Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati tributari - Confisca "per equivalente" stabilita con legge n. 244/2007- Applicabilità della misura e, correlativamente, del sequestro preventivo, anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento, in riferimento ai reati non tributari indicati dalla legge n. 300/2000, commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, per i quali la suddetta confisca e' esclusa - Lamentata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Cedu - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale, dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo, per un valore corrispondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007. Invero, il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo perché, come la Corte ha già rilevato, l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 - con il quale la disciplina della confisca "per equivalente" di cui all'art. 322- ter cod. pen. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10- bis , 10- ter e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - non opera retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. In senso analogo, v., citata, ordinanza n. 97/2009. In relazione all'indirizzo della C.E.D.U. citato, v. sentenza n. 307°/1995, Welch v. Regno Unito. In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, riguarda solo la diversa ipotesi di misure di sicurezza prive del carattere di afflittività peculiare della confisca per equivalente, v., citate, ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.
Riguarda ancheart. 200 Codice penaleart. 322-ter Codice penaleart. 1 legge 244/2007
PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI GIUDICANTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO DA PARTE DEI GIUDICI CHE ABBIANO PRONUNCIATO O ABBIANO CONCORSO A PRONUNCIARE, NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO, LA MISURA CAUTELARE REALE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E DEL GIUSTO PROCESSO, E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA E DELLA MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., denunciati nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel quale e' stata valutata la responsabilita' penale dell'imputato, giacche' - come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare infondata e, successivamente, manifestamente infondata identica questione - le misure cautelari reali non richiedono la sussistenza di <<gravi indizi di colpevolezza>>, sicche' la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo, mentre l'eventuale effetto pregiudicante in ipotesi derivante da una valutazione penetrante della responsabilita' dell'imputato, non essendo imposta dal tipo di atto, dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - Cfr., sull'identica questione, S. n. 66/1997 e O. n. 203/1998; sui requisiti richiesti per l'adozione di misure cautelari reali, S. n. 48/1994; sulla distinzione tra ipotesi riconducibili all'istituto dell'incompatibilita' e casi di astensione-ricusazione, S. n. 308/1997.
sentenza 29/1999massima n. 24468 Riguarda ancheart. 37 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICI CHE ABBIANO PRONUNCIATO O ABBIANO CONCORSO A PRONUNCIARE, NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO, PROVVEDIMENTO 'DE PLANO' IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UNA MISURA CAUTELARE REALE (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) CON VALUTAZIONE DELLA SUA RESPONSABILITA' PENALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI GIUDICANTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO O POSSIBILITA' DI ESERCITARE LA RICUSAZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E DEL GIUSTO PROCESSO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLE SENTENZE NN. 371/1996 E 308/1997 - APPLICABILITA' EVENTUALE DEGLI ISTITUTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - MANIFESTA INFODNATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, primo comma, lett. a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale e' stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilita' penale. Infatti - posto che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' costituire situazione di pericolo, e, pur raccordandosi ad un reato, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perche' la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose, sicche' per la loro adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo - se la valutazione di merito non e' imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice, l'eventuale effetto pregiudicante dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - S. nn. 48/1994, 66 e 308/1997; O. nn. 203/1998 e 29/1999.
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 37 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - TRASCRIVIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INCONFERENZA DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la trascrivibilita' dei provvedimenti di sequestro attiene indubbiamente al regime giuridico di atti che sono espressione della funzione giurisdizionale - la Corte ha costantemente affermato che il principio del buon andamento, alla cui realizzazione la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici e' vincolata, si riferisce anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione. - Cfr., da ultimo, S. nn. 385/1997 e 122/1997, nonche' O. nn. 189/1997, 168/1997, 103/1997 e 7/1997. red.: G. Leo
sentenza 48/1998massima n. 23758 PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE DETERMINATA DA ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - IPOTESI IN CUI IL GIUDICE, IN QUALITA' DI GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, ABBIA PROVVEDUTO IN TEMA DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI COSE PERTINENTI AL REATO - IMPOSSIBILITA' DI PARTECIPARE AL GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., nei confronti dell'art. 34 - in relazione all'art. 321, comma 3 - cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra i casi nei quali il giudice non puo' partecipare al giudizio, anche quello del giudice che, prima del dibattimento, quale giudice per le indagini preliminari, abbia confermato, con il rigetto di istanza di revoca, o disposto, con la emissione del relativo decreto, la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Invero, come la Corte costituzionale ha gia' affermato, nel dichiarare non fondata analoga questione - e senza che nel caso, rispetto a quelli gia' esaminati, vengano prospettati dai giudici 'a quibus' profili o argomenti nuovi - le misure cautelari reali, essendo per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' comportare pericoli, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, sicche' per la loro adozione manca quella incisiva valutazione prognostica della responsabilita' dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in contrasto col principio del giusto procedimento; ne' vi e', per le due diverse categorie di misure cautelari, personali o reali, una identita' di presupposti, in ordine alla valutazione da operarsi dal giudice, tale da esigere, quanto al regime delle incompatibilita', l'applicazione della stessa disciplina. E d'altra parte, anche se nell'adozione o nella conferma delle misure cautelari reali, la valutazione di merito non e' imposta dal tipo dell'atto, l'effetto pregiudicante all'interno dello stesso procedimento, di una eventuale valutazione di responsabilita', andra' pur sempre accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti della astensione o della ricusazione. - V., sulla questione in oggetto, S. n. 66/1997, e sul possibile ricorso all'astensione o alla ricusazione, S. n. 308/1997. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RIESAME - PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA E LA LORO GRAVITA', COSI' COME STABILITO PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DI PROPRIETA', CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La preclusione, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, per il giudice investito dal gravame relativo all'applicazione delle misure cautelari di natura reale, di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla loro gravita' - diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali - non si pone in contrasto con il diritto di difesa, sia perche' non vi e' un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione (riesame delle misure cautelari personali e riesame di quelle reali), si distinguono sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti, e sia perche', per altro verso, e' consentito al giudice 'a quo', quanto meno, il controllo sulla astratta configurabilita' del reato contestato. Deve anche escludersi la violazione dell'art. 42 Cost., in quanto i limiti che in base alle norme in questione possono essere apposti alla disponibilita' dei beni, si correlano ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la collettivita' tale da giustificare l'imposizione del vincolo, cosi' come insussistente e' il contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., poiche' - contrariamente a quanto assume il rimettente - il controllo che il giudice e' chiamato ad operare e' tutt'altro che burocratico dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralita' dei presupposti che legittimano la misura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen.). red.: A.P. rev.: S.P.
sentenza 48/1994massima n. 20442 Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - RIESAME - PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VERIFICARE SUSSISTENZA E GRAVITA' DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DI PROPRIETA' NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. S.n. 48/1994 red: S. P.
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - SEQUESTRO PREVENTIVO - RICHIESTA DEL P.M. - NECESSITA' - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI CONCEDERLO SU SOLA RICHIESTA DELLA PARTE OFFESA - RITENUTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DELLE FINALITA' PERSEGUITE - SCELTA DICREZIONALE DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'esigenza di tutela della collettivita' con riferimento al protrarsi dell'attivita' criminosa e dei suoi effetti, perseguita mediante l'adozione della misura del sequestro preventivo (v. massima A), non puo' ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito, che non sempre sussiste e che comunque e' ben distinto dall'interesse manifestato - attraverso la presentazione della querela - all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato. Pertanto la mancata inclusione della tutela di tale interesse nell'ambito delle finalita' perseguite dall'istituto del sequestro preventivo e' questione che attiene alle scelte del legislatore e, in ogni caso, non viola i diritti della difesa sia perche' il predetto interesse non deve necessariamente trovare la sua garanzia, seppure indiretta, negli strumenti del processo penale, sia perche' appare comunque sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nel processo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 321 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA - RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO - POSSIBILITA' DI PRESENTARLA ANCHE PER LA PERSONA OFFESA - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 334/1991.