudizio ordinario - Sussistenza - Ragioni.

    La contemporanea pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Sospensione del processo

    Rv. 676219-01Rassegna di ottobre 2025, p. 16Art. 295 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26630/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Creditore ammesso allo stato passivo - Intervento nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. promosso da altro creditore - Legittimità - Condizioni.

    Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.

    Rv. 675943-01Rassegna di ottobre 2025, p. 13Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 268 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26655/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Ripartizione

    Progetto di riparto fallimentare esecutivo - Reclamo - Possibilità per il giudice di disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo - Esclusione - Ragioni.

    Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell'art. 110, comma 4, l.fall., vigente ratione temporis, disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo, potendo disporlo per quelli oggetto di contestazione, da intendersi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, che sono le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 675944-01Rassegna di ottobre 2025, p. 13Art. 26 fallimento · Art. 36 fallimento · Art. 110 fallimento · Art. 113 fallimento e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26655/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Ripartizione

    Ripartizioni parziali - Decisione del commissario straordinario di non disporre accantonamenti oltre la soglia minima obbligatoria prevista dall'art. 113, comma 1, l. fall. - Legittimità - Fondamento.

    In tema di accantonamenti ex art. 113, comma 2, l.fall, la decisione del Commissario Straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria, prevista dall'art. 113, comma 1, l.fall., non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori, in quanto frutto di una scelta discrezionale che risponde a valutazioni di opportunità.

    Rv. 675944-02Rassegna di ottobre 2025, p. 14Art. 113 fallimento · Art. 26 fallimento · Art. 36 fallimento · Art. 110 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26528/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Poteri › Rappresentanza giudiziale

    In tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quoad probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere

    Rv. 676926-01Rassegna di ottobre 2025, p. 44Art. 1417 c.c. · Art. 2722 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2697 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26370/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Procedimento

    Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziaria - Società cancellata dal registro delle imprese - Notificazione via pec - Mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario - Conseguenze - Fondamento.

    Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria di una società cancellata dal registro delle imprese deve essere notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al predetto registro, sussistendo per l'imprenditore non solo l'obbligo di dotarsi di un valido indirizzo pec, ma anche quello di tenerlo operativo per l'anno successivo alla cancellazione dal registro; ne consegue che il mancato funzionamento, per qualunque causa, del predetto indirizzo telematico si ascrive alle irreperibilità "colpevoli" del destinatario, dovendo in questo caso la notifica essere eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, direttamente presso la sede della società risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva la sede legale.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Notificazione

    Rv. 676680-01Rassegna di settembre 2025, p. 24Art. 33 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25704/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Giurisdizione tributaria.

    In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario, non occorre la notifica dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, ma, in presenza di contestazioni del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva trascurato la riserva di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la contestazione del curatore non riguardasse il merito dell'accertamento del credito tributario, in quanto circoscritta al solo profilo della duplicazione della pretesa rispetto ad uno stesso atto impositivo).

    Rv. 675941-01Rassegna di settembre 2025, p. 21Art. 19 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25268/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Credito garantito da fideiussione - Insinuazione nello stato passivo del fallimento del fideiussore - Ammissibilità - Fondamento.

    In caso di credito garantito da fideiussione, il creditore può insinuarsi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, l.fall., nel fallimento del fideiussore, in quanto quest'ultimo é coobligato in solido col debitore principale, ex art. 1944 c.c.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 675980-01Rassegna di settembre 2025, p. 15Art. 1944 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24366/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Compenso

    Decreto di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie.

    Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 675672-01Rassegna di settembre 2025, p. 10Art. 100 c.p.c. · Art. 2751-bis c.c. · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247/2025

    Società e consorzi › Società con soci a responsabilità illimitata › Società di fatto

    Fallimento dichiarato sotto la vigenza della legge fallimentare - Richiesta di fallimento in estensione dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi - Applicabilità della legge fallimentare - Fondamento.

    Nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 CCII.

