Art. 186Insubordinazione con violenza

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[1]Il militare, che usa violenza contro un superiore, e' punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale. 13

[2]Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale. 13

[3]Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il superiore non e' un ufficiale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 24 maggio 1979, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 30/5/1979, n. 147) ha dichiarato: - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o""; - "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " ancorche'... preterintenzionale""; - "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e".

Testo vigente dal 31 maggio 1979 al 3 giugno 1982 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art186 · fonte su Normattiva