Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, censurato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di beneficio accordato a seguito di richiesta di patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Infatti, per giurisprudenza di legittimità maggioritaria, la nuova ipotesi di revoca non può operare in rapporto ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, e, nella specie, si discute proprio della revoca di una sospensione condizionale applicata con sentenza divenuta definitiva in epoca anteriore.
Riguarda ancheart. 1 legge 128/2001art. 674 Codice di procedura penale
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Beneficio accordato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., a seguito di richiesta di patteggiamento subordinata alla sua concessione - Possibilità di revoca in sede di esecuzione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra la fase di cognizione e quella dell'esecuzione nonché violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto e quinto comma, Cost., nella parte in cui prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di beneficio accordato a seguito di richiesta di patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Infatti, il rimettente non prende in considerazione quell'indirizzo interpretativo secondo il quale la possibilità di revoca in executivis della sospensione condizionale deve intendersi limitata alla sola ipotesi in cui l'elemento ostativo alla sua concessione non fosse conoscibile nella fase di cognizione (mentre nel caso in cui il giudice della cognizione, pur potendo accorgersi dei precedenti ostativi, abbia egualmente concesso il beneficio, anche la nuova ipotesi di revoca dovrebbe conseguire alla proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione), e non precisa se, nel caso al suo esame, i precedenti ostativi fossero conosciuti o conoscibili dal giudice della cognizione.
Riguarda ancheart. 1 legge 128/2001art. 674 Codice di procedura penale
ESECUZIONE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOPRAVVENIENZA DI ALTRA CONDANNA - REVOCA DI DIRITTO DEL BENEFICIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA PENA DA ESPIARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen., il quale prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso di sopravvenienza di un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per l’asserita disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale e per la violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena. Infatti, con riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost., risulta comunque palese l'inidoneità del 'tertium comparationis' evocato dal giudice rimettente, stante l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto. Quanto al parametro di cui all’art. 27 Cost., nessuna violazione dei principì di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena può essere ravvisata in riferimento ad una disciplina che – nel caso di sopravvenienza di sentenze di condanna per fatti anteriormente commessi a pena che, cumulata con quella sospesa, determini il superamento dei limiti discrezionalmente stabiliti dal legislatore e, con esso, la caduta del presupposto per la concessione del beneficio – ripristini l'esecuzione della pena già sospesa, senza prevedere alcuna «detrazione» per il periodo di sospensione trascorso, che è un periodo di «non esecuzione» di alcuna sanzione penale.
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Possibilità di revoca da parte del giudice dell'esecuzione - Omessa previsione nell'ipotesi di concessione, per la terza volta, del beneficio in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - Dedotta irragionevolezza, nonché disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nella fase di cognizione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 168, primo comma, cod. pen. - <<nella parte in cui non prevede la revoca della terza sospensione condizionale della pena concessa ai sensi dell'art. 444 ss.>> cod. proc. pen. - poiche' all'intervento additivo richiesto osta il principio dell'intangibilita' del giudicato, in ossequio al quale la problematica dell'errore di fatto 'in iudicando' o 'in procedendo', in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, e' estranea alla competenza del giudice della esecuzione. Peraltro, il giudice rimettente vorrebbe estendere la sfera di applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., relativo ai casi di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa per l'intervento di un fatto successivo, alla diversa situazione della revoca di una sospensione condizionale originariamente viziata da un errore relativo ai presupposti dell'istituto, in quanto concessa per la terza volta. - Cfr. S. nn. 294/1995 e 28/1969, nonche' O. n. 413/1999.
