Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità, ai fini della rilevanza, di una completa descrizione della fattispecie del giudizio a quo e, ai fini della non manifesta infondatezza, di una motivata e non apodittica o generica invocazione dei parametri costituzionali - Possibilità di emendare le carenze riscontrate - Esclusione, in base al principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (nel caso di specie: manifesta inammissibilità di questioni sollevate su disposizioni del cod. strada che, in caso di mancato pagamento del pedaggio per l'uso di autostrade, affidano l'accertamento della violazione, comportante la decurtazione di punti della patente anche per piccole somme, a un dipendente della concessionaria e non a un pubblico ufficiale, senza prevedere la notifica all'impresa proprietaria del veicolo e senza consentire l'oblazione entro un breve termine). (Classif. 112003).
L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo – non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 203/2019 - mass. 42839 - 42840; O. 64/2019 - mass. 40630; O. 191/2018 - mass. 40280; O. 64/2018 - mass. 40056; O. 210/2017 - mass. 39995; O. 185/2013 - mass. 37214). In ordine alla non manifesta infondatezza, i parametri devono essere evocati in maniera non apodittica e generica e devono essere specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità delle questioni proposte. (Precedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 261/2012 - mass. 36733). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Nola in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., dell’art. 176, commi 11 e 21, del d.lgs. n. 285 del 1992, che affidano i compiti di accertare il mancato pagamento del pedaggio autostradale – che può comportare la decurtazione dei punti della patente anche per piccole somme – a un dipendente della concessionaria e non a un pubblico ufficiale, né prevedono l’invio di una raccomandata o di una PEC all’impresa proprietaria del veicolo, che consenta di oblare la sanzione in misura ridotta, entro cinque giorni. L’ordinanza di rimessione, da un lato, non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e delle circostanze in presenza delle quali sarebbero state comminate le sanzioni; dall’altro, è carente sotto il profilo delle argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali, compromettendo irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate).
Circolazione stradale - Codice della strada - Violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore - Applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 047002).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita. Il rimettente assume in modo stringato che il diritto di difesa sarebbe violato per il solo fatto che chi sia colpito da una sanzione amministrativa abbia l'onere di impugnarla e di chiederne al giudice la sospensione per evitarne l'immediata esecutività. Inoltre muove dal presupposto - mai affermato dalla Corte costituzionale e a supporto del quale sarebbe stato necessario un adeguato iter argomentativo - secondo cui il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva sarebbe applicabile anche alle sanzioni amministrative.
Sanzioni amministrative - In genere - Determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore, con il limite della manifesta irragionevolezza e nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma del codice della strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita). (Classif. 232001).
Rientrano nella discrezionalità del legislatore, con il limite della manifesta irragionevolezza, le scelte relative all' an e al quantum delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 62/2021 - mass. 43761; S. 212/2019 - mass. 40902; S. 115/2019 ). Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44239; S.112/2019 - mass. 42628 ). Previsioni sanzionatorie rigide sono consentite, purché ciò risponda al principio di ragionevolezza, dovendo tale omologazione trovare un'adeguata giustificazione. ( Precedenti: S. 246/2022 - mass. da caricare S. 185/2021 - mass. 44239; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 22/2018 - mass. 39794 S. 212/2019 - mass. 40902; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 222/2018 - mass. 40937 e 40938; S. 197/2018 - mass. 40388; S. 50/1980 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita. La previsione dell'obbligatoria applicazione di una sanzione fissa come la revoca della patente - pur suscettibile di incidere pesantemente su diritti fondamentali della persona, in primis sul diritto al lavoro, e ancorché applicata cumulativamente alle altre sanzioni previste dai commi 19 e 22 dell'art. 176 cod. strada - non può ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito per la quale è prevista, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall'autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l'incolumità propria e altrui. Né può considerarsi irragionevole la previsione di una sanzione più severa per le inversioni del senso di marcia compiute nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, rispetto a quella prevista per le strade urbane ed extraurbane secondarie, considerata la generale minore pericolosità di questi ultimi comportamenti). ( Precedenti: S. 68/2021 - mass. 43807; S. 373/1996 - mass. 22943; O. 58/1999 - mass. 24493; O. 168/1998 - mass. 23897; O. 235/1998 - mass. 24017; O. 422/1997 - mass. 23616; O. 190/1997 - mass. 23320; O. 89/1997 - mass. 23163 ).
Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Inversione di marcia in àmbito autostradale - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, anche se questo sia di proprietà di terzi incolpevoli - Asserito eccesso di delega, con violazione del canone della ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, anche quando questo sia di proprietà di terzi incolpevoli. Infatti il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dei principi direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999, assicurando, altresì, una sufficiente garanzia per la tutela dei diritti del terzo, grazie alla previsione (contenuta nell'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) secondo cui l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario dei veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità. - V. citata ordinanza n. 33/2001.
Riguarda ancheart. 20 d.lgs. 507/1999
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTE COMMESSE IN QUALSIASI TRATTO AUTOSTRADALE - PREVISIONE DEL MEDESIMO TRATTAMENTO SANZIONATORIO PENALE E AMMINISTRATIVO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - QUESTIONI GIA' DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto - posto che la Corte ha gia' dichiarato la non fondatezza (con la sentenza n. 373 del 1996) e, successivamente, la manifesta infondatezza (con le ordinanze nn. 89, 190 e 422/1997 e 235/1998) di analoghe questioni, <<sempre ribadendo che non spetta ad essa di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore nella sua sfera discrezionale ne' di stabilire la quantificazione delle sanzioni, e rilevando che il lamentato trattamento punitivo non puo' essere comparato con quello non omogeneo previsto dallo stesso codice della strada per la violazione di altre diverse condotte>> - la norma censurata coerentemente sanziona condotte ritenute dal legislatore idonee a determinare situazioni di gravissimo pericolo, ad evitare le quali egli ha previsto un divieto assoluto che appare correlato alla regola della unidirezionalita' obbligatoria della circolazione imposta, non certo irragionevolmente, in qualunque punto dei tratti autostradali per le evidenti caratteristiche di questi rispetto alle strade comuni. - V. S. n. 313/1995, nonche', da ultimo, O. n. 297/1998, nella quali si afferma che <<uno scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore e' possibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita', che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi' dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa>>.
sentenza 58/1999massima n. 24493 CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA COMMESSE <<IN QUALSIASI TRATTO DI AUTOSTRADA>>, E, QUINDI, ANCHE SUGLI SVINCOLI - PREVISIONE DEL MEDESIMO TRATTAMENTO SANZIONATORIO PENALE E AMMINISTRATIVO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata manifestamente infondata - successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalita' - con l'ordinanza n. 58 del 1999.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - PENE DELL'ARRESTO E DELL'AMMENDA E SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - NON PREVISTA COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE IN ORDINE ALLA INFLIZIONE ANCHE DI TALE SANZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL GIUDICE NATURALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DEVIAZIONE, ALTRESI', RISPETTO AI PRINCIPI CODIFICATI GENERALMENTE APPLICABILI NEI CASI DI CONNESSIONE TRA REATO E ILLECITO AMMINISTRATIVO - NON RIFERIBILITA' DI TALI CENSURE AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE, OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 3 Cost., dell'art. 176, comma 22, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), denunciato in quanto, nel prevedere, per la inversione del senso di marcia su autostrade e strade extraurbane principali, oltre alle pene dell'arresto e dell'ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non riserva l'emanazione anche di questo provvedimento, in una con l'accertamento del reato, al giudice penale. La questione e' stata infatti sollevata nel corso di un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, senza tener conto della differenza di finalita' e presupposti - in piu' di un caso evidenziata dalla Corte costituzionale - intercorrente tra tale provvedimento - che, adottato nei casi previsti dall'art. 223 del suddetto codice, e' di esclusiva spettanza del prefetto, ha natura cautelare ed e' necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale - e la sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.), e pertanto le censure espresse dal giudice 'a quo' risultano basate su una prospettiva ermeneutica palesemente erronea. - V. S. n. 194/1996 e O. n. 184/1997. red.: S. Pomodoro
