Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5148/2026
Diritto di ritenzione - Privilegio speciale - Crediti del trasportatore - Sussistenza - Limiti.
Il vettore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione fino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l'esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti costituiscano l'oggetto di un rapporto negoziale unitario.
Rv. 678594-01Rassegna di marzo 2026, p. 119Art. 1678 c.c. · Art. 2756 c.c. · Art. 2761 c.c.Dove leggere la sentenza