Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità patrimoniale

Conservazione della garanzia patrimoniale

Sottovoce della voce 149 nella classificazione del Massimario

28 massime, da pronunce dal 27 gennaio 2025 al 24 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

28 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11074/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    In tema di fondo patrimoniale, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo non coincidono con quelli dell'azione esecutiva sui beni e frutti che lo compongono, con la conseguenza che il creditore in revocatoria non deve provare che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia cui il fondo è finalizzato.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Matrimonio

    Rv. 678630-01Rassegna di marzo 2026, p. 273Art. 2901 c.c. · Art. 167 c.c. · Art. 170 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10733/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    Ai della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva, sicché non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'attore avesse inizialmente assunto di essere creditore sulla base dell'avallo di cambiali e, con la memoria ex art. 183 c.p.c., allegato, quale titolo del credito, una transazione).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Domanda giudiziale

    Rv. 677808-01Rassegna di marzo 2026, p. 270Art. 2901 c.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10171/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    Preliminare di vendita per persona da nominare - Revocatoria dell'acquisto del nominato - Eventus damni e stati soggettivi - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

    In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria - al fine di contemperare la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata - mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un preliminare di vendita per persona da nominare in cui gli effetti della dichiarazione di nomina si erano realizzati in sede di conclusione del contratto definitivo, aveva individuato nell'accettante la dichiarazione di nomina il "terzo" rispetto al quale aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.).

    Classificata anche sotto: Vendita

    Rv. 677632-01Rassegna di marzo 2026, p. 265Art. 1391 c.c. · Art. 1401 c.c. · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10017/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Ambito oggettivo

    Trust - Atto a titolo gratuito - Fondamento - Liberalità - Esclusione.

    In tema di trust, la natura gratuita dell'atto dispositivo non implica la sua qualificazione come atto di liberalità, non essendo richiesto, ai fini della gratuità rilevante ex art. 2901 c.c., lo spirito di liberalità del disponente, essendo sufficiente l'assenza di corrispettivo e la conseguente diminuzione patrimoniale.

    Rv. 678489-01Rassegna di marzo 2026, p. 93Art. 2645-ter c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6596/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Effetti nei confronti di terzi di buona fede

    Revocatoria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso - Trascrizione del titolo di acquisto anteriore a quella dell'azione revocatoria - Onere della prova del curatore ex art. 2901, comma 4, c.c. - Contenuto - Acquisto del subacquirente - Irrilevanza.

    L'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 66 della l.fall. e dell'art. 2901 c.c., proposta dal curatore anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che ha trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell'azione revocatoria, comporta per il curatore stesso l'onere di provare, ex art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza, in capo al subacquirente, della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare il ricorso delle condizioni dell'azione anche in relazione all'acquisto del subacquirente medesimo.

    Rv. 678485-01Rassegna di marzo 2026, p. 61Art. 2901 c.c. · Art. 66 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3056/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Ambito oggettivo

    L'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., è applicabile anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare in virtù dell'art. 66 l.fall. o anche solo proseguita ai sensi dell'art. 2901 c.c. ed integra un'eccezione in senso stretto che, come tale, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, che aveva ritenuto tardiva l'eccezione relativa all'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 677508-01Rassegna di febbraio 2026, p. 26Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 412/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    Revocatoria ordinaria - Anteriorità del credito - Individuazione - Criteri.

    In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale.

    Rv. 676880-01Rassegna di gennaio 2026, p. 15Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33238/2025

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    Scissione societaria - Azione revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Rapporto con l’opposizione dei creditori ex art. 2503, comma 2, c.c. - Contenuto.

    Nei confronti dell'atto di scissione societaria sono ammissibili, oltre che l'opposizione ex art. 2503, comma 2, c.c., anche l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, atteso che entrambe tali azioni sono volte alla reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, per effetto della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 676392-01Rassegna di dicembre 2025, p. 38Art. 2503 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30788/2025

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    Creditore titolare di garanzia notevolmente superiore al credito - Eventus damni - Accertamento - Prova della verosimile infruttuosità dell'escussione - Necessità - Fondamento.

    In tema di azione revocatoria, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'eventus damni, il creditore che disponga di una garanzia di molto superiore al proprio credito ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, che la relativa escussione è destinata a rimanere infruttuosa, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del creditore a non perdere la garanzia generica costituita dall'integrità del patrimonio del debitore e quello di quest'ultimo a disporre dei propri beni.

    Rv. 676899-01Rassegna di novembre 2025, p. 86Art. 2901 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25382/2025

    Surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria › Condizioni e presupposti › Inerzia del debitore

    Interesse specifico del creditore - Necessità - Presupposti - Pericolo di insolvenza attuale e concreto del debitore.

    Ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria è necessario un interesse specifico del creditore, che ne giustifichi l'ingerenza, in deroga al principio dell'autonomia privata, nella sfera giuridica del debitore, per la configurabilità del quale è necessario il riscontro di un pericolo di insolvenza attuale e concreto del debitore, non essendo sufficiente la generica eventualità di una futura insufficienza della garanzia patrimoniale rappresentata dal suo patrimonio.

    Rv. 676414-01Rassegna di settembre 2025, p. 72Art. 2900 c.c. · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 95/2006Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1260 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento…

  • Ordinanza n. 429/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo e 183 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma…

  • Ordinanza n. 202/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. Il Presidente: Granata…

  • Sentenza n. 18/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione,…

  • Ordinanza n. 292/1986Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 100 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia