Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18599/2025
Società controllate - Finanziamento infragruppo - Postergazione dei crediti ex artt. 2467 e 2497quinquies c.c. - Finanziamento intermediato da altra società del gruppo - Applicabilità della postergazione - Sussistenza - Ragioni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., stante l'esigenza di tutela dei creditori da finalità elusive, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento infragruppo, dalla società controllante in favore della società controllata tramite l'intermediazione di altra società che controlla la società finanziata ed è a sua volta controllata dalla società finanziatrice (cd. "finanziamento discendente").
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Rv. 674920-01Rassegna di luglio 2025, p. 44Art. 2467 c.c. · Art. 2497-quinquies c.c.Dove leggere la sentenza