Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO - OMESSA PREVISIONE PER IL REATO DI INSUBORDINAZIONE CON MINACCIA (ART. 186, PRIMO COMMA, C.P.M.P.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE (ART. 336, SECONDO COMMA, COD. PEN.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PROSPETTATA POSSIBILITA' DI DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE - ACCERTATA DISARMONIA DEL SISTEMA - NON CONTRARIETA' AI PRINCIPI COSTITUZIONALI PER L'ECCEZIONALITA' DEI CASI IN CUI SONO AMMISSIBILI RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE (ART. 13 COST.) - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 207 disp. att. cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, mentre consentono l'arresto in flagranza per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, non lo consentono per il reato di insubordinazione con violenza, poiche' la disarmonia rilevabile nel sistema per la pari gravita' dei due reati messi in comparazione, non e' tale da dar luogo ad una situazione di incostituzionalita', essendo riservato al legislatore, nella sua esclusiva discrezionalita', stabilire in via tassativa, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, i casi eccezionali di necessita' ed urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti restrittivi provvisori al di fuori della riserva di giurisdizione esistente nella materia, includendo eventualmente il reato di insubordinazione commessa con violenza nell'elenco di quelli per i quali e' consentito l'arresto in flagranza fuori dalle condizioni generali stabilite dall'art. 381, comma 1, cod. proc. pen.. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 381 Codice di procedura penaleart. 336 Codice di procedura penale
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - IPOTESI AGGRAVATE - QUALIFICAZIONE DI TALI IPOTESI COME AUTONOME FIGURE DI REATO - CONSEGUENZE - NECESSITA' DELLA SUSSISTENZA DEL DOLO IN ORDINE ALLE PIU' GRAVI LESIONI RIPORTATE DALLA PARTE OFFESA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DI LESIONI FRA PARI GRADO, NELLA QUALE LE MAGGIORI LESIONI, IN QUANTO CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, SONO ADDEBITATE A TITOLO DI COLPA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La caducazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 186 c.p.m.p., che configura come autonome figure di reato le ipotesi di insubordinazione con violenza da cui sia derivata lesione grave o gravissima, con conseguente applicazione nel caso delle aggravanti di cui agli artt. 223 e 224 stesso codice disciplinanti il reato di lesioni fra pari grado, condurrebbe, attraverso un'inedita combinazione di disposizioni dettate per la regolamentazione di fatti diversi (insubordinazione e lesioni fra pari grado), ad un intervento sostitutivo, risolventesi nella creazione di nuova fattispecie penale per di piu' con conseguenze sfavorevoli per l'imputato, intervento che, alla stregua del principio di legalita' dei reati e delle pene, esorbita dai poteri della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, secondo comma, c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 224 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - VIOLENZA CONTRO IL SUPERIORE (CONSISTENTE IN LESIONI GRAVISSIME O GRAVI) - MINACCIA OD INGIURIA VERSO IL SUPERIORE - INCOMPLETA FORMULAZIONE DI TALI NORME PER EFFETTO DI PRECEDENTI PRONUNCE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECETTI CUI NON CORRISPONDONO PUNTUALI SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, secondo comma (insubordinazione con violenza, consistente in lesioni gravissime o gravi, contro un superiore), e 189, primo comma (insubordinazione con minaccia o ingiuria verso un superiore), cod. pen. mil. di pace, sollevate - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, risultando indeterminate, a seguito di precedenti pronunce di parziale incostituzionalita', le pene applicabili per i reati da tali norme previsti, sarebbe violato il principio di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale. Nelle more degli incidenti e', infatti, sopravvenuta la legge n. 689 del 1985 (contenente modifiche al cod. pen. mil. di pace), i cui artt. 1 e 3 interamente sostituiscono il testo, rispettivamente, dei censurati artt. 186 e 189. - S. nn. 26/1979 e 103/1982.
sentenza 59/1986massima n. 12298 Riguarda ancheart. 189 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE - IPOTESI LIEVE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 103/1982 e o. n. 193/1982.
sentenza 67/1983massima n. 15724 REATI MILITARI - REATO DI INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - REATO DI INSUBORDINAZIONE CON MINACCIA O INGIURIA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questoni concernenti norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime e decise successivamente con pronunzie di manifesta infondatezza. - S. nn. 103/1982; O. nn. 193/1982, 67/1983 e 236/1982.
Riguarda ancheart. 189 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE - SISTEMA SANZIONATORIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima e successivamente ritenuta manifestamente infondata. - S. n. 103/1982 e O. nn. 193/1982 e 67/1983.
- REATI MILITARI - IPOTESI DIVERSE DI INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CORRELATA ALLA IRRAZIONALITA' E ARBITRARIETA' DELLE SANZIONI COMMINATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALLA PARTE CHE CONTEMPLA L'IRROGAZIONE DELLA PENA.
In tema di sanzioni penali, il principio di eguaglianza esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso, in modo che essa adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano certamente nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo` essere censurato dalla Corte solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di tal che la sanzione comminata risulti irrazionale e arbitraria. (Illegittimita` costituzionale "in parte qua" degli artt. 186, ultimo comma, 189, comma primo, C.P.M.P. e 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.)
Riguarda ancheart. 189 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - IPOTESI DIVERSE DI INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - ARTT. 186, ULTIMO COMMA C.P.M.P. - PENE IRRAZIONALMENTE PIU' GRAVI DI QUELLE ATTUALMENTE PREVISTE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 26 DEL 1979, PER LA VIOLENZA CON LESIONI GRAVI O GRAVISSIME VERSO SUPERIORE UFFICIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALLA PARTE CHE CONTEMPLA LA PENA.
Con la sentenza n. 26 del 1979, la Corte ha modificato il regime sanzionatorio per una parte delle fattispecie previste dall'art. 186 C.P.M.P.: in particolare, relativamente ad una delle varie ipotesi di insubordinazione (quella con lesioni gravissime o gravi in danno di superiore ufficiale, che costituisce il perno del trattamento sanzionatorio in materia), alla pena originariamente prevista dal C.P.M.P. si sono sostituite le sanzioni meno gravi previste dal codice penale comune. Con la stessa sentenza, tenuto conto che lo stesso art. 186 C.P.M.P. conteneva ulteriori ipotesi di insubordinazione, la Corte sollecito` un intervento del legislatore diretto a realizzare la necessaria revisione e la organica regolamentazione del trattamento sanzionatorio di tutte le suddette diverse ipotesi. Cio` non si e` verificato e la disarmonia e` stata puntualmente prospettata con nuove ordinanze relativamente alle due ipotesi considerate sull'ultimo comma dell'art. 186, nonche` rispetto alle altre ipotesi di insubordinazione previste dall'art. 189, primo comma, dello stesso C.P.M.P.: ipotesi tutte, per le quali, a seguito del descritto intervento operato dalla Corte, limitatamente al fatto in assoluto piu` grave di insubordinazione, risultano oggi previste, per fatti meno gravi, sanzioni piu` severe di quelle comminate al primo. Cio` trasmoda di certo la ragionevolezza, per ripristinare la quale (unitamente alla coerenza della disciplina) non sussiste altra alternativa se non quella di eliminare, con la pronuncia di incostituzionalita`, le pene estremamente piu` severe previste dal C.P.M.P., siccome divenute incompatibili con quelle applicabili, secondo il codice penale comune, per effetto della richiamata sentenza della Corte. Con la conseguenza, armonica e unitaria, che, per tutte le fattispecie di insubordinazione, vanno applicate le sanzioni previste dalla legge penale comune. (Illegittimita` costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, C.P.M.P., sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 52 Cost.) Cfr. sent. n. 26 del 1979.
Riguarda ancheart. 189 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
- REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE" (ART. 27 L. N. 87/53) DELL'ART. 186, SECONDO COMMA, C.P.M.P.
E' costituzionalmente illegittimo, per illegittimita` conseguenziale ex art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 186, comma secondo, C.P.M.P., limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e` un ufficiale". E' infatti evidente come, nel quadro normativo che risulta dalle altre illegittimita` costituzionali dichiarate in tema di insubordinazione, non puo` trovare posto una disposizione, che, come il suindicato art. 186, comma secondo, fissa la misura della pena in base a un criterio attualmente privo di giustificazione (consegue la estensione anche a tale fattispecie di insubordinazione delle sanzioni previste dalla legge penale comune). (Illegittimita` costituzionale dell'art. 186, comma secondo, C.P.M.P., dichiarata dalla Corte ai sensi dell'art. 27 L. n. 87 del 1953). Cfr. sent. n.26 del 1979
Riguarda ancheart. 27 legge 87/1953
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 103/1982.
Riguarda ancheart. 189 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - OMICIDIO TENTATO CONTRO UN SUPERIORE ED OMICIDIO VOLONTARIAMENTE COMMESSO - IDENTITA' DI PENA PER FATTI RADICALMENTE DISEGUALI - IRRAGIONEVOLEZZA - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALMENTE PARZIALE.
E' irragionevole l'equiparazione dell'omicidio commesso e di quello tentato commesso da un militare contro un superiore. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 186, comma primo, c.p.m.p., limitatamente alle parole "tentato o", in quanto equipara, nella sottoposizione alla stessa pena edittale dell'ergastolo, l'ipotesi dell'insubordinazione con violenza realizzatasi nell'omicidio tentato e quella consistita nell'omicidio.
sentenza 26/1979massima n. 13292