Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Riscossione delle imposte

A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)

Sottovoce della voce 154 nella classificazione del Massimario

19 massime, da pronunce dal 10 gennaio 2025 al 13 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

19 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9271/2026

    Riscossione coattiva

    Riscossione delle imposte - Fallimento del contribuente - Conseguenze - Credito condizionale ammesso al passivo con riserva - Pagamento dell’imposta di registro in misura fissa - Fondamento - Successivo avveramento della condizione - Applicabilità dell’imposta in misura proporzionale - Fondamento.

    In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito rientrante tra i crediti condizionali, ex artt. 96, comma 3, n. 1, e 55, ultimo comma, l.fall., che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale, (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo la riserva, ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale, equiparabile a una condizione sospensiva del provvedimento stesso, con la conseguenza che, solo quando si verifichi l'evento determinante l'avveramento dell'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito è soggetto a imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 19 e 27, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, ivi annessa.

    Rv. 677584-01Rassegna di marzo 2026, p. 392Art. 96 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 113-bis fallimento · Art. 27 Testo unico l'imposta di registro e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7758/2026

    Riscossione esattoriale › Agenti della riscossione

    Discarico per inesigibilità - Natura - Autonomo procedimento amministrativo-contabile - Ordinaria azione risarcitoria per inadempimento del mandatario - Preclusione - Esclusione - Fondamento.

    Il discarico per inesigibilità del credito configura un autonomo procedimento amministrativo- contabile, funzionale alla definizione dei rapporti interni tra agente della riscossione ed ente impositore, ai fini del discarico di quote iscritte a ruolo, ma non preclude né condiziona la proponibilità di un'azione ordinaria a cognizione piena diretta ad accertare l'inadempimento dell'agente-mandatario e a ottenere il risarcimento del danno, secondo le regole proprie del diritto comune.

    Rv. 678162-02Rassegna di marzo 2026, p. 233Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5464/2026

    Riscossione esattoriale › Agenti della riscossione

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) è un ente pubblico economico dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Agenzia delle entrate (ADE), pur essendo ad essa strumentale a soggiacendo al relativo potere di controllo e vigilanza; pertanto, ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita ad Agenzia delle entrate-Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetti nei confronti di quest'ultima.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 678169-01Rassegna di marzo 2026, p. 338Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5157/2026

    Riscossione esattoriale › Pagamento delle imposte › Cartelle

    La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) - il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile - comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione ed applicato la regola ex art. 156 c.p.c. ad un caso in cui il processo notificatorio si era svolto a mezzo operatore postale privato e, a fronte della scarsa leggibilità della copia consegnata alla moglie del contribuente, quest'ultimo aveva comunque impugnato tempestivamente la cartella, svolgendo difese articolate).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Notificazione

    Rv. 678144-01Rassegna di marzo 2026, p. 336Art. 26 Riscossione imposte sul reddito · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 4047/2026

    Riscossione esattoriale › Agenti della riscossione

    Riscossione dei tributi locali - Disposizioni di proroga fino al 30 giugno 2017 del termine per la cessazione delle attività di Equitalia s.p.a. - Incompatibilità col diritto dell'Unione Europea - Esclusione - Ragioni.

    In tema di riscossione dei tributi locali, non sono incompatibili con l'art. 107 TFUE e con i principi della dir. n. 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 le disposizioni che hanno prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni (e delle società da essi partecipate) ad opera di Equitalia s.p.a. (e delle società dalla stessa partecipate), essendo le stesse finalizzate a consentire il riordino della disciplina sulla riscossione dei tributi locali, che l'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005 (conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005), in linea con il principio unionale della libertà per ogni Stato membro di regolamentare l'organizzazione dei servizi pubblici, aveva fondato sull'attribuzione per legge (e non in forza di un provvedimento amministrativo) della relativa funzione ad un ente pubblico (l'Agenzia delle Entrate) e del corrispondente esercizio a una società (Equitalia s.p.a.) interamente controllata dallo stesso e dall'INPS.

    Rv. 678037-01Rassegna di febbraio 2026, p. 140Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3917/2026

    Riscossione esattoriale › Esattorie delle imposte dirette e consorzi esattoriali › Diritti dell'esattore › Aggio

    Aggio per l'attività di riscossione - Natura retributiva - Conseguenze - Applicazione della disciplina vigente al momento della riscossione.

    L'aggio per l'attività di riscossione ha natura retributiva e non tributaria, in quanto risponde alla finalità della copertura finanziaria del servizio di riscossione, sicché deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione senza che rilevi la retroattività della detta disciplina rispetto all'anno di imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo.

    Rv. 678033-01Rassegna di febbraio 2026, p. 136Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 398/2026

    Riscossione esattoriale › Pagamento delle imposte › Cartelle

    Notifica della cartella di pagamento - Atto spedito in busta raccomandata - Contestazione del contenuto - Onere probatorio a carico del destinatario - Fondamento - Condizioni - Individuazione del documento da parte dell'ente impositore - Necessità.

    In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. "vicinanza della prova", la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello spedito, è onerato della relativa prova, a condizione che l'ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile attraverso gli atti prodotti e che venga depositato almeno in copia.

    Rv. 677692-02Rassegna di gennaio 2026, p. 106Art. 1335 c.c. · Art. 26 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32442/2025

    Riscossione esattoriale › Pagamento delle imposte › Cartelle

    Sospensione ex art. 1, comma 538, lett. f) l. 228 del 2012 (ratione temporis vigente) - Vizi dell'attività riscossiva attribuibili all'agente della Riscossione - Estensione - Esclusione - Vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore - Esclusività - Accertamento del giudice - Necessità - Contenuto.

    In tema di riscossione mediante ruolo, la sospensione di cui all'art. 1, comma 538, lett. f) della l. 228 del 2012, ratione temporis vigente, non si estende ai vizi dell'attività riscossiva attribuibili all'agente della riscossione, essendo rilevanti solo quelli relativi alla pretesa originaria dell'ente creditore, il cui accertamento è demandato al giudice del merito, tenuto a verificare la portata della dichiarazione volta alla sospensione e all'annullamento delle cartelle di pagamento e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi normativamente previste.

    Rv. 677238-01Rassegna di dicembre 2025, p. 177Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 31908/2025

    Riscossione esattoriale › Agenti della riscossione

    In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombevano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione).

    Classificata anche sotto: Previdenza (assicurazioni sociali)

    Rv. 676807-01Rassegna di dicembre 2025, p. 4Art. 117 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25865/2025

    Riscossione esattoriale › Agenti della riscossione

    Riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza forense - Art. 2 d.lgs. n. 37 del 1999 - Ruoli per i quali erano scaduti i termini di versamento alla data della relativa entrata in vigore - Obbligo del "non riscosso come riscosso" - Sussistenza - Ragioni - Emanazione della l. n. 228 del 2012 - Irrilevanza.

    In tema di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999, essendo entrato in vigore il 26 febbraio 1999, non ha fatto venir meno l'obbligo, a carico dei concessionari, di anticipare l'importo dei ruoli per i quali alla data anzidetta fossero già scaduti i termini di versamento (cd. "non riscosso come riscosso"), né il corrispondente diritto della stessa Cassa di riceverne l'ammontare, sul quale non ha inciso l'annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, previsto dall'art. 1, comma 527, della l. n. 228 del 2012.

    Rv. 676359-01Rassegna di settembre 2025, p. 88Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 258/2012Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabi…

  • Sentenza n. 366/2007Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Questione giudicata anche su: Art. 60 Accertamento imposte sui redditi

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla ri…

  • Sentenza n. 360/2003Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 60 Accertamento imposte sui redditi

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, d…

  • Ordinanza n. 2/2020Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificaz…

  • Ordinanza n. 104/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stat…

  • Sentenza n. 175/2018Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Dispositivo: dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma; 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissio…

  • Ordinanza n. 47/2012Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Padova. Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Franco GALLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

  • Ordinanza n. 63/2011Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

  • Ordinanza n. 210/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di a…

  • Ordinanza n. 417/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 60 Accertamento imposte sui redditi

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lettera f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così…

  • Ordinanza n. 117/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

    Dispositivo: Riuniti i giudizi: a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla Commis…

  • Ordinanza n. 511/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 60 Accertamento imposte sui redditi

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), e 60, comma primo, lett. e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia