Art. 206 c.p.Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

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[1]Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. 161

[2]Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose.

[3]Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

161

La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la possibilita' di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Testo vigente dal 30 luglio 1998 al 10 dicembre 2004 · versione 166 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art206 · fonte su Normattiva