Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Fallimento

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

211 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

Pagina 2 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 100ª delle 211 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3931/2026

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Attività di assistenza legale - Esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. - Esclusione - Fondamento.

    Ripartizione dell'attivo

    Il pagamento effettuato in favore del legale che ha assistito l'imprenditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., qualora il servizio reso dal professionista si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato, non sussistendo in tale ipotesi l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione.

    Rv. 677080-02Rassegna di febbraio 2026, p. 36Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3741/2026

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Rapporti di imposta anteriori al fallimento - Inerzia della curatela nei confronti dell'atto impositivo - Legittimazione processuale straordinaria della società fallita - Sufficienza.

    In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 678060-01Rassegna di febbraio 2026, p. 132Art. 21 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3203/2026

    Ripartizione dell'attivo › Rendiconto del curatore

    Decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza ex art. 116, ult. comma l.fall. - Mancata o ritardata iscrizione a ruolo della causa - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di rendiconto del curatore, ove sia stata fissata dal giudice delegato l'udienza dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116, ult. comma, l.fall., l'omessa o ritardata iscrizione a ruolo della causa non comporta l'estinzione del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo, volto a rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio in una fattispecie nella quale, dopo la fissazione dell'udienza collegiale da parte del giudice delegato, nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo e il processo era stato tempestivamente riassunto dal fallimento ai sensi dell'art. 307, comma 1, c.p.c.).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 677598-02Rassegna di febbraio 2026, p. 29Art. 307 c.p.c. · Art. 189 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3204/2026

    Effetti › Sui rapporti preesistenti › Vendita › Non eseguita

    Domanda ex art. 2932 c.c. - Opponibilità alla curatela - Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità.

    L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Classificata anche sotto: Trascrizione

    Rv. 677430-01Rassegna di febbraio 2026, p. 30Art. 2652 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 72 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3056/2026

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria ordinaria

    Domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare - Sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite - Giudizio di appello - Legittimazione degli attori originari - Sussistenza - Compensazione delle spese per difetto di interesse - Illegittimità.

    In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 677508-02Rassegna di febbraio 2026, p. 26Art. 2901 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2779/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Concordato semplificato ex art. 25-sexies del CCII - Prededuzione del credito del professionista per la predisposizione del piano e la presentazione della domanda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di concordato semplificato ex art. 25-sexies del CCII, il credito vantato dal professionista per l'attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato non può essere riconosciuto in prededuzione, non rientrando tale fattispecie tra le ipotesi tipiche e tassative previste dall'art. 6 del Codice della crisi.

    Rv. 677510-01Rassegna di febbraio 2026, p. 18Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    Cessazione › Concordato fallimentare

    Procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del CCII - Proposta di concordato fallimentare presentata in epoca successiva - Disciplina del concordato fallimentare - Applicabilità - Fondamento.

    In caso di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art. 390 del CCII.

    Rv. 677426-01Rassegna di febbraio 2026, p. 20Art. 152 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    Cessazione › Concordato fallimentare

    Concordato fallimentare - Proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria - Applicabilità dell'art. 152 l.fall. - Esclusione - Fondamento.

    In tema di concordato fallimentare, il disposto dell'art. 152 della l.fall. non si applica alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria, poiché le formalità contenute nel predetto articolo sono prescritte solo per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla società fallita.

    Rv. 677426-02Rassegna di febbraio 2026, p. 21Art. 152 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    Cessazione › Concordato fallimentare

    Concordato fallimentare - Ordine del giudice delegato di comunicazione ai creditori di una prima proposta - Fissazione del termine per le dichiarazioni di dissenso ex art. 125, comma 2, l.fall. - Deposito di ulteriore proposta - Revoca del decreto del giudice delegato e sospensione delle operazioni di voto - Esclusione - Informazione ai creditori della proposta sopravvenuta - Ammissibilità.

    In tema di concordato fallimentare, il soggetto che deposita una ulteriore proposta - una volta che il giudice delegato ha ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, della l.fall. - non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.

    Rv. 677426-03Rassegna di febbraio 2026, p. 20Art. 125 fallimento · Art. 152 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2241/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Insinuazione al passivo della banca - Credito derivante da conto corrente - Utilizzo del "saldo zero" - Possibilità - Condizioni.

    In tema di insinuazione al passivo del credito derivante da un rapporto di conto corrente, la banca creditrice, ove non disponga di tutti gli estratti conto, può avvalersi dello strumento semplificatorio del "saldo zero", purché deduca che, nei periodi anteriori, il saldo non sia mai stato a credito del correntista e la curatela, a sua volta, non deduca puntualmente il contrario sulla base dei documenti in suo possesso.

    Rv. 677592-01Rassegna di febbraio 2026, p. 14Art. 2697 c.c. · Art. 1832 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Insinuazione al passivo - Credito della banca - Deposito degli estratti conto - Contestazioni specifiche del curatore - Necessità - Valore probatorio dell'estratto conto - Non contestazione - Ammissibilità.

    In tema di insinuazione al passivo di un credito da conto corrente bancario, il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza integra materiale probatorio che il giudice del merito deve prudentemente e complessivamente apprezzare ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sicché, fermo l'onere della banca di provare i fatti posti a fondamento della domanda e ferma l'inapplicabilità dell'art. 1832 c.c., grava invece sul curatore l'onere di contestare in modo specifico determinate poste del conto, al fine di evitare che sul loro contenuto, ove il curatore sia parte costituita, possa maturare una non contestazione processuale.

    Rv. 677869-01Rassegna di febbraio 2026, p. 14Art. 1832 c.c. · Art. 1857 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

    Classificata anche sotto: Contratti bancari › Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) · Prova civile › Documentale (prova)

    Rv. 677869-02Rassegna di febbraio 2026, p. 15Art. 2702 c.c. · Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2258/2026

    Cessazione › Concordato fallimentare › Voto

    In tema di concordato fallimentare, quando vi sia una proposta concorrente presentata da un terzo, l'applicazione estensiva dell'art. 127, commi 5 e 6, l.fall. consente al creditore proponente e alle società ad esso correlate (controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) di esercitare il diritto di voto e di essere computati nella maggioranza, non configurandosi alcun conflitto d'interessi.

    Classificata anche sotto: Contratti bancari › Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni)

    Rv. 677593-01Rassegna di febbraio 2026, p. 15Art. 2359 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2200/2026

    Organi preposti al fallimento › Curatore › Revoca

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 677668-01Rassegna di febbraio 2026, p. 13Art. 111 cost. · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 28 fallimento · Art. 51 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2011/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo)

    Ammissione allo stato passivo - Contratti bancari - Forma scritta ad substantiam - Prova - Data certa - Necessità - Altri mezzi di prova - Esclusione - Conseguenze

    In tema di ammissione allo stato passivo, la prova dei contratti bancari, per i quali la forma scritta è imposta ad substantiam dall'art. 117, comma 1, del T.U.B., va data con documentazione avente data certa ex art. 2704 c.c., antecedente all'apertura del concorso, non potendo la stessa essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova sicché, in mancanza di data certa del contratto, il creditore non può far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito.

    Rv. 677284-01Rassegna di gennaio 2026, p. 40Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2012/2026

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Decreto ingiuntivo non munito di formula esecutiva - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).

    Rv. 677285-01Rassegna di gennaio 2026, p. 41Art. 308 c.p.c. · Art. 653 c.p.c. · Art. 96 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2043/2026

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti

    Il difensore che assiste l'imprenditore, nei cui confronti è stata richiesta la liquidazione giudiziale, nell'espletamento del mandato professionale, è tenuto a consigliare al cliente le scelte concretamente e proficuamente esperibili, informandolo sui doveri che gravano su di lui nel contesto della crisi e sul rischio di responsabilità, anche penale, che si assume ritardando ingiustificatamente l'apertura della liquidazione giudiziale medesima; ne consegue che egli è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni utili per verificare la sussistenza effettiva delle condizioni per l'accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva disatteso l'istanza di ammissione al passivo del difensore della società assistita volta ad ottenere il compenso per la presentazione di una domanda prenotativa di concordato preventivo in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale avviato su ricorso del pubblico ministero, in difetto della prova di aver fornito le informazioni necessarie al cliente).