CIRCOLAZIONE STRADALE - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLE CARREGGIATE, SULLE RAMPE E SUGLI SVINCOLI DELLE AUTOSTRADE E DELLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - DIVIETO - INOSSERVANZA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO E DI IMMEDIATA APPLICABILITA', DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA, DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - APPLICABILITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER UN PERIODO NON INFERIORE A SEI MESI - LAMENTATA ECCESSIVITA' DELLA DURATA MINIMA DI TALE SANZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PIU' GRAVI NELLE QUALI SI VERIFICHINO DANNI ALLE PERSONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 176 e 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto questioni identiche sono gia' state dichiarate non fondate e manifestamente infondate e non sono stati dedotti profili nuovi e diversi da quelli gia' esaminati. - S. nn. 313/1995, 194, 217 e 373/1996; O. nn. 89, 184, 190, 422/1997, 167, 168, 169 e 170/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 218 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLE CARREGGIATE, SULLE RAMPE O SUGLI SVINCOLI DELLE AUTOSTRADE - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA PATENTE DI GUIDA - POSSIBILITA' DI IRROGARE LA STESSA PER UN PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A SEI MESI ANCHE NEL CASO DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI PERICOLO - LAMENTATA ECCESSIVA DURATA DI TALE SANZIONE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CONDOTTE CONTRASTANTI CON ALTRE NORME DELLA CIRCOLAZIONE, CHE CAGIONANO LESIONE DI BENI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI, SANZIONATE CON LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER UNA DURATA PIU' BREVE - QUESTIONI GIA' DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza delle questioni, gia' dichiarate non fondate successivamente all'emanazione delle ordinanze di rimessione. - S. n. 373/1996. V., pure, S. nn. 217/1996 e 313/1995, nelle quali si e' affermato che non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore ne' stabilire la quantificazione delle sanzioni. red.: G. Leo
sentenza 89/1997massima n. 23163 CIRCOLAZIONE STRADALE - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLE CARREGGIATE, SULLE RAMPE E SUGLI SVINCOLI DELLE AUTOSTRADE E DELLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - DIVIETO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER UN PERIODO NON INFERIORE A SEI MESI - LAMENTATA ECCESSIVITA' DELLA DURATA MINIMA DELLA SANZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PIU' GRAVI DI LESIONI PERSONALI COLPOSE O DI OMICIDIO COLPOSO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). - S. nn. 313/1995, 217 e 373/1996; O. nn. 89 e 190/1997. red.: S. Di Palma
CIRCOLAZIONE STRADALE - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLE CARREGGIATE, SULLE RAMPE E SUGLI SVINCOLI DELLE AUTOSTRADE E DELLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI - DIVIETO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER UN PERIODO DA SEI A VENTIQUATTRO MESI - LAMENTATA ECCESSIVITA' DELLA DURATA DELLA SANZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI PIU' GRAVI DI LESIONI PERSONALI COLPOSE O DI OMICIDIO COLPOSO - NON FONDATEZZA (E INAMMISSIBILITA').
Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - nella parte in cui, stabilendo la sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi come sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade (art. 176, commi 1, lett. a, e 19), prevede l'applicazione della sanzione accessoria medesima per un periodo superiore rispetto all'ipotesi di violazione di altre norme sulla circolazione che determinino, come conseguenza, la lesione dell'integrita' fisica o della vita delle persone (art. 222) - in quanto, posto che in entrambi i casi prospettati il trattamento sanzionatorio non si esprime nella sola sospensione della patente (che, caratterizzata dall'accessorieta' rispetto all'accertamento di un reato si combina con il trattamento penale e si cumula con questo nella determinazione del complesso delle sanzioni da irrogare in ciascun caso di violazione di legge), il sindacato di costituzionalita' sull'uso della discrezionalita' legislativa (per disparita' di trattamento o per irragionevolezza) non puo' essere effettuato separatamente per uno solo degli elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione, ma deve considerare la disciplina sanzionatoria complessiva quando (come nella specie) una molteplicita' di sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente. [Nella sentenza e' contenuta anche dichiarazione di inammissibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, sollevata da altro giudice, per carenza di motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta infondatezza"]. - S. nn. 341/1994, 313/1995, 79/1996 e 217/1996. red.: S. Di Palma