Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Conflitto di competenza - Rinvio degli atti al giudice di primo grado, con decisione del giudice d'appello per ritenuta nullità verificatasi nel giudizio di primo grado - Preclusione, secondo il diritto vivente, per il giudice di primo grado, di sollevare il conflitto in caso di dissenso dalla decisione - Lamentata violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge e del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentirebbe al giudice di primo grado di sollevare conflitto di competenza, ove ritenga erronea la decisione con la quale il giudice di appello, rilevata una nullità processuale, abbia rinviato gli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio. Infatti, se da un lato la decisione del giudice di grado superiore non può mai vincolare l'autonomia e l'indipendenza del giudice di primo grado, dall'altro l'intervento additivo sollecitato dal giudice rimettente si risolverebbe nell'introduzione di una sorta di impugnazione, da parte del giudice di primo grado, della decisione del giudice di grado superiore; nè l'impossibilità di sollevare conflitto, in sè considerata, collide con l'art. 111 Cost., in quanto il conflitto non è necessariamente uno strumento acceleratorio del processo. - Sulla reciproca indipendenza tra giudici di grado diverso, v. sentenza n. 112/1994; ordinanze n. 241/1991, n. 83/1994. M.R.
sentenza 37/2001massima n. 26046 PROCESSO PENALE - GIUDICE ASTENUTO O RICUSATO - IMPOSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE CON ALTRO MAGISTRATO DELLO STESSO UFFICIO - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AL GIUDICE EGUALMENTE COMPETENTE PER MATERIA CON SEDE NEL CAPOLUOGO DEL DISTRETTO DEL VICINO DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, qualora non sia possibile sostituire il giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, il procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato in base all'art. 11 dello stesso codice, sia perche' la Corte, esaminando analoghe questioni concernenti la norma corrispondente contenuta nel codice di procedura penale del 1930 (art. 70, ultimo comma), ha gia' escluso l'ipotizzato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che lo spostamento della competenza non e' demandato all'insindacabile discrezionalita' di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' e l'efficienza della funzione giurisdizionale, sia perche' - denunciando in realta' il giudice rimettente la omessa applicazione, nei processi dei quali e' stato investito, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della eccezionalita' - la questione ha origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme puo' essere alla base dello scrutinio di legittimita' costituzionale; d'altra parte il sistema processuale consente, attraverso il rimedio del conflitto di competenza, la verifica della corretta applicazione delle norme di ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice. - Cfr., per quanto riguarda la rimessione del procedimento nel codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 168/1976 e ordinanza n. 132/1977; nel senso che le situazioni patologiche, estranee alla corretta applicazione della norma, non possono essere valutate nel giudizio di costituzionalita', sentenze nn. 40/1998 e 175/1997, nonche' ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 11 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penaleart. 43 Codice di procedura penaleart. 70 r.d. 1399/1930
PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL SECONDO - NON CONSENTITA FACOLTA', PER IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DI SOLLEVARE CONFLITTO DI COMPETENZA INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA DEI CONTRASTI FRA GIUDICI DELLO STESSO UFFICIO RISPETTO A QUELLA PREVISTA NEL CASO DI GIUDICI DI UFFICI DIVERSI - RILEVATE POSSIBILI DIFFICOLTA' INTERPRETATIVE, PER IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, NELLA RINNOVAZIONE DELL'ATTO DICHIARATO NULLO DAL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' piu' volte dichiarata manifestamente infondata. - Con particolari riferimenti al perseguimento del fine della sollecita definizione del processo, O. n. 241/1991 e alla ragionevolezza della norma ed all'assenza di discriminazione tra funzioni giurisdizionali, O. n. 13/1992. - Cfr. anche O. nn. 69/1992, 71/1992 e 254/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 83/1994massima n. 20777 PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NELLA SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE AL PRIMO DEGLI ATTI RELATIVI A DECRETO DICHIARATO NULLO DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 13, 69, 70 e 71/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - IPOTESI DI CONTRASTO TRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE UNICAMENTE ALLA LEGGE E DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NELLA FATTISPECIE (CONFLITTO DI COMPETENZA TRA GIUDICI APPARTENENTI A DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI) OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno gia' affermato, la disposizione dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen. - secondo cui nell'ipotesi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario. Di conseguenza essa non trova applicazione in una fattispecie - quale quella realizzatasi nel giudizio 'a quo' - nella quale giudici appartenenti a diversi uffici giudiziari di pretura e di tribunale declinano la propria competenza in ordine alla cognizione del medesimo reato, dovendosi invece, in tale ipotesi, ricorrere alla procedura ordinaria per la soluzione dei conflitti di competenza di cui all'art. 28, primo comma. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101 Cost., dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen.). - V. Corte costituzionale S. n. 15/1992 e Corte di cassazione, Sez. I, 15 gennaio 1994, n. 5363. red.: S.P.
PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NELLA SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PRIMO PER LA RINNOVAZIONE DI DECRETO DI DISPOSIZIONE DI GIUDIZIO IMMEDIATO DICHIARATO NULLO DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991 e 254/1991.
sentenza 13/1992massima n. 17949 PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NELLA SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PRIMO PER LA RINNOVAZIONE DI DECRETO DI DISPOSIZIONE DI GIUDIZIO IMMEDIATO DICHIARATO NULLO DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE RISPETTO ALL'UDIENZA NON DIBATTIMENTALE - INCIDENZA SULLA CELERITA' DEL RITO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari, e' preordinata alla celere definizione del processo e, comunque non pone alcuna discriminazione tra udienza dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. massima precedente.
sentenza 13/1992massima n. 17950 PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NEI CASI DI SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE AL PRIMO DEGLI ATTI RELATIVI A PROVVEDIMENTI DICHIARATI NULLI DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE SOLO ALLA LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991 e 254/1991.
sentenza 15/1992massima n. 17952 PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NEI CASI DI SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE AL PRIMO DEGLI ATTI RELATIVI A PROVVEDIMENTI DICHIARATI NULLI DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE E DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DELEGA SULLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento in caso di contrasto con il giudice dell'udienza preliminare, prevista dall'art. 28, secondo comma, cod.proc.pen., non investe la competenza, ma risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario e percio' non lede ne' il principio della precostituzione per legge del giudice, di cui all'art. 25 Cost., e neppure la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987, che - come rilevato anche nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale - si riferisce esclusivamente ai conflitti di giurisdizione e competenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma secondo, cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost.).
sentenza 15/1992massima n. 17953 PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NELLA SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE AL PRIMO DEGLI ATTI RELATIVI A DECRETO DICHIARATO NULLO DAL SECONDO) - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUDICE PRECOSTITUITO PER LEGGE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, NONCHE' DELLA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA SULLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 254/1991, 13/1992 e 15/1992.
sentenza 70/1992massima n. 17971 PROCESSO PENALE - CONTRASTO FRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO (NELLA SPECIE INSORTO IN SEGUITO A RESTITUZIONE AL PRIMO DEGLI ATTI RELATIVI A DECRETO DICHIARATO NULLO DAL SECONDO) - PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - CONSEGUENTI LAMENTATE IMPOSSIBILITA' DI PROPORRE RICORSO PER CONFLITTO DI COMPETENZA DINANZI ALLA CASSAZIONE E NECESSITA' PER IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI PORRE IN ESSERE UN'ATTIVITA' NON PREVISTA DA ALCUNA DISPOSIZIONE DI LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 254/1991, 13/1992, 15/1992.
sentenza 71/1992massima n. 18005 PROCESSO PENALE - CONFLITTI DI COMPETENZA - CONTRASTO TRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL SECONDO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INCIDENZA SULLA FUNZIONE REGOLATRICE DEI CONFLITTI PROPRIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'ordinanza con la quale il Tribunale, giudice del dibattimento, abbia - come nel caso di specie, in seguito a rigetto, da parte del giudice delle indagini preliminari, per ritenuta impossibilita' di decidere allo stato degli atti, della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato - sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., invitando il giudice delle indagini preliminari, con contestuale rimessione degli atti, a procedere con il rito abbreviato, non puo' qualificarsi "decisione" ai sensi del suddetto articolo, in quanto nessuna disposizione del codice di procedura penale (ma per ulteriori argomenti cfr. l'art. 431) consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato. Pertanto, nel caso di specie, non sussistendo il presupposto costituito dalla "decisione" adottata da uno dei due giudici in contrasto, l'impugnato disposto dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., non puo' trovare applicazione nel giudizio a quo, per risolvere simili situazioni processuali soccorrendo gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento per dirimere i conflitti di competenza funzionale tra giudici. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost.)
PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA G.I.P. E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In caso di contrasto tra il G.I.P. e il giudice del dibattimento la prevista prevalenza della decisione del secondo non viola il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiche' tale prevalenza e' prevista proprio da una disposizione avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale; inoltre, il principio di indipendenza dei giudici, in un sistema processuale con pluralita' di gradi di giurisdizione, comporta la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all'attivita' di altra autorita' giudiziaria, allo scopo di perseguire finalita' di giustizia, o, come nel caso della norma in esame, la sollecita definizione del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione).
PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA G.I.P. E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DIBATTIMENTALE - PROSPETTATA LESIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere l'ordinanza di rimessione priva di motivazione in ordine alla pretesa violazione, da parte dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.
PROCESSO PENALE - CONFLITTO DI COMPETENZA TRA G.I.P. E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 241/1991.