Art. 168 c.p.Revoca della sospensione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1970 al 12 aprile 1974. Leggi il testo vigente →

[1]La sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

[2]1° commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;

[3]2° riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso.

[4]Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravita' di essa, puo' revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena. 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

49

La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo: - nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia' concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuita' a quello punito con pena sospesa; - nella parte in cui per l'ipotesi di successiva irrogazione di pena pecuniaria, non conferisce al giudice il potere di subordinare la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato pagamento della pena pecuniaria.

Testo vigente dal 18 giugno 1970 al 12 aprile 1974 · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art168 · fonte su Normattiva