Art. 99 c.p.c.
Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito risarcitorio - Conseguenze - Improponibilità della seconda domanda - Impossibilità della relativa riproposizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art99 · fonte su Normattiva
Precedenti: 676128-01, 643111-01, 674011-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI Azioni di nunciazione - Processo di cognizione successivo a procedimento cautelare - Domanda introduttiva di parte - Necessità - Conseguenze - Nullità rilevabile d’ufficio.
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Riguarda ancheart. 1171 Codice civileart. 1172 Codice civileart. 156 Codice di procedura civileart. 669 Codice di procedura civile
Precedenti: 645858-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Conseguenze - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.
Riguarda ancheart. 346 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 667877-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Fondamento.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 41 Costituzioneart. 1418 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 633503-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Riqualificazione come eccezione ex art. 345, secondo comma, c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità - Esclusione - Esame nel merito - Necessità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione. 121 <!-- pag. 122 -->
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 101 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 655652-01, 633566-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Impugnazione del licenziamento - Causa petendi - Individuazione - Deduzione in appello di un diverso profilo di illegittimità - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità. · PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE In genere.
La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso 277 <!-- pag. 278 --> introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.
Riguarda ancheart. 7 legge 300/1970art. 1421 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 653619-01, 636234-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Misura - Limiti - Sussistenza - Rilevabilità.
I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), spettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno e non possono superare i limiti all'erogazione di somme previsti da disposizioni di legge che impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A.; tali limiti, ove fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento in base al principio iura novit curia, mentre, ove debbano essere individuati dalla P.A. con atti organizzativi interni, vanno allegati e dimostrati dall'ente che ne eccepisca la concreta vigenza.
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 1 legge 266/2005art. 9 d.l. 90/2014art. 1 legge 114/2014art. 2697 Codice civile
Precedenti: 665116-01, 662367-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Potere del giudice di accertare d'ufficio la fondatezza della domanda - Sussistenza - Limiti - Conseguenze. 40 <!-- pag. 41 --> Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 655635-01, 664766-01
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Contratto stipulato per intervento del mediatore - Immobile in costruzione non ancora ultimato - Mancato rilascio di garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005 - Diritto alla provvigione - Esclusione - Nullità di protezione - Mancata eccezione dell'acquirente - Irrilevanza - Rilievo officioso - Necessità.
Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 1757 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 2 d.lgs. 122/2005
Precedenti: 656208-01
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. - Scopo - Competenza territoriale - Legittimazione - Fattispecie.
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).
Riguarda ancheart. 35 Ordinamento penitenziarioart. 737 Codice di procedura civile
Precedenti: 652293-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "a valle" - Nullità parziale - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Riguarda ancheart. 2 legge 287/1990art. 3 legge 287/1990art. 100 Codice di procedura civileart. 1957 Codice civile
Precedenti: 670619-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).