Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità patrimoniale

Cause di prelazione

Sottovoce della voce 149 nella classificazione del Massimario

13 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 6 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

13 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5148/2026

    Privilegi › Speciali su determinati mobili › Crediti del vettore, del mandatario e depositario

    Diritto di ritenzione - Privilegio speciale - Crediti del trasportatore - Sussistenza - Limiti.

    Il vettore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione fino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l'esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti costituiscano l'oggetto di un rapporto negoziale unitario.

    Rv. 678594-01Rassegna di marzo 2026, p. 119Art. 1678 c.c. · Art. 2756 c.c. · Art. 2761 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 34681/2025

    Privilegi › Efficacia › Del privilegio speciale rispetto al pegno ed alle ipoteche

    Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Anteriorità degli adempimenti pubblicitari - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell'ipoteca anteriormente iscritta.

    Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile di modo che, in deroga all'art. 2748, comma 2, c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'anteriorità degli adempimenti pubblicitari, con la conseguenza che, se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro, il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito a quelli privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p..

    Rv. 677104-01Rassegna di dicembre 2025, p. 10Art. 316 c.p.p. · Art. 2748 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28620/2025

    Privilegi

    Privilegio ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Gestore del Fondo di garanzia - Esclusiva spettanza - Fondamento.

    Il privilegio di cui all'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito con l. n. 33 del 2015, spetta, in ragione del tenore letterale della norma, soltanto al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, trovando detta scelta giustificazione nel fatto che la prelazione non rinviene la propria causa nel recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento o dall'escussione della garanzia concessa, bensì nell'intento di tutelare un diritto restitutorio di natura pubblicistica che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo stesso.

    Rv. 676378-01Rassegna di ottobre 2025, p. 39Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28016/2025

    Privilegi › Generale sui mobili › Crediti per tributi › Dello stato

    In tema di privilegi, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. riguarda anche il credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo ed a patto che si tratti di sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 676222-01Rassegna di ottobre 2025, p. 28Art. 2752 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25699/2025

    Privilegi › Generale sui mobili › Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane

    Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione - Credito per prestazioni rese in virtù di un appalto d'opera - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.

    Rv. 675954-01Rassegna di settembre 2025, p. 21Art. 2751-bis c.c. · Art. 1657 c.c. · Art. 3 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22962/2025

    Privilegi

    Fondo di garanzia per le PMI - Credito restitutorio del garante pubblico per l'escussione della garanzia - Privilegio generale mobiliare ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Ius superveniens - Esclusione - Fondamento.

    In tema di Fondo di garanzia per le PMI, l'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, riconosce un privilegio generale mobiliare - postergato ai soli crediti per spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. - al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell'originario beneficiario del finanziamento, derivante dall'escussione della garanzia, il quale, per la sua natura sostanziale e non processuale che lo rende insuscettibile di applicazione quale ius superveniens, sorge dalla liquidazione a titolo di perdite dal Fondo di garanzia e, quindi, dal pagamento del garante al creditore garantito ove avvenuto in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 8-bis citato (25.3.2015).

    Rv. 675970-01Rassegna di luglio 2025, p. 96Art. 1203 c.c. · Art. 2745 c.c. · Art. 2755 c.c. · Art. 2751-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12474/2025

    Pegno (nozione, caratteri) › Di crediti

    Fondi comuni di investimento - Legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea degli investitori - Sussistenza - Modalità.

    In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo.

    Rv. 674531-01Rassegna di aprile 2025, p. 67Art. 36 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 2377 c.c. · Art. 2379 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9812/2025

    Privilegi › Efficacia › Del privilegio speciale rispetto al pegno ed alle ipoteche

    In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 674467-01Rassegna di aprile 2025, p. 34Art. 1193 c.c. · Art. 2797 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9811/2025

    Privilegi › Efficacia › Del privilegio speciale rispetto al pegno ed alle ipoteche

    E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 674466-01Rassegna di aprile 2025, p. 32Art. 1851 c.c. · Art. 2796 c.c. · Art. 2797 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8892/2025

    Ipoteca › Effetti › Rispetto al terzo acquirente

    Pagamento del debito ipotecario da parte dell'acquirente - Effetti - Surrogazione ex lege - Subingresso nelle ipoteche del creditore soddisfatto - Condizioni.

    Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.

    Rv. 674487-01Rassegna di aprile 2025, p. 161Art. 1203 c.c. · Art. 2866 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 451/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2751-bis c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia