Art. 168 c.p.Revoca della sospensione

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[1]La sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

[2]1° commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;

[3]2° riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso.

[4]Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravita' di essa, puo' revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 18 giugno 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art168 · fonte su Normattiva