    Rv. 675671-01Rassegna di luglio 2025, p. 113Art. 256 c.c.i.i. · Art. 390 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23805/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione › Creditori privilegiati

    Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Privilegio ex art. 9, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Estensione ai casi di esecuzione del rapporto - Fattispecie.

    In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, che aveva escluso il suddetto privilegio, in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata del finanziamento e aver ricevuto la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.).

    Rv. 675927-01Rassegna di luglio 2025, p. 106Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23196/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Verificazione

    Accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti - Rilevanza - Giudizi tra il Fallimento e i terzi - Efficacia preclusiva - Esclusione - Carattere ostativo dell'accertamento del medesimo diritto - Esclusione - Fattispecie.

    Gli accertamenti compiuti in sede di verificazione dei crediti impediscono di riproporre, in altri giudizi tra le medesime parti, questioni sull'esistenza e sull'entità del credito, sulla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva, sulla sussistenza delle cause di prelazione, nonché su tutti gli antecedenti logico giuridici necessari della decisione assunta in quella sede, mentre è esclusa l'efficacia preclusiva nel giudizio vertente tra il fallimento e i terzi, anche ove esso abbia avuto ad oggetto l'accertamento, sia pure in via incidentale, del medesimo diritto. (Principio applicato in tema di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., nei confronti dei terzi acquirenti di immobili di proprietà della società poi fallita, nonché nei confronti della banca garantita da ipoteca, costituita contestualmente al mutuo stipulato da uno degli acquirenti, su uno di tali immobili).

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Conservazione della garanzia patrimoniale

    Rv. 676276-01Rassegna di luglio 2025, p. 102Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23023/2025

    Effetti › Per i creditori › Concorso dei creditori

    Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di volersene avvalere - Precedente fallimento del contraente inadempiente - Produzione degli effetti - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento.

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove intervenga il fallimento del contraente inadempiente, la dichiarazione della parte adempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa - che produce i propri effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene - non è opponibile alla massa dei creditori, essendosi già prodotto l'effetto della destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con la conseguenza che gli effetti risolutori e risarcitori della risoluzione sarebbero lesivi della par condicio creditorum.

    Rv. 675972-01Rassegna di luglio 2025, p. 98Art. 1453 c.c. · Art. 1456 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23024/2025

    Effetti › Per i creditori › Concorso dei creditori

    Crediti condizionali - Credito ceduto a scopo di garanzia - Inclusione - Ammissione con riserva ex art. 96 l. fall. - Oggetto della riserva.

    Il credito ceduto a scopo di garanzia (purché accertato come in concreto sussistente), in quanto sottoposto alla condizione risolutiva dell'adempimento del credito principale garantito, rientra nei crediti "condizionali" di cui all'art. 55, comma 3, l. fall., e può pertanto essere ammesso con riserva a norma dell'art. 96 comma 2, n. 1 l. fall.; in tal caso, tuttavia, l'oggetto della riserva è costituito dall'adempimento del debitore ceduto e non già dalla mera ammissione del creditore allo stato passivo della procedura concorsuale dello stesso debitore.

    Rv. 675973-01Rassegna di luglio 2025, p. 98Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23039/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. - Trascrizione del contratto nei registri immobiliari - Funzione - Stabilità degli effetti - Esclusione.

    In tema di azione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art. 64 l. fall., la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferirgli effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale.

    Rv. 675974-01Rassegna di luglio 2025, p. 99Art. 2643 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23041/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Azione revocatoria fallimentare - Art. 2901 c.c. - Applicabilità – Conseguenze - Proposizione della domanda nei confronti dei subacquirenti - Esclusione - Malafede del terzo - Onere della prova a carico del curatore - Sussistenza.

    L'applicabilità all'azione revocatoria fallimentare del regime dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. non comporta che il curatore possa proporre l'azione nei confronti dei terzi subacquirenti, ma soltanto che possa provare la malafede dei predetti e, quindi, la consapevolezza della lesione arrecata alla par condicio creditorum dall'acquisto effettuato dal dante causa.