sentenza 14/2000massima n. 25112 PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - REVOCA DI DIRITTO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ACCORDATA IN PRECEDENZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEI CONDANNATI IN GIUDIZI ORDINARI - DENUNCIATA INCOMPATIBILITA', ALTRESI', CON IL DIRITTO DI DIFESA E CON I PRINCIPI DI GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE, DI LEGALITA', DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e in subordine anche dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena accordata in altro giudizio. Con le ordinanze di rimessione, infatti, si mira ad ottenere una integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma primo, cod. pen., attraverso un intervento additivo in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, e che quindi - come gia' si e' rilevato in precedenti decisioni su analoghe questioni, e senza che, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, rispetto agli argomenti allora esaminati ne vengano dedotti dei nuovi - nel giudizio di costituzionalita' deve ritenersi precluso. - Nello stesso senso, O. nn. 297/1997, 172/1998 e 399/1997. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penale
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DI DIRITTO DELLA CONCESSA SOSPENSIONE IN CASO DI SUCCESSIVA COMMISSIONE DI ALTRO REATO O DI SUCCESSIVA CONDANNA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO - DECORRENZA DEL PREVISTO TERMINE DI CINQUE ANNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CONCESSIVA DEL BENEFICIO ANZICHE' DAL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL REATO PER IL QUALE LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE E' STATA ACCORDATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - COERENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON LA 'RATIO' E LA FUNZIONE DI PREVENZIONE SPECIALE DELL'ISTITUTO - IRRILEVANZA IN CONTRARIO DEGLI ARGOMENTI ADDOTTI IN BASE ALLA EVENTUALE INCIDENZA, SULLA DICHIARABILITA' DELLA REVOCA DI DIRITTO, DELLA LENTEZZA DI TALUNO DEI PROCEDIMENTI PENALI SUSSEGUITISI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 168, primo comma, numeri 1 e 2, del codice penale, nella parte in cui fa decorrere il previsto termine di cinque anni per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, sia nel caso di commissione di altro reato, sia nel caso - verificatosi nella specie - di condanna per un delitto anteriormente commesso, dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, anziche' - come sembra pretendere il giudice 'a quo' - dal momento della commissione del reato per cui la sospensione e' stata accordata. Invero la scelta del legislatore - confermata dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimita' - di far decorrere il termine dal passaggio in giudicato della prima sentenza risponde all'esigenza di garantire l'accertamento giudiziale ed appare coerente con il sistema complessivo e con la 'ratio' e la funzione di prevenzione speciale dell'istituto, poiche' e' solo dal momento nel quale sarebbe concretamente eseguibile la pena che diviene operativo l'ordine di sospenderne l'esecuzione (art. 163, primo comma, cod. pen.); mentre un intervento additivo nel senso prospettato dal rimettente avrebbe come conseguenza - in sicuro contrasto con tale 'ratio' - che il termine di "messa alla prova" del condannato decorrerebbe prima della condanna. E d'altra parte la eventualita' - su cui principalmente si argomenta la formulata censura - che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, altrimenti dovuta, sia preclusa dalla lentezza di alcuni dei procedimenti che si susseguono secondo l'ordine cronologico dei reati, e' inconveniente di mero fatto, addebitabile alle contingenti cadenze temporali degli stessi procedimenti e non riconducibili quindi a vizio della disciplina legislativa. red.: S. Pomodoro
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DI DIRITTO - OMESSA EQUIPARAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA INFRAQUINQUENNALE ALLA PRONUNCIA DI CONDANNA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRONUNCE ADDITIVE IN MATERIA PENALE CON EFFETTO SFAVOREVOLE AL CONDANNATO - PRECLUSIONE - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA LEGISLATIVA - CONTROLLO GIUDIZIALE SULLA CONGRUITA' DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, co. 1, cod. proc. pen., impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la applicazione di una pena su richiesta nel quinquennio successivo alla sospensione condizionale della pena, comporta la revoca di diritto della misura sospensiva al pari della sentenza di condanna, in quanto, premesso che e' precluso al giudizio di costituzionalita' ogni intervento in materia penale che si risolva in un trattamento sfavorevole per l'imputato, sia esso riguardante, come nel caso di specie, il regime della esecuzione della pena e delle cause di estinzione di questa, la scelta discrezionale del legislatore censurata dal rimettente non appare irragionevole, essendo coerente con il carattere premiale del patteggiamento, ferma la garanzia del controllo giurisdizionale sulla congruita' del trattamento sanzionatorio negoziato tra le parti, operato dal giudice che pronuncia la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. red.: F. Mangano
LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERISTICHE E DIFFERENZE.
Pur essendo vero che l'estinzione del reato, nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, e' condizionata dalla non commissione nei termini prescritti di altro delitto o contravvenzione della stessa indole e dall'adempimento degli obblighi imposti al condannato, cosi' come l'estinzione della pena, nel caso di ammissione alla liberazione condizionale, e' subordinata al decorso del tempo senza l'intervento di cause di revoca, e' necessario distinguere le predette condizioni sospensive alle quali i suddetti effetti sono subordinati. Giacche', mentre la sospensione condizionale della pena non comporta, nel momento in cui viene concessa, alcuna limitazione alla liberta' personale del condannato, la liberazione condizionale, dal momento in cui viene applicata fino a quello della sua revoca, comporta l'adempimento, da parte del condannato di particolari prescrizioni sicuramente limitatrici di tale liberta'.
Riguarda ancheart. 177 Codice penaleart. 163 Codice penaleart. 176 Codice penale
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA - CONDIZIONI - COMMISSIONE DI NUOVO REATO DELLA STESSA INDOLE PER IL QUALE SIA INFLITTA UNA PENA PECUNIARIA - MANCATA PREVISIONE DELLA REVOCA - SOSTANZIALE RICHIESTA DI INTRODURRE UNA NORMA PENALE PORTANTE EFFETTI SFAVOREVOLI AL REO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il fondamentale principio di legalita` dei reati e delle pene preclude alla Corte costituzionale la creazione di una norma penale dalla quale verrebbero a discendere effetti sfavorevoli al reo. E' quindi precluso alla Corte introdurre, mediante una sentenza di accoglimento, una nuova ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionale della pena "sia revocabile nei confronti del condannato il quale, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena pecuniaria".
Riguarda ancheart. 13 d.l. 99/1974
REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA AUTOMATICA IN CASO DI CONDANNA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO (ART. 168, PRIMO COMMA, N. 2, COD. PEN.) - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione relativa all'art. 168, primo comma, che impone la revoca automatica della sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Difatti, il giudice, se lo ritiene, in virtu' dell'incostituzionalita' dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., puo' sospendere una seconda volta la pena e, in tal caso, non e' a parlare di revoca ex art. 168. Qualora, invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi convinto che il prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo travolge la presunzione di ravvedimento che aveva ispirato la precedente sospensione condizionale. Va da se' che l'art. 168, primo comma, n. 2, viene ad assumere una diversa significazione ed una diversa portata per il coordinamento con la norma dell'art. 164, quarto comma, quale risulta dalla gia' accennata dichiarazione di parziale illegittimita' (v. massima A).
sentenza 73/1971massima n. 14085 REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E SUA REVOCA - REATO IN RAPPORTO DI CONTINUITA' CON ALTRO PRECEDENTE PUNITO CON PENA SOSPESA - CODICE PENALE, ARTT. 164, SECONDO COMMA N. 1, E 168 - POTERE DEL GIUDICE DI CONCEDERE O NEGARE IL BENEFICIO O DI REVOCARE LA SOSPENSIONE GIA' CONCESSA - ESCLUSIONE - IRRAZIONALITA' - SUCCESSIVA IRROGAZIONE DI PENA PECUNIARIA - POTERE DI SUBORDINARE LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA DETENTIVA AL MANCATO PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA - MANCATA PREVISIONE LEGISLATIVA IN TAL SENSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Il legame logico tra gli artt. 164 e 168 del codice penale e' indiscutibile: ed e' irrazionale inibire al giudice chiamato a decidere sulla revoca della sospensione quegli apprezzamenti che egli puo' compiere quando deve decidere se la pena debba sospendersi. Pertanto poggiare i poteri del giudice riguardo alla sospensione della pena su presupposti meno rigidi di quelli ai quali si informa il dovere di revocare la sospensione, e' chiara prova della violazione del principio di eguaglianza: secondo la legge il giudice dovrebbe revocare il beneficio in casi in cui gli e' invece permesso di concederlo o dovrebbe concederlo in casi in cui egli e' tenuto poi a revocarlo. Cosi' essendo, viene a dimostrarsi che l'art. 168 del codice penale viola l'art. 3 della Costituzione: la norma impugnata si manifesta lesiva della regola di eguaglianza nella parte in cui non distingue fra le due ipotesi e permette che la revoca della sospensione possa pronunciarsi, con riguardo al caso di pena pecuniaria, anche quando la sospensione dovrebbe essere concessa secondo quanto e' prescritto nell'art. 164.
Riguarda ancheart. 164 Codice penale
REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E SUA REVOCA - REATO IN RAPPORTO DI CONTINUITA' CON ALTRO PRECEDENTE PUNITO CON PENA SOSPESA - COD. PEN., ART. 168, PRIMO COMMA, N. 2 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vedi: sent. n. 86/1970