Art. 206 c.p.Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

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[1]Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.

[2]Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose.

[3]Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 30 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art206 · fonte su Normattiva