    Rv. 675975-01Rassegna di luglio 2025, p. 97Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22967/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Processo tributario - Fallimento del contribuente - Interruzione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dal provvedimento del giudice - Fondamento.

    Il termine per la riassunzione del processo tributario, interrotto ex art. 43 l.fall. a seguito del fallimento del contribuente, decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell'evento interruttivo, in applicazione del disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 676330-01Rassegna di luglio 2025, p. 401Art. 305 c.p.c. · Art. 43 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22924/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Fallimento - Opposizione allo stato passivo proposta dal creditore - Mancata impugnazione del curatore o di altro creditore - Divieto di reformatio in peius - Fondamento.

    In tema di opposizione allo stato passivo, è vietata al giudice dell'opposizione la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore, eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione.

    Rv. 675969-01Rassegna di luglio 2025, p. 94Art. 112 c.p.c. · Art. 329 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22714/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti - Interruzione del processo - Dies a quo per la riassunzione - Conoscenza legale della dichiarazione di interruzione - Sussistenza - Conoscenza legale dell’evento interruttivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del R.D. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui l'evento interruttivo era stato comunicato, a mezzo PEC, alla controparte dal difensore costituito, invece, che dalla successiva data in cui il giudice aveva pronunciato, in udienza, l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo).

    Rv. 675484-01Rassegna di luglio 2025, p. 90Art. 300 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 305 c.p.c. · Art. 43 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22165/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Subentro in un credito concorsuale - Domanda di ammissione al passivo del fallimento - Proponibilità - Condizioni - Credito già ammesso - Comunicazione dell'atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento ex art. 115, secondo comma, l. fall. - Conseguente rettifica formale dello stato passivo - Necessità.

    La cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso, anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall'art. 115, comma 2, l.fall., con l'indicazione dell'atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, il quale provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile di reclamo, al pari dell'eventuale omissione, a norma dell'art. 36 l. fall.

    Rv. 675666-01Rassegna di luglio 2025, p. 81Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20736/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita

    Annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza di simulazione - Opponibilità a terzi - Sussistenza - Trascrizione della preventiva domanda giudiziale - Diversa funzione.

    L'annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa della simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell'atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicità-notizia, rendendo la sentenza annotata a margine dell'atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l'eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di rivendica di immobili rientranti nell'attivo fallimentare ritenendo assorbente, ai fini della sua opponibilità alla massa, la circostanza dell'annotazione della sentenza avvenuta anteriormente alla trascrizione dell'apertura del fallimento e irrilevante, a differenza del giudice di merito, il fatto che la domanda giudiziale trascritta riguardasse la revoca dell'atto dispositivo e non la sua declaratoria di simulazione assoluta, richiesta da altra parte processuale che non aveva trascritto la propria domanda giudiziale).

    Rv. 675425-01Rassegna di luglio 2025, p. 71Art. 2654 c.c. · Art. 2655 c.c. · Art. 2656 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20736/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita

    Funzione pubblicitaria della annotazione della sentenza - Redazione della nota secondo le norme che disciplinano la nota di trascrizione - Finalità - Restrizione e limitazione dell'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcune persone, beni e rapporti - Necessità della indicazione - Fondamento.

    L'annotazione della sentenza richiede, per poter svolgere la sua tipica funzione pubblicitaria, che la redazione della relativa nota rispetti le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell'atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento; ne consegue, pertanto, che, in quest'ultimo caso, la nota deve essere redatta con modalità tali da consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Trascrizione

    Rv. 675425-02Rassegna di luglio 2025, p. 71Art. 2655 c.c. · Art. 2659 c.c. · Art. 2660 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20739/2025

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari › Interessi

    Amministrazione straordinaria - Finanziamento prededucibile - Interessi - Art. 1284 comma 2 c.c. - Applicabilità.

    In tema di amministrazione straordinaria, gli interessi corrispettivi sui crediti derivanti da finanziamento prededucibile - maturati nel corso della procedura concorsuale fino alla data del pagamento - sono soggetti all'applicazione dell'art. 1284, comma 2 c.c., con la conseguenza che gli stessi sono dovuti al tasso legale solo se le parti non ne abbiano determinato la misura.