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore › Onorari

    Rv. 677745-01Rassegna di gennaio 2026, p. 41Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1928/2026

    Liquidazione dell'attivo › Vendita di immobili › Modalità

    Art. 108 l. fall., novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007 - Sospensione delle operazioni di vendita - Potere officioso del giudice - Esclusione - Istanza di parte - Necessità.

    L'art. 108 l.fall., come novellato dal d. lgs n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007, ha procedimentalizzato il potere discrezionale di sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice, subordinandolo alla sussistenza di gravi motivi o di notevole difformità del prezzo offerto rispetto al valore del bene, sicché la predetta sospensione non può più disporsi d'ufficio, ma solo su previa istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati.

    Rv. 676789-01Rassegna di gennaio 2026, p. 39Art. 108 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 880/2026

    Società e consorzi

    Impresa agricola - Organizzata in forma di società cooperativa - Assoggettabilità alle procedure di sovraindebitamento - Esclusione.

    L'imprenditore agricolo organizzato in forma di società cooperativa é escluso dall'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, in quanto sottoposto ex art. 2545 terdecies c.c. alla liquidazione coatta amministrativa e, perciò, destinatario del divieto generale previsto all'art. 6 della medesima legge per i soggetti assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

    Rv. 676905-01Rassegna di gennaio 2026, p. 24Art. 6 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 2545-terdecies c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 950/2026

    Liquidazione dell'attivo › Vendita di immobili › Modalità

    Liquidazione attivo fallimentare - Curatore - Potere di sospensione della vendita - Limiti - Art. 107 e 108 l.fall.

    Liquidazione dell'attivo › Vendita di mobili

    In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.fall. può essere esercitato fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, come previsto dal quinto comma della stessa disposizione, con la conseguenza che successivamente a tale momento l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 l.fall.

    Rv. 677047-01Rassegna di gennaio 2026, p. 25Art. 107 fallimento · Art. 108 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 575/2026

    Liquidazione dell'attivo › Vendita di immobili › Modalità

    Decreto di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108, comma 1, l.fall. - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti.

    Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.

    Rv. 677538-01Rassegna di gennaio 2026, p. 18Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 482/2026

    Società e consorzi › Società con soci a responsabilità illimitata › Società di fatto

    Estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alla società di fatto - Condizioni - Riferibilità dell'attività di impresa alla società di fatto - Necessità - Portata.

    La declaratoria di estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alla società di fatto dallo stesso intrapresa con altri soggetti, ai sensi dell'art. 147 comma 5 l. fall., postula la "riferibilità" dell'attività dell'imprenditore individuale alla società di fatto; tuttavia, tale "riferibilità" non richiede la perfetta "identità" tra l'attività dell'imprenditore individuale e l'attività della società di fatto, essendo sufficiente che la prima sia un segmento di una più ampia attività svolta in società con altri soggetti.

    Rv. 677507-01Rassegna di gennaio 2026, p. 17Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 101/2026

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare

    Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Pagamenti entro termini diversi da quelli pattuiti - Piano di rientro concordato successivamente - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione.

    In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti, nel caso in cui tali pagamenti siano volti, rispetto all'obbligo inadempiuto di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti.

    Rv. 676783-01Rassegna di gennaio 2026, p. 11Art. 67 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 34881/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    Amministratore giudiziario - Domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale - Legittimazione - Fondamento - Assemblea - Competenza - Esclusione

    L'amministratore giudiziario di una società, nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c., è legittimato a presentare la domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, non essendo la formulazione letterale dell'art 2409 c.c. ostativa alla attribuzione in suo favore dei poteri riconosciuti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società; ne consegue che l'assemblea non può impedirgli di attivarsi per l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui ravvisi i presupposti.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 676982-03Rassegna di dicembre 2025, p. 52Art. 2409 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34450/2025

    Effetti › Per i creditori › Divieto di esecuzioni individuali

    Concordato preventivo - Cartella di pagamento - Notifica in pendenza della procedura - Interessi moratori - Aggi - Illegittimità - Esclusione - Inopponibilità alla procedura.

    La cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo, di cui agli artt. 160 ss. l. fall., può comprendere sia gli interessi moratori che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, inizino a decorrere in corso di procedura, sia gli aggi di cui all'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, dovendosi ritenere che, tanto i primi che i secondi, non siano illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e che possano, pertanto, trovare applicazione fuori dal concorso.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 677339-01Rassegna di dicembre 2025, p. 212Art. 25 Riscossione imposte sul reddito · Art. 30 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33590/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Stato d'insolvenza

    Società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese - Conseguenze del venir meno degli organi sociali sui criteri di accertamento dello stato d’insolvenza - Individuazione - Criterio della possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio - Inapplicabilità - Criterio dell’impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Applicabilità - Ragioni.

    In tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd. insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni.

    Rv. 676397-01Rassegna di dicembre 2025, p. 42Art. 5 fallimento · Art. 10 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33239/2025

    Organi preposti al fallimento › Tribunale fallimentare › Competenza funzionale

    Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale - Significato - Fattispecie.

    In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999 (suo omologo nell'amministrazione straordinaria), vigenti ratione temporis, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'attrazione alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare della controversia avente ad oggetto l'accertamento, nei confronti di una società fallita in corso di procedimento, dell'acquisto per usucapione di un immobile).

    Rv. 677437-01Rassegna di dicembre 2025, p. 72Art. 24 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 94 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33119/2025

    Ripartizione dell'attivo

    Esenzione art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. - Prestazione professionale per accordo di ristrutturazione del debito bancario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Fattispecie in cui il pagamento di prestazioni professionali relative ad un tentativo di ristrutturazione del debito bancario, compiuto prima dell'accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione ad amministrazione straordinaria del solvens, è stato ritenuto non riconducibile all'esenzione rispettivamente prevista dall'art 67, comma 3, lett. a) e lett. g) l. fall.).

    Rv. 676703-01Rassegna di dicembre 2025, p. 36Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33157/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo gratuito

    Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Atti pregiudizievoli ai creditori - Atti a titolo gratuito - Azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. - Termini decadenziali ex art. 69 bis l. fall. - Applicabilità – Esclusione.

    I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69 bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., avendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69 cit. va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

    Rv. 676704-01Rassegna di dicembre 2025, p. 37Art. 64 fallimento · Art. 69-bis fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32884/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Competenza per territorio

    Competenza territoriale - Fusione per incorporazione - Liquidazione giudiziale della incorporata - Limiti - Apertura della liquidazione giudiziale della incorporante - Irrilevanza entro l’anno di cui all’art. 33, comma 2 ccii.

    Ai fini della individuazione della competenza territoriale a dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di una società incorporata, non rileva che l'incorporazione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, in quanto la società incorporata, ancorché estinta, conserva, sia pure nei limiti di un anno dalla sua cancellazione, la propria identità soggettiva, nonché la propria capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, entro tale termine annuale oggi previsto dall'art. 33, comma 2, c.c.i.i., la stessa può essere soggetta ad un'autonoma procedura anche ove, nel frattempo, sia stata aperta da altro ufficio giudiziario la liquidazione giudiziale della società incorporante.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 676701-01Rassegna di dicembre 2025, p. 34Art. 2504 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32992/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Stralcio debiti tributari ex art. 4 d.l. n. 119/2018 - Oggetto - Cartella - Esclusione - Singolo carico - Limiti - Conseguenze - Dovere del giudice delegato di accertare il residuo credito - Sussistenza.

    In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, lo stralcio dei debiti tributari ex art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 non riguarda l'intera cartella esattoriale, ma il singolo carico affidato all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, purché alla data del 24 ottobre 2018 l'importo residuo non ecceda euro 1.000, al netto di interessi di mora e aggio; ne consegue che detto stralcio non determina la caducazione dell'intera cartella né, tanto meno, del ruolo, sì che il giudice delegato, non venendo in considerazione un nuovo esercizio di potestà impositiva, è tenuto ad accertare il residuo credito mediante una mera operazione di detrazione matematica degli importi dei singoli carichi annullati ope legis e, in assenza di altre contestazioni, a disporne l'ammissione al passivo.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Condono fiscale

    Rv. 676702-01Rassegna di dicembre 2025, p. 35Art. 88 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32399/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo › Impugnazione dei crediti ammessi

    Fallimento - Ammissione al passivo - Credito tributario - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Contestazioni - Iscrizione con riserva - Giurisdizione tributaria.

    Anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare sulla base dell'estratto di ruolo, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva ex art. 88 dello stesso d.P.R., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole previste per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento o di addebito, così da poter chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.

    Rv. 676560-01Rassegna di dicembre 2025, p. 29Art. 188 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 189 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 88 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31968/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento - Interruzione automatica ex art. 43, comma 3, l.fall. - Applicazione - Eccezione.

    In caso di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex artt. 69 ss. del d.lgs n. 270 del 1999, i processi in corso sono soggetti alla disciplina della interruzione automatica, prevista dall'art. 43, comma 3, l.fall., ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo, la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2 e 71, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999.

    Rv. 676691-01Rassegna di dicembre 2025, p. 22Art. 43 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31879/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Procedimento

    Sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Portata - Rilevanza sulla esigibilità dei singoli crediti attinti dal reato - Accertamento dello stato di insolvenza - Doverosità - Conseguenze.

    La disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l'accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività va circoscritta ad ipotesi tassative, con la conseguenza che la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall'art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti.

    Rv. 676687-01Rassegna di dicembre 2025, p. 20Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31638/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Iniziativa › Istanza del P.M.

    Liquidazione giudiziale - Legittimazione del P.M. - Art. 38 CCII - Fattispecie.

    In tema di liquidazione giudiziale, il pubblico ministero è legittimato ai sensi dell'art. 38 CCII a presentare il ricorso per l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria, tutte le volte in cui acquisisca la notitia decoctionis nell'esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, non essendo necessario che tale circostanza emerga da un procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimazione ad agire del P.M., il quale aveva appreso dell'insolvenza della società debitrice nell'ambito di accertamenti riguardanti altro soggetto, titolare di impresa individuale collegata a quella oggetto di domanda).

    Rv. 676746-01Rassegna di dicembre 2025, p. 16Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31642/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Formazione dello stato passivo

    Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge – pagamento indebito - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per contrasto con il diritto UE - Effetti - Prestazione indebita ex tunc - Conseguenze - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore dichiarato fallito - Ammissibilità.

    In tema di addizionale provinciale alle accise, di cui all'art. 6, commi 1 lett. c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modd. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (nella formulazione ratione temporis applicabile, successivamente abrogata in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE), il consumatore finale - che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell'ambito della procedura di accertamento del passivo se quest'ultimo sia stato nel frattempo dichiarato fallito, dato che l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato conserva, anche in tale ipotesi, il proprio carattere facoltativo.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 676557-01Rassegna di dicembre 2025, p. 17Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31657/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    Liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis d.lgs. n. 58/1998 (TUF) - Fondo comune di investimento - Litisconsorzio creditori e quotisti - Esclusione - Legittimazione al ricorso e all'impugnazione.

    In tema di liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 676558-01Rassegna di dicembre 2025, p. 18Art. 102 c.p.c. · Art. 57 Testo unico intermediazione finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Competenza per territorio

    Competenza di un tribunale diverso da quello individuato attraverso le presunzioni dell'art. 27 comma 3 CCII - Onere della prova - Duplice contenuto

    Spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (centre of main interest) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati.

    Rv. 676747-01Rassegna di dicembre 2025, p. 18Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31086/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Sentenza dichiarativa › Opposizione

    Liquidazione giudiziale - Apertura - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Reclamo - Omessa comparizione delle parti - Applicabilità dell’art. 181 c.p.c. - Esclusione - Dovere del giudice di definire ex officio il giudizio - Sussistenza.

    Al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di appello, con la conseguenza che, in caso di inattività delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.

    Rv. 676872-01Rassegna di novembre 2025, p. 42Art. 181 c.p.c. · Art. 49 c.c.i.i. · Art. 51 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30969/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria ordinaria

    Fallimento sopravvenuto in pendenza di giudizio - Subentro del curatore - Grado di appello - Legittimità - Inerzia serbata in primo grado - Irrilevanza - Fattispecie.

    Il curatore ha diritto di subentrare nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in grado di appello, senza preclusioni di sorta; la diversa posizione di inerzia assunta dal fallimento in primo grado non costituisce abdicazione al diritto potestativo di subentro vantato dalla procedura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata nella parte in cui ha ammesso la facoltà per il fallimento, già costituito in primo grado, di contrastare la pretesa dell'istituto di credito in grado d'appello, nonostante in prime cure il fallimento non avesse avanzato alcuna domanda, limitandosi ad aderire alle difese assunte dalla società in bonis per il rigetto dell'azione avversaria).

    Rv. 676871-01Rassegna di novembre 2025, p. 41Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30904/2025

    Apertura (dichiarazione) di fallimento › Iniziativa › Istanza del P.M.

    Liquidazione giudiziale - Iniziativa del Pubblico Ministero ex art. 38 c.c.i.i. - Natura autonoma - Conseguenze.

    In tema di liquidazione giudiziale, l'iniziativa del P.M., ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., ha natura autonoma rispetto a quella dei creditori, nonché rispetto alla segnalazione del giudice, dovendo escludersi qualsiasi automatismo tra tale segnalazione e l'iniziativa, che viene promossa all'esito di valutazione autonoma circa la fondatezza della notizia e prende data dal momento in cui il P.M. esercita il proprio potere-dovere di chiedere l'apertura della procedura concorsuale.

    Rv. 676684-01Rassegna di novembre 2025, p. 40Art. 38 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30911/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo

    Passivo fallimentare - Ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - Credito oggetto di accertamento negativo - Inclusione - Restituzione di quanto versato - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. ricomprende anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato, nonché il credito alla restituzione di quanto versato in esecuzione di tale sentenza, quando essa sia stata, in tutto o in parte, caducata in accoglimento dell'impugnazione proposta o proseguita nei confronti del curatore del fallimento. (Nella specie, ha confermato il decreto di ammissione al passivo con riserva sia del credito vantato dall'opponente, già oggetto di accertamento negativo con sentenza pronunciata prima del fallimento e non ancora passata in giudicato, sia del credito alla restituzione della somma versata in esecuzione di tale sentenza, successivamente caducata).

    Rv. 677072-01Rassegna di novembre 2025, p. 40Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30759/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Effetti

    Azione revocatoria fallimentare - Effetti restitutori - Decorrenza - Oggetto - Frutti civili - Inclusione.

    Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito determina l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato con conseguente condanna dell'acquirente alla "restituzione" del bene e, nel caso in cui questo sia fruttifero, dei frutti ritratti dallo stesso con decorrenza dalla domanda giudiziale.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Nascenti dalla legge

    Rv. 676388-01Rassegna di novembre 2025, p. 37Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30719/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Fallimento - Legittimazione supplementare ed eccezionale del fallito - Inerzia della curatela - Condizioni - Fattispecie.

    In tema di fallimento, il fallito, di fronte all'inerzia del curatore fallimentare, conserva, in via eccezionale e suppletiva, la capacità e la legittimazione processuale in ordine alle controversie relative ai beni "compresi nel fallimento", a condizione che la suddetta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, che deve essere specificatamente allegata da parte del fallito, e non anche quando sia la conseguenza di una valutazione negativa da parte di questi ultimi della convenienza della controversia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato la legittimazione processuale del fallito, non avendo il curatore manifestato il proprio disinteresse per l'iniziativa intrapresa dalla debitrice assoggettata a fallimento, ma operato, invece, una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione delle azioni di nullità di un contratto di sale and lease back e delle relative fideiussioni attraverso la costituzione nel giudizio in primo grado).

    Rv. 676552-01Rassegna di novembre 2025, p. 33Art. 24 cost. · Art. 43 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30721/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Dies a quo per la riassunzione - Conoscenza legale della dichiarazione di interruzione - Sussistenza - Conoscenza legale dell'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, erroneamente, aveva individuato il dies a quo per la riassunzione nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, anziché nel successivo provvedimento con cui essa stessa aveva dichiarato in udienza l'interruzione del processo).

    Rv. 677161-01Rassegna di novembre 2025, p. 34Art. 300 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 305 c.p.c. · Art. 43 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30725/2025

    Passività fallimentari (accertamento del passivo) › Ammissione al passivo › Domanda

    Accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - Devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - Sussistenza - Conseguenze - Domanda in sede extrafallimentare - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Limiti.

    L'accertamento di un credito nei confronti del debitore fallito è devoluto, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., alla competenza esclusiva del giudice delegato e, qualora la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, salvo che si sia formato il giudicato interno, allorché il giudice abbia comunque pronunciato sulla domanda di condanna nei confronti del fallimento e la nullità derivante dal vizio procedimentale non sia stata dedotta come motivo di gravame.

    Rv. 677069-01Rassegna di novembre 2025, p. 34Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30732/2025

    Effetti › Per il fallito › Rapporti processuali

    Capacità processuale "suppletiva" del fallito - Presupposti - Inerzia del curatore - Condizioni - Ambito tributario - Differenze.

    In tema di fallimento, la cd. capacità processuale "suppletiva" del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore, secondo un accertamento riservato al giudice del merito, non sia il frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura (come avviene quando il curatore assume la qualità di parte del giudizio, anche se contumace), a differenza dell'ambito tributario ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, determinata dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà della stessa.

    Rv. 676553-01Rassegna di novembre 2025, p. 35Art. 24 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30216/2025

    Ripartizione dell'attivo › Rendiconto del curatore

    Il provvedimento che decide il reclamo ex art. 26 l. fall., proposto avverso la mancata approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, per l'insorgere di contestazioni di cui all'art. 116 l. fall., è ricorribile per cassazione, in quanto idoneo a incidere, con la particolare efficacia del giudicato, sui diritti soggettivi del curatore e dei creditori concorsuali, rispettivamente per la liquidazione del compenso e in vista della stabilità della distribuzione in esito al piano di riparto finale.

    Rv. 676387-01Rassegna di novembre 2025, p. 29Art. 26 fallimento · Art. 116 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30216/2025

    Organi preposti al fallimento › Giudice delegato › Provvedimenti › Reclami

    Mancata approvazione del rendiconto del curatore ex art. 116 l. fall. - Partecipazione del giudice delegato al collegio che provvede in camera di consiglio - Incompatibità - Insussistenza - Fondamento.

    Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per) · Provvedimenti del giudice civile › Sentenza

    Rv. 676387-02Rassegna di novembre 2025, p. 29Art. 25 fallimento · Art. 116 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30174/2025

    Effetti › Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) › Azione revocatoria fallimentare › Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

    Pegno di saldo attivo di conto corrente bancario - Configurabilità come pegno irregolare - Condizioni - Escussione del pegno - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare.

    Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

    Rv. 676386-01Rassegna di novembre 2025, p. 27Art. 1241 c.c. · Art. 1851 c.c. · Art. 1853 c.c. · Art. 2748 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia