Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Fallimento

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

211 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 151ª alla 200ª delle 211 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18599/2025

    Effetti › Per i creditori › Debiti pecuniari › Compensazione

    Società controllate - Finanziamento infragruppo - Postergazione dei crediti ex artt. 2467 e 2497quinquies c.c. - Finanziamento intermediato da altra società del gruppo - Applicabilità della postergazione - Sussistenza - Ragioni.

    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., stante l'esigenza di tutela dei creditori da finalità elusive, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento infragruppo, dalla società controllante in favore della società controllata tramite l'intermediazione di altra società che controlla la società finanziata ed è a sua volta controllata dalla società finanziatrice (cd. "finanziamento discendente").

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 674920-01Rassegna di luglio 2025, p. 44Art. 2467 c.c. · Art. 2497-quinquies c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18517/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Esdebitazione - Condizioni ostative - Sentenza di condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i medesimi reati - Equiparabilità - Sussistenza - Ragioni.

    In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall, la sentenza di patteggiamento della pena è equiparabile alla sentenza penale di condanna, in ragione del disposto normativo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p., nella versione applicabile prima della riforma introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. "Riforma Cartabia").

    Rv. 674912-01Rassegna di luglio 2025, p. 39Art. 142 fallimento · Art. 445 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18520/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Esdebitazione - Condizioni ostative - Condanna per reati connessi all'esercizio dell'impresa - Deroga ex art. 142, comma 1, n. 6, l. fall. - Estinzione del reato - Equiparabilità alla riabilitazione - Esclusione.

    In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione prevista dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., quale requisito per il superamento della condizione ostativa rappresentata dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati ivi previsti.

    Rv. 674913-01Rassegna di luglio 2025, p. 39Art. 142 fallimento · Art. 445 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18047/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Concordato preventivo in continuità aziendale - Crediti sorti "in occasione" delle procedure concorsuali - Nozione - Prededucibilità - Condizioni.

    Nel concordato preventivo in continuità aziendale, la prededucibilità dei crediti sorti "in occasione" della procedura presuppone, nella fase prenotativa, l'esistenza di un nesso funzionale diretto e specifico con le finalità della procedura, non essendo sufficiente la mera coincidenza temporale con il suo svolgimento, mentre, nella successiva fase esecutiva del concordato, per attribuire la prededuzione non opera un criterio generale di occasionalità e funzionalità, ma soltanto la speciale previsione normativa che riguarda i finanziamenti, contenuta nell'art. 182- quater, comma 1, l.fall.

    Rv. 675912-01Rassegna di luglio 2025, p. 36Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17544/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Ricorso per ammissione al passivo - Mancata indicazione della somma - Inammissibilità - Sanatoria o integrazione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.

    Rv. 675222-01Rassegna di giugno 2025, p. 37Art. 93 fallimento · Art. 95 fallimento · Art. 115 fallimento · Art. 164 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17437/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Verificazione

    Giudizio di verificazione dello stato passivo - Scopo - Petitum e causa petendi - Conseguenze sull’onere della prova.

    Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

    Rv. 675318-01Rassegna di giugno 2025, p. 34Art. 2697 c.c. · Art. 2704 c.c. · Art. 2741 c.c. · Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Verifica di stato passivo - Principio di non contestazione - Applicabilità nei confronti del curatore - Limiti - Fondamento.

    In tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.

    Rv. 674904-01Rassegna di giugno 2025, p. 27Art. 115 c.p.c. · Art. 95 fallimento · Art. 99 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Verifica dei crediti - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Giudizio d'appello - Differenze - Art. 99 l.fall. - Conseguenze.

    In sede di verifica dei crediti, il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è, pertanto, regolamentato integralmente dall'art. 99 l.fall., il quale prevede al comma 2, n. 4, che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo; ne consegue che la mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari (a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare) a provare il fondamento della domanda dell'opponente, comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non potendosi, in particolare, concedere il termine ivi previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte.

    Rv. 674904-02Rassegna di giugno 2025, p. 26Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Verifica dei crediti - Opposizione allo stato passivo - Costituzione del curatore - Mera difesa - Termine per controdedurre al ricorrente - Esclusione - Fondamento.

    In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore soltanto nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quale la mancanza di prova della titolarità in capo all'opponente del credito azionato - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2, n. 4, della l.fall.

    Rv. 674904-03Rassegna di giugno 2025, p. 26Art. 2697 c.c. · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16631/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Credito fondato su un mutuo - Onere probatorio - Data certa ex art. 2704 c.c. - Dimostrazione a prescindere dal documento - Ammissibilità.

    Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.

    Classificata anche sotto: Prova civile › Documentale (prova)

    Rv. 675417-01Rassegna di giugno 2025, p. 27Art. 1832 c.c. · Art. 2704 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16212/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Iniziativa › D'ufficio

    Assicurazione di un immobile contro il rischio di danni al fabbricato - Rischi coperti - Risarcimento del proprietario da parte del responsabile del danno - Applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno - Rilevabilità d’ufficio o possibilità di prospettare la quesitone in Cassazione - Esclusione.

    Se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.

    Rv. 675323-03Rassegna di giugno 2025, p. 94Art. 1904 c.c. · Art. 1905 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15911/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Verifica di stato passivo - Mancata domanda di ammissione con riserva di produzione dell’originale del titolo - Conseguenze - Possibilità di produrre l’originale nel corso del giudizio di opposizione - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

    Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex art. 96 l.fall., non può, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile.

    Rv. 674897-01Rassegna di giugno 2025, p. 18Art. 153 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15913/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. - Onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione - Esclusione - Indicazione dei documenti già prodotti - Sufficienza.

    L'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. non comporta per l'opponente l'onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo, ma richiede unicamente che i documenti, sui quali il creditore mostra di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione, siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo.

    Rv. 674898-01Rassegna di giugno 2025, p. 18Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15801/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Deposito telematico di ricorso ex art. 98 l.fall. - Esito non favorevole della quarta p.e.c. - Onere della parte di reazione immediata - Modalità.

    In tema di deposito telematico del ricorso ex art. 98 l.fall., nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole, spetta alla parte attivarsi immediatamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondo i casi, a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni, allegando le ragioni indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Termini processuali

    Rv. 674895-01Rassegna di giugno 2025, p. 17Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Esdebitazione - Istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 - Fallimento dichiarato in epoca anteriore - Applicabilità del codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) - Esclusione - Fondamento.

    In tema di esdebitazione, l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché l'art. 390 c.c.i.i. non menziona le procedure di esdebitazione, mentre il disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 278 c.c.i.i., riservando il beneficio rispettivamente al "fallito" e al "debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", presuppone l'apertura e lo svolgimento della relativa procedura secondo le norme sostanziali e processuali proprie del rispettivo sistema di riferimento.

    Rv. 675460-01Rassegna di giugno 2025, p. 9Art. 390 c.c.i.i. · Art. 142 fallimento · Art. 278 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14664/2025

    Liquidazione dell'attivo

    Trasferimento di beni caduti nel fallimento ex art. 107, comma 1, l.fall. - Art. 44, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Conseguenze.

    In tema di imposta di registro, al contratto che dispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nella specie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di vendita coattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata ai controlli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la norma speciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore a fini impositivi, nel prezzo di aggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta di registro

    Rv. 675271-01Rassegna di aprile 2025, p. 394Art. 43 Testo unico l'imposta di registro · Art. 44 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14585/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Ammissione allo stato passivo - Credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario - Prova - Produzione degli estratti conto - Insufficienza - Produzione del contratto provvisto di data certa - Necessità - Conseguenze.

    In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

    Rv. 674894-01Rassegna di aprile 2025, p. 88Art. 2704 c.c. · Art. 93 fallimento · Art. 95 fallimento · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13405/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento.

    Rv. 674687-01Rassegna di aprile 2025, p. 227Art. 2740 c.c. · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13479/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Effetti

    Art. 118, comma 2, l.fall. - Controversie relative a beni da trasformare in denaro - Revocatoria ordinaria e fallimentare - Applicabilità.

    L'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.

    Rv. 674728-01Rassegna di aprile 2025, p. 77Art. 43 fallimento · Art. 67 fallimento · Art. 118 fallimento · Art. 120 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13331/2025

    Cessazione › Concordato fallimentare › Voto

    Patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari - Degrado al chirografo di parte del credito ipotecario - Deroga alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, l.fall. - Ammissibilità - Limiti.

    Il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con il quale questi ultimi accettano, su base negoziale ed individuale, il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può legittimamente derogare alla prescrizione di cui all'art. 124 l.fall., salvo che, ai fini della determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, permanga un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla relazione giurata di un professionista designato dal tribunale.

    Rv. 674726-01Rassegna di aprile 2025, p. 76Art. 124 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13337/2025

    Cessazione › Chiusura del fallimento

    Chiusura del fallimento - Attività successiva di esecuzione del concordato fallimentare omologato - Ammissibilità - Fondamento.

    Cessazione › Chiusura del fallimento › Decreto di chiusura

    La chiusura del fallimento, dopo la definitività dell'omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione del curatore, non impedisce i successivi adempimenti relativi alla fase esecutiva del concordato, compreso il completamento della procedura di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori, secondo il piano approvato da questi ultimi, sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori, in ragione dell'ultrattività degli organi fallimentari, desumibile dall'art. 136 l. fall.

    Rv. 674727-01Rassegna di aprile 2025, p. 76Art. 130 fallimento · Art. 136 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13127/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. della cessione di crediti nei confronti della società scissa - Responsabilità solidale della beneficiaria della scissione - Sussistenza - Presupposti.

    In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 674724-01Rassegna di aprile 2025, p. 75Art. 2506-quater c.c. · Art. 64 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Crediti prededucibili - Qualificazione da parte dell'interprete - Ricorso all'analogia legis - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di insinuazione al passivo, i crediti non possono essere qualificati come prededucibili da parte dell'interprete, nel silenzio della legge, tanto meno mediante il ricorso all'analogia legis, stante la rigorosa formula adottata nell'art. 111, comma 2, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che non aveva riconosciuto la prededuzione ai crediti vantati nei confronti di una società, poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, alla quale era stato dato mandato di continuare a incassare i crediti oggetto di cessione, in nome proprio e per conto della cessionaria, con obbligo di riversare immediatamente a quest'ultima le somme via via incassate).

    Rv. 674572-01Rassegna di aprile 2025, p. 74Art. 1706 c.c. · Art. 1707 c.c. · Art. 93 fallimento · Art. 111 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Rivendicazione, restituzione, separazione di cose

    Domanda di ammissione del credito in prededuzione e domanda di rivendica - Differenza quanto al petitum - Sussistenza.

    In tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare.

    Rv. 674572-02Rassegna di aprile 2025, p. 72Art. 93 fallimento · Art. 103 fallimento · Art. 111 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 - Procedure concorsuali aperte - Esclusione - Applicazione ad una transazione commerciale anteriore alla procedura concorsuale - Salvezza degli interessi già maturati - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati sui debiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte un imprenditore quando, solo successivamente, lo stesso viene sottoposto a una procedura concorsuale, poiché l'anticipazione della disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore a detta procedura priverebbe i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso.

    Rv. 674572-03Rassegna di aprile 2025, p. 73Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12515/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Opposizione allo stato passivo

    Insinuazione al passivo - Opposizione - Tempestività - Controllo officioso da parte del tribunale - Sussistenza - Modalità - Fattispecie.

    In tema di opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), il tribunale ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l'opposizione; tuttavia, qualora l'opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione sulla base del semplice rilievo della carenza di prova documentale della tempestività, ma deve verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato la tardività dell'opposizione senza tenere conto delle indicazioni dell'opponente inerenti alla tempestività dell'opposizione in relazione all'indicata data di comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo.).

    Rv. 674543-01Rassegna di aprile 2025, p. 68Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12395/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Verificazione

    In tema di sovraindebitamento, nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", atteso che l'art. 14-decies, comma 2, della l. n. 3 del 2012 (integrato dal d.l. n.137 del 2020, conv. con mod. dalla l.n.176 del 2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore) riconosce al liquidatore il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

    Rv. 674808-01Rassegna di aprile 2025, p. 66Art. 14-octies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-decies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11604/2025

    Società e consorzi › Società con soci a responsabilità illimitata › Società di fatto

    Società di capitali - Partecipazione, anche di fatto, a società di persone - Prova - Contenuto - Fattispecie.

    La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e dell'amministratore unico).

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 674805-01Rassegna di aprile 2025, p. 56Art. 2247 c.c. · Art. 2297 c.c. · Art. 2361 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11647/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa

    Art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione - Data di deposito del ricorso - Consecuzione delle procedure - Rilevanza - Fattispecie.

    In tema di consecuzione di procedure concorsuali, l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 non contiene una deroga al principio della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui succede quella di fallimento, sicché, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili alle azioni recuperatorie esperibili dal fallimento successivamente dichiarato, rileva la data di inizio della procedura concordataria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che non aveva applicato i nuovi termini di decadenza, di cui all'art. 69-bis, comma 1, l.fall., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di un fallimento, dichiarato successivamente all'entrata in vigore dalla citata disposizione, ma in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo iniziato in precedenza).

    Rv. 674717-01Rassegna di aprile 2025, p. 58Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11447/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3 del 2012 - Decreto di formazione dello stato passivo ex art. 14-octies, comma 4, l. n. 3 del 2012 - Impugnazione - Legittimazione del debitore - Esclusione - Fondamento.

    In tema di procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, a termini degli artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

    Rv. 674526-01Rassegna di aprile 2025, p. 52Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11224/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Termine triennale previsto dall'art. 69-bis l.fall. - Decorrenza – Individuazione nella dichiarazione di fallimento - Precedente domanda di concordato preventivo - Irrilevanza.

    La decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.

    Rv. 674520-01Rassegna di aprile 2025, p. 51Art. 2935 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11225/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Consecuzione di procedure concorsuali - Revoca della sentenza dichiarativa del fallimento - Dichiarazione di insolvenza ex art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999 - Nuova dichiarazione di fallimento - Computo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Individuazione.

    In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nel caso in cui una prima sentenza di fallimento venga revocata perché l'impresa aveva i requisiti dimensionali per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e a detta revoca faccia seguito la dichiarazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 e, ulteriormente, all'esito del periodo di osservazione, venga emessa una nuova dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. l.fall., corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa di fallimento, configurandosi una consecuzione fra procedura concorsuali che non è esclusa dal passaggio in giudicato della revoca di detta prima pronuncia.

    Rv. 674521-01Rassegna di aprile 2025, p. 51Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11289/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Subentro nel rapporto contrattuale - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Art. 74 l.fall. - Danni riferiti a inadempimenti successivi all'apertura della procedura – Obblighi risarcitori - Prededuzione - Fattispecie.

    Il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni, ex art. 74 l.fall., ove non adempia, in tutto o in parte, alle obbligazioni assunte in conseguenza del subingresso, assume l'obbligo di risarcire, in prededuzione, i danni riferiti ai soli inadempimenti posti in essere successivamente all'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la natura prededucibile del credito risarcitorio del Comune, in forza di una pretesa non utilità per la procedura di detto subentro contrattuale, senza considerare che quest'ultimo si era verificato a seguito dell'apertura dell'esercizio provvisorio dell'impresa della fallita, relativamente ad un contratto di appalto concernente l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani).

    Rv. 674524-01Rassegna di aprile 2025, p. 50Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11296/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria ordinaria

    Sussistenza dell'eventus damni - Onere della prova - Requisiti - Pluralità di elementi - Ricorrenza complessiva - Necessità - Fattispecie.

    Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.

    Rv. 674525-01Rassegna di aprile 2025, p. 49Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 66 fallimento · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11148/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Calcolo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Consecuzione fra domanda di concordato anteriore al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e successivo fallimento - Applicabilità dell'art. 69-bis della l.fall. - Esclusione.

    Nel caso di consecuzione fra procedura di concordato preventivo e successivo fallimento, la data di presentazione della domanda di concordato preventivo - se anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - costituisce il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. della l.fall., non trovando applicazione l'art. 69-bis, comma 2, della l.fall., nel testo introdotto dall'art. 33, comma 1, del citato d.l., che fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quale formalità estranea alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

    Rv. 674517-01Rassegna di aprile 2025, p. 48Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10775/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Imprese soggette › Imprenditore ritirato

    Art. 10, comma 1, l.fall. - Decreto della corte di appello di accoglimento del reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento - Rispetto del termine annuale dalla cancellazione della società - Necessità - Sentenza dichiarativa del fallimento oltre il termine annuale - Irrilevanza.

    La regola prevista dall'art. 10, comma 1, l.fall., secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, è, comunque, rispettata, nel senso previsto dall'art. 22, comma 5, l.fall., ove il decreto della corte di appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell'anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale.

    Rv. 674513-01Rassegna di aprile 2025, p. 44Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10811/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Accollo cd.

    "non allo scoperto" - Dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l.f. - Fondamento - Presupposti. L'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della par condicio creditorum.

    Rv. 674473-01Rassegna di aprile 2025, p. 43Art. 67 fallimento · Art. 1273 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10813/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita › A termine o a rate

    Cessione di azienda con riserva di proprietà - Effetto traslativo non ancora perfezionato al momento del fallimento del cessionario - Subingresso del curatore nel rapporto - Obblighi - Fondamento.

    In tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito.

    Rv. 674474-01Rassegna di aprile 2025, p. 43Art. 72 fallimento · Art. 73 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10616/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Ammissione al passivo fallimentare con riserva - Sentenza di rigetto della domanda proposta dal creditore - Sopravvenienza del fallimento - Effetti - Fattispecie.

    In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura. (Fattispecie nella quale il fallimento era intervenuto dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore, che, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, aveva proposto appello ed il relativo giudizio si era interrotto; poiché, tuttavia, l'appellante non aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, era passata in giudicato la sentenza di rigetto di primo grado, sicché restava precluso l'accoglimento della pretesa creditoria in sede fallimentare).

    Rv. 674470-01Rassegna di aprile 2025, p. 42Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10652/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Concordato preventivo - Crediti derivanti da "atti legalmente compiuti" dall’imprenditore - Distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione - Valutazione di fatto caso per caso - Necessità - Fattispecie.

    In tema di concordato preventivo, la valutazione di fatto della natura di straordinaria o di ordinaria amministrazione degli "atti legalmente compiuti" dal debitore, che abbia chiesto di essere ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., deve essere svolta caso per caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al passivo, in prededuzione, il credito di uno studio professionale per prestazioni di assistenza e rappresentanza in ambito tributario, senza compiere alcuna valutazione e senza neppure precisare se la prestazione da cui era sorto il credito oggetto della richiesta di prededuzione fosse o meno un atto di ordinaria di amministrazione ed eventualmente perché).

    Rv. 674472-01Rassegna di aprile 2025, p. 41Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10307/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Concordato preventivo in continuità aziendale - Crediti sorti dopo la chiusura della procedura ex art. 181 l.fall. e durante l'esecuzione del concordato - Successivo fallimento - Prededucibilità c.d.

    "in funzione" - Esclusione. In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 l.fall. e durante la fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "in funzione", di cui all'art. 111, comma 2, l.fall.

    Rv. 674511-01Rassegna di aprile 2025, p. 38Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10084/2025

    Effetti › Per i creditori › Crediti di lavoro

    Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento dei contributi a suo carico - Insinuazione al passivo del lavoratore - Esclusione - Quote contributive a carico del lavoratore non versate dal datore all’INPS - Legittimazione del lavoratore - Sussistenza - Collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

    In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 674783-01Rassegna di aprile 2025, p. 262Art. 2115 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 2751-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9812/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita

    Pegno bancario - Monetizzazione a opera della banca - Effetti sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'azione revocatoria.

    In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 674467-01Rassegna di aprile 2025, p. 34Art. 1193 c.c. · Art. 2797 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9811/2025

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita

    Pegno regolare e irregolare - Differenze - Garanzia bancaria costituita mediante bene fungibile - Qualificazione come pegno regolare o irregolare - Condizioni - Conseguenze in tema di compensazione e revocatoria.

    E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.

    Classificata anche sotto: Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 674466-01Rassegna di aprile 2025, p. 32Art. 1851 c.c. · Art. 2796 c.c. · Art. 2797 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9649/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Azione revocatoria ordinaria - Fallimento della società convenuta nel corso del giudizio di merito - Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio - Nullità relativa degli atti successivi - Parte interessata a farla valere - Curatela fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).

    Rv. 674665-01Rassegna di aprile 2025, p. 167Art. 2901 c.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9451/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    In tema di accertamento dello stato passivo fallimentare, nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione ha ad oggetto un credito che trae origine da una decisione della Commissione europea che ha dichiarato la natura di aiuti di Stato delle somme ottenute dall'imprenditore fallito sulla base di una normativa nazionale confliggente con i principi eurounitari in materia di concorrenza, il giudice fallimentare è tenuto, in virtù dei canoni di effettività e leale collaborazione, a disapplicare la disciplina nazionale sulle condizioni di ammissibilità della domanda tardiva di insinuazione al passivo, così da garantire il raggiungimento in concreto del risultato imposto dal diritto comunitario.

    Classificata anche sotto: Comunità europea

    Rv. 674463-01Rassegna di aprile 2025, p. 30Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Competenza per territorio

    Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.

    In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

    Rv. 674462-01Rassegna di aprile 2025, p. 25Art. 27 c.c.i.i. · Art. 39 c.c.i.i. · Art. 5 c.p.c. · Art. 38 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9010/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Rapporto d'imposta - Formazione anteriore alla declaratoria di fallimento - Impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del curatore - Legittimazione del fallito all'impugnazione della sentenza sfavorevole - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento a carico di società di capitali a ristretta base sociale.

    Nel caso in cui i presupposti del rapporto d'imposta si siano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal socio per conto della società fallita, al fine di evitare la formazione di un giudicato suscettibile di spiegare effetto pregiudizievole nel giudizio di impugnazione del distinto avviso di accertamento da lui personalmente ricevuto).

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 674492-01Rassegna di aprile 2025, p. 314Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8926/2025

    Ripartizione dell'attivo › Ordine di distribuzione

    Affitto di azienda - Risoluzione prima del fallimento dell'affittuario - Ritardata consegna da parte della curatela - Indennità di occupazione - Spettanza - Dolo o colpa del curatore - Irrilevanza - Liquidazione equitativa.

    In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.

    Rv. 674482-01Rassegna di aprile 2025, p. 20Art. 1226 c.c. · Art. 1591 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8873/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Ammissione con riserva

    Accollo cumulativo esterno - Fallimento del debitore sussidiario - Art. 1268, comma 2, c.c. - Prevalenza - Conseguenze - Ammissione con riserva - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di accollo cumulativo esterno, nel caso di fallimento del debitore sussidiario, la disciplina ex art. 1268, comma 2, c.c. - che impone al creditore non una previa escussione del debitore principale ma solo una preventiva richiesta di pagamento - prevale su quella di cui agli artt. 55, comma 3 e 96, comma 2, n. 1), l.fall., con conseguente ammissione al passivo del credito, in modo puro e semplice, anziché con riserva. (La S.C., in cui caso di accollo esterno dei crediti dei lavoratori transitati alle dipendenze dell'affittuaria dell'azienda della società fallita, ha ritenuto privo di interesse il ricorso avverso la decisione di merito che aveva ammesso il creditore al passivo con riserva in quanto, trattandosi di riserva atipica, la stessa doveva già considerarsi come un'ammissione pura e semplice).

    Rv. 674503-01Rassegna di aprile 2025, p. 19Art. 1268 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia