Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Notificazione

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

36 massime, da pronunce dal 9 aprile 2025 al 17 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

36 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9902/2026

    In presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato pubblicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite presso detto indirizzo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso altro domicilio digitale, ancorché inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, quale l'Indice PA.

    Classificata anche sotto: Avvocatura dello Stato

    Rv. 678487-01Rassegna di marzo 2026, p. 92Art. 6-ter c.a.d.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9925/2026

    Relazione di notifica

    Notificazione eseguita ex art. 139, comma 2, c.p.c. - Limite di validità - Palese incapacità del consegnatario - Indagini dell'ufficiale giudiziario - Delimitazione - Effetti, anche sulla relata di notifica - Fattispecie.

    In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto a distanza di otto anni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo pienamente valida la notifica dell'atto di citazione in primo grado, effettuata mediante consegna del plico al figlio quindicenne del destinatario presso la residenza di quest'ultimo).

    Rv. 677565-01Rassegna di marzo 2026, p. 263Art. 139 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6728/2026

    Nullità › Sanatoria

    Ricorso introduttivo - Notificazione - Violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

    Nel processo tributario, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e notificato in copia per immagine, in violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma nullo, come tale sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione della controparte, dovendosi escludere un formalismo processuale sproporzionato rispetto alla tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 678649-01Rassegna di marzo 2026, p. 352Art. 16-bis Disposizioni sul processo tributario · Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6789/2026

    A mezzo posta

    Notificazione ex art. 108, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 - Avviso di ricevimento - Omessa attestazione dell'avvenuto accertamento della presenza del destinatario o altra persona abilitata al ritiro - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Ragioni.

    È nulla e non inesistente la notificazione effettuata durante l'emergenza pandemica da Covid- 19, il cui avviso di accertamento, pur contenendo il richiamo all'art. 108, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, non attesti l'avvenuto accertamento dell'effettiva presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, richiesto dalla menzionata disposizione, dal momento che il suddetto riferimento attesta che una fase di consegna vi è stata, non essendo stato il plico, d'altro canto, restituito al mittente come inevaso.

    Rv. 678338-02Rassegna di marzo 2026, p. 222Art. 108 cura italia · Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6319/2026

    A mezzo posta

    Notificazione di atti impositivi mediante operatore postale privato - Periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 e la l. n. 124 del 2017 - Validità - Fondamento - Inesistenza - Esclusione.

    In tema di notificazioni a mezzo posta degli atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Accertamento tributario (nozione)

    Rv. 678156-01Rassegna di marzo 2026, p. 348Art. 140 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5157/2026

    Cartella di pagamento - Irregolarità nella notificazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

    La natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) - il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile - comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione ed applicato la regola ex art. 156 c.p.c. ad un caso in cui il processo notificatorio si era svolto a mezzo operatore postale privato e, a fronte della scarsa leggibilità della copia consegnata alla moglie del contribuente, quest'ultimo aveva comunque impugnato tempestivamente la cartella, svolgendo difese articolate).

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 678144-01Rassegna di marzo 2026, p. 336Art. 26 Riscossione imposte sul reddito · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4451/2026

    Notifica a mezzo PEC - Virus che ha infettato il computer del mittente - Ipotesi di nullità o inesistenza della notifica - Principio di strumentalità delle forme - Fattispecie.

    In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'infezione da virus del computer del mittente determina l'inesistenza della notifica solo quando l'atto non sia stato inviato o la trasmissione risulti del tutto compromessa dal virus; ove invece il messaggio sia pervenuto al destinatario con l'indicazione degli elementi essenziali della notificazione, l'alterazione o illeggibilità degli allegati integra una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo - tramite la costituzione del destinatario - o mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel ricorrere dei relativi presupposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello in quanto il destinatario aveva comunque ricevuto la relata a mezzo pec recante gli estremi dell'impugnazione).

    Rv. 676972-01Rassegna di febbraio 2026, p. 64Art. 156 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3305/2026

    Alla residenza, dimora, domicilio

    Esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo emesso nei confronti di collaboratore di giustizia - Mancata indicazione del cd. “polo residenziale fittizio” - Notificazione del titolo esecutivo ex art. 143 c.p.c. - Validità - Condizioni - Tutela del destinatario - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Necessità.

    In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo, la notificazione del titolo esecutivo, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia, è valida ed efficace qualora il creditore, in mancanza di indicazione del cosiddetto "polo residenziale fittizio" (rappresentato dal domicilio presso la Commissione centrale di protezione) per negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta, abbia fatto affidamento incolpevole sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali, restando affidato il diritto di difesa del destinatario, ove ne ricorrano i presupposti, al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non all'opposizione agli atti esecutivi, al fine di far dichiarare la nullità del precetto.

    Rv. 677811-01Rassegna di febbraio 2026, p. 82Art. 143 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 650 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 738/2026

    Nullità

    In materia di protezione internazionale, la nullità della notifica al richiedente asilo accolto in un centro del provvedimento di diniego della protezione, perché effettuata a mezzo posta e non secondo le forme prescritte dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, non può essere sanata per raggiungimento dello scopo da un'impugnazione tardiva, essendo invece necessaria, a tal fine, la proposizione di un'impugnazione tempestiva.

    Classificata anche sotto: Costituzione della Repubblica

    Rv. 676902-01Rassegna di gennaio 2026, p. 22Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34865/2025

    Per poterla ritenere esistente, è necessario che la notificazione acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto, il quale, tuttavia, deve pur sempre costituirne l'oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica dell'appello del contribuente, avendo l'ente appellato dimostrato - con prove documentali la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità - la ricezione di un atto diverso).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 677418-01Rassegna di dicembre 2025, p. 216Art. 156 c.p.c. · Art. 291 c.p.c. · Art. 359 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 3/2010Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. pro…

  • Sentenza n. 477/2002Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 149 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione…

  • Sentenza n. 69/1994Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 143 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e…

  • Sentenza n. 10/1978Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 143 c.p.c.

    Dispositivo: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle…

  • Ordinanza n. 220/2016Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Como con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente…

  • Ordinanza n. 130/2011Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 139 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. solle…

  • Ordinanza n. 222/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Comiso con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. F.to: Francesco AMIRAN…

  • Ordinanza n. 131/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Portici con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede…

  • Ordinanza n. 310/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 143 c.p.c.

    Dispositivo: a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giug…

  • Ordinanza n. 210/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso…

  • Ordinanza n. 118/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 291 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005. F.to: Fernan…

  • Ordinanza n. 153/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 139 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Ordinanza n. 97/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Correggio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Sentenza n. 28/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 139 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennai…

  • Ordinanza n. 497/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 617 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Caltagirone, sezione…

  • Ordinanza n. 322/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 149 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura civile sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redatt…

  • Ordinanza n. 138/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in riferimento agli artt. 2, 16, 24, primo e secondo comma, 32 della Costituzione, sollevata dal Conciliatore di Genova con l…

  • Ordinanza n. 75/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal Pretore di Morbegno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso…

  • Ordinanza n. 904/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Brescia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore:…

  • Ordinanza n. 429/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 Cost., sollevata dal Conciliatore di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 198…

  • Ordinanza n. 379/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 145 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente…

  • Sentenza n. 350/1987Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 633 c.p.c., sollevato per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. con ordinanza 28 febbraio 1984 del Pretore di Mestre (n. 547 r.o. 1984). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Reda…

  • Sentenza n. 250/1986Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O. 1982, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del c…

  • Ordinanza n. 192/1980Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della C…

  • Ordinanza n. 57/1978Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMAD…

  • Ordinanza n. 148/1976Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera d…

  • Ordinanza n. 76/1976Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera…

  • Sentenza n. 213/1975Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 140 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI -…

  • Sentenza n. 60/1975Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 291 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia