Art. 418 c.p.p.Fissazione dell'udienza

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Entro due giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato e' privo di difensore di fiducia. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art418 · fonte su Normattiva