    Rv. 675921-01Rassegna di luglio 2025, p. 72Art. 1284 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19949/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Esdebitazione - Provvedimento di riabilitazione del fallito – Necessità - Conseguenze - Competenza del Tribunale di Sorveglianza - Sussistenza - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione.

    In caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 142 n. 6 l.fall., l'esdebitazione non é ammessa se per tali reati non é intervenuta la riabilitazione del fallito, la cui concessione è di esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza, all'esito del procedimento ex art. 683 c.p.p., restando, invece, preclusa al tribunale fallimentare ogni valutazione delle condizioni per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 178 c.p.

    Rv. 675240-01Rassegna di luglio 2025, p. 59Art. 683 c.p.p. · Art. 178 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19334/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Poteri › Rappresentanza giudiziale

    Autorizzazione a stare in giudizio dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati ex art. 40, co. 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - Validità per ogni stato e grado del giudizio - Autorizzazione a stare in giudizio del curatore ex art. 25, r.d. n. 267 del 1942 - Validità per il singolo grado di giudizio - Estensione analogica della disciplina - Esclusione.

    L'autorizzazione scritta a stare in giudizio rilasciata dal giudice delegato all'amministratore giudiziario di beni sequestrati, ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2001, è valida per ogni stato e grado di giudizio, mentre l'autorizzazione prevista in favore del curatore dall'art. 25, r.d. n. 267 del 1942 riguarda atti determinati e deve essere rilasciata per ogni grado; la lettura della previsione di cui al citato art. 40, comma 3, esclude l'applicazione analogica all'amministratore giudiziario della disciplina autorizzatoria prevista per il curatore, configurandosi diversamente l'illegittima introduzione di una restrizione non prevista dal legislatore.

    Rv. 676001-01Rassegna di luglio 2025, p. 127Art. 40 codice antimafiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19219/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione › Appello

    Revoca di sentenza dichiarativa di fallimento per ritenuta inesistenza della notifica del ricorso introduttivo - Rimessione al giudice di primo grado in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. - Configurabilità.

    Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice.

    Rv. 675914-01Rassegna di luglio 2025, p. 51Art. 354 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19226/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Credito del subappaltatore - Fatture non ancora scadute - Natura prededucibile del credito - Esclusione - Fondamento.

    A termini dell'art. 11, comma 11-bis, del d.l. n. 76 del 2013, conv., con modificazioni, dalla l. n. 99 del 2013, non può riconoscersi natura prededucibile al credito del subappaltatore per fatture non ancora scadute alla data dell'ultima autocertificazione rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori precedente la rata finale del pagamento, in quanto il pagamento del credito del subappaltatore é privo del requisito dell'inerenza necessaria ai fini della conservazione dei valori aziendali dell'impresa.

    Rv. 675229-01Rassegna di luglio 2025, p. 53Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19194/2025

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Compenso

    Revoca del curatore - Mancata comunicazione del deposito del rendiconto - Efficacia ostativa alla presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso - Esclusione.

    La mancata comunicazione del deposito del rendiconto ex art. 116 l.fall. non impedisce al curatore revocato di depositare, sin dal provvedimento di revoca ed entro la chiusura della procedura, la necessaria istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata.

    Rv. 675829-02Rassegna di luglio 2025, p. 50Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18571/2025

    Ripartizione dell'attivo

    Amministrazione straordinaria - Creditori irreperibili - Somme non riscosse ex art. 117, comma 3, l. fall., vigente ante d.lgs. n. 5 del 2006 - Deposito delle somme presso istituto di credito - Riottenimento della disponibilità delle somme depositate - Attribuzione ai creditori garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - Esclusione - Ragioni.

    In tema di amministrazione straordinaria, le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, l.fall. - nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall. - non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori - quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - poiché detta disciplina prevede un'efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle somme presso l'istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare.

    Rv. 674917-01Rassegna di luglio 2025, p. 40Art. 117 fallimentoDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia