Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3931/2026
Attività di assistenza legale - Esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. - Esclusione - Fondamento.
Il pagamento effettuato in favore del legale che ha assistito l'imprenditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., qualora il servizio reso dal professionista si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato, non sussistendo in tale ipotesi l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione.
Rv. 677080-02Rassegna di febbraio 2026, p. 36Dove leggere la sentenza